N. 285
ORDINANZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.107, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1986 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Foggia, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia dubita, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma e 112 Cost. della legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in quanto non identifica il giudice competente a provvedere alla determinazione delle modalità di esecuzione della sanzione in cui è stata convertita la pena pecuniaria nell'ipotesi che il condannato non risieda nel territorio italiano: assumendo che con ciò sarebbe da un lato violata la garanzia della precostituzione del giudice per legge e dall'altro impedito l'obbligatorio promovimento dell'azione esecutiva penale, stante l'impossibilità per l'organo dell'esecuzione di individuare il magistrato di sorveglianza competente a provvedere, e che ne deriverebbe inoltre una disparità di trattamento tra non residenti e residenti che versino nell'identica situazione di insolvibilità, in quanto il primo sarebbe di fatto sottratto all'esecuzione delle sanzioni sostitutive;
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost., con l'ordinanza n. 430 del 1987, nella considerazione che la residenza all'estero costituisce un mero ostacolo di fatto all'esecuzione della sanzione in cui è stata convertita la pena pecuniaria; che conseguentemente anche la dedotta disparità di trattamento è da ritenere di mero fatto, e perciò non idonea ad integrare una violazione dell'art. 3 Cost.;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questionale di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma e 112 Cost. dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 16 settembre 1986 (r.o. 526/87).
Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI