Ordinanza 284/1988 (ECLI:IT:COST:1988:284)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Camera di Consiglio del 16/12/1987;    Decisione  del 25/02/1988
Deposito de˙l 10/03/1988;    Pubblicazione in G. U. 16/03/1988 n.11
Norme impugnate:  
Massime:  10559
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 284

ORDINANZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n.1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal Pretore di Codogno, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Codogno dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, assumendo che darebbe luogo a violazione del principio d'uguaglianza il prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio per credito agrario e, viceversa, la perseguibilità a querela di parte del reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento o sequestro civile (art. 388, terzo comma, c.p., nel testo sostituito con l'art. 87 della legge 24 novembre 1981, n. 689);

Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 294 del 1987 e che non vengono prospettati argomenti o profili nuovi;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Codogno con ordinanza del 7 luglio 1987 (r.o. 518/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI