Sentenza  276/1988 (ECLI:IT:COST:1988:276)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Udienza Pubblica del 15/12/1987;    Decisione  del 25/02/1988
Deposito de˙l 10/03/1988;    Pubblicazione in G. U. 16/03/1988 n.11
Norme impugnate:  
Massime:  10549
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 276

SENTENZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1956, n. 706 (Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1984 dal Pretore di Crema nel procedimento civile vertente tra Chizzoli Caterina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1985 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Martellacci Carla, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avv. Vito Lipari per l'I.N.P.S.;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia di lavoro promossa da Caterina Chizzoli nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere il pagamento dell'indennità giornaliera di maternità ex artt. 15 e 17, quarto comma l. 30 dicembre 1971, n.1204, il Pretore di Crema, con ordinanza del 7 dicembre 1984 (r.o. 99/1985), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 17, terzo e quarto comma, nonché dell'art. 21 l. 19 gennaio 1955, n. 25 (come modificato dall'art. 3 l. 8 luglio 1956, n.706), in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost.

La prima delle disposizioni impugnate disciplina l'ipotesi in cui la lavoratrice si trovi disoccupata all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, riconoscendole il diritto all'indennità giornaliera per maternità sia nel caso in cui essa percepisca l'indennità di disoccupazione - che nella specie sarebbe sostituita dalla prima - (terzo comma), sia in quello in cui non ne goda, perché adibita, nell'ultimo biennio, a "lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione" (quarto comma).

L'art. 21 l. n. 25 del 1955 elenca le diverse forme di previdenza e assistenza estese ai lavoratori apprendisti, senza menzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2. - Ad avviso del Pretore, la dizione dell'art. 17, quarto comma, non consentirebbe di soddisfare la pretesa della ricorrente che aveva prestato, prima della cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa in qualità di apprendista. Infatti tale norma contemplerebbe, a suo avviso, la sola ipotesi in cui le lavoratrici disoccupate non godano di indennità di disoccupazione in dipendenza della natura oggettiva delle lavorazioni e non già in relazione ad altri motivi, quali quelli che attengono alla loro qualificazione soggettiva.

Di conseguenza, prospetta il dubbio che le combinate disposizioni dei commi tre e quattro dell'art. 17 in esame, e dell'art. 21 l. n. 25 del 1955, testo modificato, nella parte in cui non prevedono la possibilità per la lavoratrice apprendista di usufruire dello stesso trattamento di indennità giornaliera di maternità riconosciuto, in caso di disoccupazione, alla lavoratrice subordinata non apprendista, siano in contrasto, innanzi tutto con l'art. 3 Cost., poiché la disparità di trattamento da esse introdotta tra apprendiste e non apparirebbe priva di razionale giustificazione, perché non fondata su obbiettive differenze di fatto e di diritto tra le due categorie di lavoratrici, atteso che il rapporto di apprendistato sarebbe, a tenore delle sentt. nn. 13 - rectius 14 - del 1970 e 169 del 1973 di questa Corte, sostanzialmente assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, a ciò non ostando la specialità dell'obbligo dell'imprenditore di impartire all'apprendista anche l'insegnamento necessario affinché diventi lavoratore qualificato.

Le medesime disposizioni violerebbero inoltre l'art. 31 Cost. perché priverebbero l'apprendista di un trattamento economico che, se corrisposto, potrebbe agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi; l'art. 35 Cost., in quanto, anziché favorirlo, mortificherebbero il rapporto di apprendistato avente come sua causa specifica la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; l'art. 37 Cost., perché impedirebbero alla donna lavoratrice apprendista l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, privandola di una speciale e adeguata protezione; l'art. 38, perché priverebbero l'apprendista madre disoccupata, in un periodo di inabilità al lavoro, di un mezzo di mantenimento.

3. - Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Obbietta innanzi tutto l'Istituto che la citata giurisprudenza di questa Corte avrebbe parificato il rapporto di apprendistato a quello di lavoro subordinato non già ad ogni effetto, ma soltanto ai limitati fini del riconoscimento all'apprendista del diritto all'indennità di anzianità (sent. 14 del 1970) e delle garanzie e forme dei licenziamenti individuali (sent. 169 del 1973).

Di conseguenza, laddove residuino diversità tra i due rapporti, non sarebbe illegittima una disciplina differenziata delle corrispondenti situazioni.

In particolare, osserva come diversa e minore sia la misura della retribuzione - rispetto a quella spettante al lavoratore subordinato ordinario - che il datore di lavoro, congiuntamente all'insegnamento, è tenuto a corrispondere all'apprendista; e poiché a tale ridotta retribuzione corrisponderebbe una ridotta contribuzione a favore degli enti gestori delle assicurazioni sociali, del tutto giustificato sarebbe, e conforme all'art. 38 Cost., il riconoscimento alla lavoratrice madre apprendista di una tutela previdenziale inferiore a quella assicurata, nella medesima ipotesi, alla lavoratrice qualificata.

Una volta riconosciuta la legittimità di questa tutela differenziata, dovrebbe escludersi anche, sempre a parere dell'Istituto, che le disposizioni impugnate violino gli altri parametri costituzionali invocati.

4. - Con ordinanza del 19 novembre 1985 (r.o. 314/1986) il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 17, quarto comma l. 30 dicembre 1971, n.1204, in riferimento all'art. 3 Cost. A tal fine il Tribunale asserisce che non potrebbe ovviarsi, mediante l'interpretazione adeguatrice fatta propria dalla sentenza pretorile appellata, alla evidente diseguaglianza determinata da tale disposizione con l'impedire che - nonostante l'espressa entensione della tutela delle lavoratrici madri anche alle apprendiste, operata dall'art. 1 della stessa legge - sia riconosciuto a costoro il diritto all'indennità giornaliera per maternità, in quanto non ricomprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa della loro qualifica di apprendiste.

5. - Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., svolgendo, a favore della tesi della infondatezza della questione, argomentazioni simili a quelle prospettate nel precedente giudizio e incentrate, in sostanza, sulla diversità, almeno per certi aspetti, del rapporto di apprendistato rispetto a quello di lavoro subordinato ordinario e dunque sulla legittimità di un suo trattamento differenziato.

Considerato in diritto

1. - L'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 garantisce alla lavoratrice madre l'indennità giornaliera correlata al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro anche nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione, assenza dal lavoro senza retribuzione, disoccupazione. Per quanto in particolare concerne il caso della disoccupazione, il secondo comma garantisce l'indennità alla lavoratrice che all'inizio di detto periodo si trovi disoccupata da non oltre sessanta giorni; il terzo comma dispone poi che: "Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione"; il quarto comma recita: "La lavoratrice che si trovi nelle condizioni indicate dal precedente comma ma che non è in godimento dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali".

Infine il quinto comma prevede che la lavoratrice sospesa da oltre sessanta giorni e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, abbia diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

L'art. 21 l. 19 gennaio 1955, n. 25 (come modificato dall'art. 3 l. 8 luglio 1956, n. 706), elencando le diverse forme di previdenza e assistenza sociale obbligatoria estese ai lavoratori apprendisti, non prevede l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. - Il Pretore di Crema dubita della legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo e quarto comma della l. n. 1204 del 1971 e dell'art. 21 della l. n. 25 del 1955 poiché non consentirebbero di riconoscere alla lavoratrice apprendista disoccupata il diritto all'indennità giornaliera di maternità; a suo avviso tale normativa non sarebbe rispettosa dell'art. 3 Cost., perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno della lavoratrice apprendista rispetto alla lavoratrice subordinata ordinaria, pur essendo assimilabili i rispettivi rapporti di lavoro; confliggerebbe inoltre con gli artt. 31 e 37 Cost., non consentendo di soddisfare le esigenze di tutela della maternità e della lavoratrice madre ivi contemplate; con l'art. 35 Cost. perché si tradurebbe in un inammissibile ostacolo alla formazione ed all'elevazione professionale dei lavoratori; con l'art. 38 Cost. poiché negherebbe all'apprendista un mezzo di mantenimento in un periodo di inabilità a qualsiasi attività lavorativa.

Questione non dissimile prospetta anche il Tribunale di Pisa, che impugna solo il quarto comma dell'art. 17, in riferimento all'art. 3 Cost.

Data la stretta analogia delle questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. - La doglianza dei giudici a quibus, per la esclusione della lavoratrice apprendista disoccupata da oltre sessanta giorni dal godimento dell'indennità di maternità per assenza obbligatoria, discende, per un verso, dalla convinzione che, per il riconoscimento del relativo diritto, il terzo comma dell'art. 17 richiederebbe, come condizione essenziale, che la lavoratrice fruisca di quell'indennità di disoccupazione che non compete viceversa alle apprendiste, alle quali l'art. 21 della l. n. 25 del 1955 non riserva il diritto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; per altro verso, dalla convinzione che, a tenore del successivo quarto comma, le uniche lavoratrici ammesse a percepire l'indennità di maternità nonostante non fruiscano dell'indennità di disoccupazione sarebbero quelle che tale mancata fruizione derivino dalle caratteristiche oggettive delle lavorazioni cui erano addette (non soggette ad obbligo assicurativo) e non già dalle loro condizioni soggettive, quale, appunto, quella di apprendiste.

4. - Le questioni non sono fondate.

Ad avviso di questa Corte, le premesse interpretative sulle quali poggia la doglianza in esame, che ha indotto le autorità remittenti a sollevare le presenti questioni, non sono frutto di un corretto procedimento ermeneutico, poiché trascurano di tenere in adeguata considerazione i principi, anche di rango costituzionale, che informano l'intera legge n.1204 del 1971.

Tale provvedimento legislativo, come questa Corte ha già avuto occasione di osservare (sentenza n.1 del 1987) ha ampliato sensibilmente, rispetto alla pur significativa legge 26 agosto 1950, n. 860, il complesso delle provvidenze a favore della lavoratrice madre, sulla base, ad un tempo, di una più sviluppata coscienza della funzione sociale della maternità e della concorrente considerazione degli interessi del bambino.

Espressione di tale impostazione è, tra l'altro, l'estensione della sfera dei soggetti beneficiari della tutela a nuove categorie di lavoratrici, secondo un processo che ha segnato la sua tappa più recente nella l. 29 dicembre 1987, n. 546, che ha attribuito una indennità di gravidanza e puerperio alle lavoratrici autonome.

Parallelamente, attraverso la più ampia rifrangenza dei principi costituzionali, la legge del 1971 ha ampliato ulteriormente le situazioni nelle quali la tutela è operante al di là di una ristretta considerazione del rapporto di lavoro in atto, assicurando alla lavoratrice misure di sostegno economico anche allorquando essa si trovi nella condizione - particolarmente difficile sotto l'aspetto economico e psicologico - di disoccupata, di assente dal lavoro senza retribuzione o di sospesa; l'attribuzione, in simili casi, della indennità giornaliera appare invero misura particolarmente opportuna per attenuare gli effetti negativi che da quelle condizioni possono derivare nel periodo finale della gestazione e in quello iniziale della maternità.

5. - Per quanto in particolare concerne le apprendiste, l'innovazione legislativa del 1971 sta non tanto nel loro inserimento tra le destinatarie della tutela - già effettuato, con riferimento alle misure della precedente l. n. 860 del 1950, dalla l. 9 gennaio 1963, n. 7 - quanto nel fatto che esse, a differenza che nel passato, sono oggetto di specifica ed espressa menzione nella generale categoria delle lavoratrici dipendenti, beneficiarie delle "norme protettive" (art. 1) e, in virtù del richiamo dell'art. 13, del corrispondente trattamento economico.

Ulteriore e significativa caratteristica della complessiva posizione riconosciuta da questa legge alle apprendiste sta nel fatto che esse sono indicate, al pari delle lavoratrici subordinate "ordinarie", e senza distinzione o riserva alcuna, quali destinatarie dell'intero sistema di provvidenze apprestato dalla legge medesima, a differenza di altre lavoratrici (quelle a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari), a favore delle quali invece sono riconosciute soltanto singole e specifiche misure protettive.

Una simile equiparazione, tra le apprendiste e la generalità delle lavoratrici dipendenti, non può non riverberarsi, in linea interpretativa, su tutta la legge così come sui singoli istituti, rendendo inaccettabile ogni operazione ermeneutica che restringa la portata della protezione della maternità, introducendo discriminazioni che la legge stessa nettamente respinge. Il legislatore, sancendo in modo pieno tale equiparazione ha inteso affermare che la peculiarità dell'apprendistato non può in ogni caso comportare differenziazioni di trattamento o limitazioni di protezione rispetto alla finalità di tutelare la maternità, soprattutto nel periodo di cui tale tutela è maggiormente necessaria e che coincide con l'astensione obbligatoria dal lavoro: e ciò sia nel caso in cui il rapporto risulti in corso, sia in caso di disoccupazione.

E d'altra parte, l'apprendistato è pur sempre un rapporto di lavoro, sia pure speciale, assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro subordinato anche e soprattuto ai fini del riconoscimento di forme di protezione del lavoratore imposte da norme costituzionali (v. sentenze nn. 14 del 1970 e 169 del 1973) quale, senza alcun dubbio, è quella qui oggetto di esame.

A simili decisive considerazioni non si può opporre l'argomento che la legge stessa avrebbe inteso - collegando il godimento dell'indennità di maternità alla fruizione dell'indennità di disoccupazione - privare della prima le apprendiste poiché non percepiscono la seconda.

Infatti, anche a prescindere dalla osservazione che il godimento, da parte della lavoratrice disoccupata da oltre sessanta giorni, della indennità di disoccupazione (come, peraltro, quello del trattamento di integrazione salariale da parte della lavoratrice sospesa), sembra preso in considerazione, dall'art. 17, non tanto quale condizione essenziale per far sorgere il diritto all'indennità di maternità, quanto piuttosto allo scopo di sancire che, nella concorrenza delle due provvidenze, debba essere corrisposta quella più conveniente per la lavoratrice, deve comunque e conclusivamente ritenersi che, come ha di recente affermato la Suprema Corte di Cassazione, l'estraneità all'evento disoccupazione di taluni elementi peculiari del rapporto di apprendistato sia circoscritta, quanto ai suoi effetti, alla mancata previsione della relativa assicurazione e non può estendersi sino ad escludere il diritto all'indennità di maternità che costituisce attuazione concreta di una generale esigenza di tutela costituzionalmente rilevante. Va anzi rilevato che la mancata possibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione comporta a maggior ragione - in relazione alla ratio e agli scopi di tale tutela - che il trattamento di maternità competa alle apprendiste disoccupate, che rimarrebbero altrimenti prive di qualsiasi sostegno.

Così riconosciuto il diritto delle lavoratrici apprendiste, mediante una interpretazione adeguatrice del terzo comma dell'art. 17, il riferimento al quarto comma si rivela inconferente, poiché esso contempla una ipotesi particolare, che non concerne dette lavoratrici.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato, come mod. dall'art. 3 della legge 8 luglio 1956, n. 706), in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost., sollevate dal Pretore di Crema e dal Tribunale di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI