N. 275
SENTENZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 2 luglio 1982, depositato in Cancelleria il 12 luglio successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 2 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1982, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha determinato i tassi minimi agevolati da praticare nelle operazioni di credito agrario;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 2 luglio 1982, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di attribuzione contro il decreto 2 aprile 1982, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha determinato i tassi minimi agevolati da praticare nelle operazioni di credito agrario.
La regione ricorrente rileva che lo stesso decreto impugnato assume a propria fonte l'art. 109, comma terzo, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, nel dichiarare comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni ordinarie anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito, precisa, riguardo ai tassi minimi di interesse agevolato a carico dei beneficiari, che gli stessi vengono fissati ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e cioè nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni ordinarie.
La regione lamenta, quindi, che il decreto impugnato espressamente prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.
Il decreto sarebbe pertanto invasivo delle competenze esclusive riservate dallo statuto speciale (art. 4, n. 2) in materia di agricoltura e foreste, nelle quali devono ritenersi incluse tutte le funzioni volte ad agevolare l'accesso al credito agrario. D'altronde, la funzione di indirizzo e coordinamento della quale il decreto impugnato costituisce espressione non può essere svolta nei confronti delle materie attinenti alla competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale. In tal senso devono essere interpretati sia l'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, sia la disposizione dell'art. 43 dello statuto speciale.
Né, infine, a giudizio della regione ricorrente, può ritenersi che il richiamo contenuto nel decreto impugnato ai limiti posti dagli statuti speciali sia idoneo ad escludere la violazione delle competenze regionali, in quanto non consente di disapplicare il decreto impugnato del quale è prevista l'efficacia anche nei confronti delle regioni a statuto speciale.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.
L'Avvocatura osserva in primo luogo che la delimitazione della misura minima dei tassi agevolati di interesse nel settore agrario attiene ad esigenze di carattere unitario nella politica generale del credito. Il decreto impugnato realizza, quindi, un intervento non nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ma in quello della politica generale del credito.
L'Avvocatura contesta, poi, l'assunto della Regione secondo cui la funzione di indirizzo e coordinamento, disciplinata dall'art. 3 della legge n. 382 del 1975, non sarebbe esercitabile nei suoi confronti. Infatti, la disposizione suddetta è stata trasfusa nell'art. 43 del d.P.R. n. 902 del 1975, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia che, per la sua collocazione e per il suo tenore, costituisce disposizione di carattere generale, applicabile anche alle materie attribuite alla competenza esclusiva quando in dette materie vengono coinvolti interessi di carattere nazionale, come certamente avviene per la determinazione dei tassi minimi agevolati in agricoltura.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria integrativa al fine di contestare la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.
La Regione ricorrente osserva infatti che, anche ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (recante norme di attuazione dello statuto speciale), la definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel d.P.R. n. 616 del 1977 per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie elencate negli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale; con il che, le funzioni concernenti gli interventi per agevolare l'accesso al credito (art. 109 d.P.R. 616 del 1977) devono ritenersi di competenza regionale (anche ai sensi della sent. n. 221 del 1975).
Quanto poi alla deduzione secondo cui il decreto impugnato costituirebbe legittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, la Regione osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale funzione è legittimamente esplicabile solo quando si sia in presenza di un interesse che sia insuscettibile di frazionamento e di localizzazione territoriale, cosa questa che certamente non può ritenersi a proposito della determinazione del tasso minimo da praticare nelle operazioni di credito agevolato in agricoltura. D'altronde, il decreto impugnato non è neanche rispettoso del principio di legalità (v. sent. n. 150 del 1982) in quanto non contiene alcuna norma di indirizzo e coordinamento, ma si limita a disciplinate direttamente ed esaustivamente la materia.
La Regione ricorrente, da ultimo, fa presente che la disposizione del decreto impugnato potrebbe essere interpretata nel senso di ritenerla applicabile alle regioni a statuto speciale, in base al penultimo comma del decreto, solo in via suppletiva, e cioè fino a quando da parte delle Regioni stesse non si disponga diversamente.
Considerato in diritto
1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di attribuzione contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982, con il quale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, sono determinati i tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari, da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione secondo disposizioni di legge in materia.
La ricorrente premette che il decreto impugnato fa richiamo all'art. 109, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che tale articolo, nel dichiarare "comprese" nelle funzioni amministrative trasferite alle Regioni nelle materie di cui all'art. 117 Cost. "anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base alle leggi dello Stato, aggiunge che i tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari" sono fissati "ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, cioè nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento". E premette altresì che la parte finale del decreto contiene l'ambigua affermazione secondo la quale le sue disposizioni "si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti degli Statuti e delle rispettive norme di attuazione".
Ciò posto, la ricorrente, per la ipotesi che le disposizioni del decreto impugnato siano ritenute applicabili nei suoi confronti, sostiene che esse invadano la competenza esclusiva ad essa attribuita, in materia di agricoltura e foreste - e quindi anche di interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito agrario - dall'art. 2 dello Statuto speciale di autonomia (approvato con L. c. 31 gennaio 1963, n. 1) e dalle norme di attuazione dello Statuto stesso, come adeguate e integrate dal d.P.R. 23 novembre 1975, n. 902.
Secondo la ricorrente l'intervento statale non sarebbe giustificato neppure se operato in via di indirizzo e coordinamento, non potendo tale funzione statale esplicarsi rispetto alle competenze esclusive delle Regioni a Statuto speciale, e non essendo configurabile, in ogni caso (cfr. memoria) un interesse territorialmente non frazionabile, idoneo a giustificare l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento.
2. - Il decreto impugnato, al penultimo comma, espressamente si riferisce alle Regioni a Statuto speciale per dichiarare ad esse applicabili le proprie disposizioni. La precisazione che tali disposizioni si applicano nei limiti degli Statuti e delle rispettive norme di attuazione deve essere interpretata con riferimento e in coerenza alla funzione di indirizzo e coordinamento, di cui le disposizioni stesse si atteggiano come esercizio richiamando espressamente, per le regioni ordinarie, l'art. 109, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977 (e quindi, per relationem, l'art. 3 della legge n. 382 del 1975).
Accertata l'applicabilità alla ricorrente delle disposizioni impugnate, va chiarito che la lamentata invasività di esse non sussiste.
Non è esatto, in primo luogo, che la funzione di indirizzo e di coordinamento non spetti allo Stato rispetto alle competenze esclusive delle Regioni a Statuto speciale. Il contrario risulta espressamente proprio per la Regione ricorrente dall'art. 43 del d.P.R. n. 902 del 1975 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 340 del 1983 con la quale, oltre che per la Regione ora (ed allora) ricorrente, l'operatività della funzione di indirizzo e di coordinamento è stata affermata per qualsiasi tipo e grado di autonomia.
Né può ritenersi che manchi un interesse unitario, cioè territorialmente non frazionabile, idoneo a giustificare l'esercizio della detta funzione per la determinazione dei tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari per le operazioni di credito agrario, in quanto, anche se l'agevolazione dell'accesso al credito agrario è attratta nell'orbita della competenza in tema di agricoltura, la determinazione in parola, per la sua idoneità a influire su scelte attinenti agli investimenti, tocca un interesse che trascende l'ambito regionale. Né possono trarsi argomenti idonei ad escludere la configurabilità del detto interesse o a convincere di eccesso rispetto alle necessità del medesimo le differenziazioni operate dal decreto impugnato con riguardo alla situazione economica delle varie zone (zone depresse e svantaggiate del Centro-nord, Mezzogiorno, zone montane) perché tale differenziazione è riferibile tipicamente a una valutazione comparativa che involge di necessità l'intero territorio dello Stato.
Rigettandosi il ricorso, va dunque dichiarato che spetta allo Stato determinare in via di indirizzo e di coordinamento, anche nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, i tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari relativamente alle operazioni di credito agrario.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982, in conformità a deliberazione del Consiglio dei ministri, i tassi minimi di interessi agevolati a carico dei beneficiari relativamente alle operazioni di credito agrario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI