Ordinanza 27/1988 (ECLI:IT:COST:1988:27)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 25/11/1987;    Decisione  del 13/01/1988
Deposito de˙l 19/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 27/01/1988 n.4
Norme impugnate:  
Massime:  10194
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 27

ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 18 marzo 1976, n. 46 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976 n. 249, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1984 dal Tribunale di Lucca, iscritta al n. 1246 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.85- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 1984, il Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 18 marzo 1976 n. 46 convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, là dove non è prevista la definizione in via amministrativa per i reati commessi in violazione della legge stessa puniti con la sanzione della multa;

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'eventuale accoglimento della censura, trattandosi di violazione di norme finanziarie punibili con la multa, implicherebbe - giusta quanto rilevato nell'atto d'intervento scelte discrezionali nei termini e modi di definizione di competenza del legislatore;

che la questione si presenta, pertanto, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. 18 marzo 1976 n. 46 (Misure urgenti in materia tributaria) convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, sollevata da Tribunale di Lucca, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI