N. 269
SENTENZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi terzo e quarto, in relazione al comma primo, legge 3 aprile 1979 n. 103, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Cocco Francesco contro Avvocatura generale dello Stato ed altri, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Cocco Francesco;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Borzellino;
Udito l'avv. Enrico Vitaliani per Cocco Francesco;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 il Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale "del combinato disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979 n. 103 - in relazione al primo comma stesso articolo - nella parte in cui, prevedendo l'inserimento nel ruolo degli avvocati di personale proveniente dal ruolo dei procuratori ne consente l'anteposizione anche a persone che, già appartenendo al ruolo dei procuratori con una anzianità pari o superiore a quella del suddetto personale, erano transitate nel ruolo degli avvocati mediante concorso", per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
Il giudizio nel corso del quale l'ordinanza è stata emessa verte sul ricorso dell'avv. Francesco Cocco avverso il decreto 11 maggio 1979 di inquadramento tra gli avvocati dello Stato alla prima classe di stipendio (senza riconoscimento alcuno dell'anzianità maturata nella pregressa carriera di procuratore) di seguito, nel ruolo, agli ex Procuratori capo dello Stato inseriti tra gli avvocati alla seconda classe di stipendio, per effetto della legge di riforma 3 aprile 1979 n. 103.
L'ordinanza di rimessione evidenzia l'ingiustificata discriminazione prodotta dalle norme impugnate ai danni di coloro che, come il ricorrente, da procuratori dello Stato siano stati nominati sostituti avvocati dello Stato a seguito di pubblico concorso, inquadrati poi, per effetto della legge del 1979, in posizione inferiore rispetto a coloro che, rimasti nel ruolo preesistente per non aver partecipato al concorso (o per non averlo superato), in virtù di una norma a favore specifico dei procuratori capi, promossi nel frattempo per mera anzianità, sono stati collocati (tra gli avvocati) nella seconda classe di stipendio scavalcando, nel ruolo, i primi e conservando anche l'anzianità maturata nell'ultima qualifica di procuratore.
Rileva il Collegio rimettente che l'avv. Cocco, in base alle norme impugnate, "è stato inquadrato correttamente tra gli avvocati alla prima classe di stipendio non avendo maturato alla data del 25 aprile 1979 l'anzianità di tre anni nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato conseguita per superamento del concorso". Inoltre, relativamente al computo dell'anzianità, dall'esame della normativa in questione si evincerebbe il principio della "perdita dell'anzianità precedente al momento del passaggio alla qualifica di avvocato" rimanendo preclusa per l'appellante, secondo l'art. 29, quarto comma, l. n. 103 del 1979, la pretesa che vengano sommate le anzianità maturate nelle preesistenti qualifiche di procuratore con quella conseguita in qualità di sostituto avvocato dello Stato, dato il permanere di una separazione di qualifiche anche nella nuova normativa.
Per il Consiglio di Stato, quindi, dall'applicazione delle disposizioni formulate nell'art. 29 citato consegue che gli ex sostituti avvocati dello Stato nella posizione del Cocco "sono rimasti penalizzati per aver abbandonato la carriera dei procuratori vincendo il difficile concorso per l'accesso a quella degli avvocati". Pur "avendo dimostrato di possedere una più elevata professionalità" essi sono stati infatti posposti "con manifesta ingiustizia e senza giustificazione razionale" a chi con anzianità pari o inferiore sia rimasto nel ruolo dei procuratori. In particolare, a tale proposito viene dedotta comparativamente la posizione di alcuni colleghi, i quali nel precedente ruolo dei procuratori e prima del superamento del concorso ad avvocato da parte del Cocco erano in una posizione che seguiva quella di quest'ultimo.
L'impugnata disposizione vanificherebbe la statuizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo, determinata ad assicurare a tutti gli appartenenti alle preesistenti qualifiche nel ruolo degli avvocati, il mantenimento della posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.
Viene altresì dedotto "contrasto con il principio di organizzazione - che deve garantire il buon andamento e l'imparzialità della P.A. - realizzando (la norma impugnata) la descritta posposizione in contrasto con il criterio obiettivo della necessità della salvaguardia del merito e dell'anzianità".
2. - Avanti a questa Corte si è costituito l'avv. Cocco associandosi ai dubbi di incostituzionalità espressi nell'ordinanza di rimessione.
Considerato in diritto
1.1. - La legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), premessa la distinzione di qualifica (art. 1) tra avvocati e procuratori dello Stato, istituisce conseguentemente quattro classi di progressione per i procuratori (art. 2) e altrettante per gli avvocati (art. 3).
A questi ultimi la classe iniziale (prima) è attribuita con la nomina; la successiva, previo giudizio favorevole, con una anzianità di tre anni nella precedente.
1.2. - Tuttavia, derogandosi a tali generali disposti, chi alla data di entrata in vigore della legge risultava in servizio quale procuratore capo dello Stato veniva immesso (art. 29) nel diverso ruolo degli avvocati, di seguito a coloro cui spettava la seconda classe. I procuratori così inquadrati venivano a precedere (combinato disposto del 3° e 4° comma dell'articolo) gli avvocati della prima classe che alla successiva non fossero ancora pervenuti.
1.3. - La norma è sospettata di illegittimità dal Consiglio di Stato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sull'assunto di mancanza assoluta di una razionale, obiettiva giustificazione allo scavalcamento in concreto seguitone, con evidente contraddittorietà, nell'ambito di uno stesso contesto normativo, col primo comma del detto art. 29, là dove si era pure stabilito - in armonia con i correnti criteri di salvaguardia dell'anzianità oltreché del merito - il mantenimento della posizione di ruolo per tutti gli appartenenti alla categoria degli avvocati dello Stato.
2. - La questione è fondata.
La Corte, in passato, nel vagliare la riduzione a omogeneità ad occasione del passaggio da un sistema di progressione ad altro diverso, ha osservato che le normative all'uopo regolatrici vanno verificate sulla base di un confronto fra i rispettivi metodi: ma pur potendosi ammettere una certa discrezionalità al riguardo da parte del legislatore ai fini di adozione - in termini beninteso generali - di coerenti moduli normativi, ha considerato, poi, doversi rifiutare sproporzioni di particolare gravità (sent. n. 296 del 1984): elargizione di vantaggi, cioè, identificati e specifici, per appartenenti ad una categoria, con conseguente svantaggio di altri soggetti, inseriti ab origine in una diversa.
Questo è quanto, invece, in fattispecie concretamente occorso, là dove si è inteso, in definitiva, rendere uguale - per ben precise situazioni - ciò che razionalmente veniva mantenuto diversificato nel generale, secondo quel che si è più sopra chiarito (n. 1.1).
In tal modo, gli avvocati dello Stato immessi per concorso, ma non ancora pervenuti alla seconda classe, hanno visto mutato in pejus l'ordine della propria progressione, con palese discriminazione che incide, negativamente poiché del tutto immotivata, sull'art. 3 Cost.: sovvertimento debordante, altresì, dai limiti di cui al successivo art. 97, a tenor del quale l'uso validamente e razionalmente corretto degli strumenti organizzativi è inteso ad assicurare il buon andamento delle strutture.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 (combinato disposto 3° e 4° comma in relazione al primo comma stesso articolo) legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge in posizione più favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque già in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI