N. 267
SENTENZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 febbraio 1982, avente per oggetto: "Istituzione del servizio Provveditorato e disciplina dell'attività contrattuale, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 febbraio 1982, depositato in cancelleria il primo marzo successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1982;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi, per il ricorrente;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 9 febbraio 1982 e depositato il primo marzo 1982 (R.Ric. n. 15/1982) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise, approvata il 30 novembre 1981 e riapprovata il 2 febbraio 1982, concernente: "Istituzione del servizio Provveditorato e disciplina dell'attività contrattuale", chiedendo che ne venga dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.
Il ricorrente lamenta che la disposizione, attribuendo al personale che ha maneggio di valori di cassa l'indennità prevista per i dipendenti dello Stato dall'art. 4 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, si pone in contrasto con il princìpio della onnicomprensività del trattamento retributivo stabilito in sede di contrattazione collettiva nel primo accordo sindacale nazionale - del 10 febbraio 1979 - intercorso tra Regioni ed organizzazioni sindacali e recepito dalla Regione Molise con la legge regionale 8 maggio 1980, n. 12, all'art. 43.
La norma denunciata, concedendo una forma di retribuzione aggiuntiva per una funzione immanente a qualsiasi organismo, e quindi non ignorata dalla contrattazione collettiva, costituisce, secondo l'Avvocatura, una deroga alla regola della onnicomprensività che, nell'ambito della disciplina del trattamento economico, ha carattere non marginale non soltanto per il suo valore di princìpio, ma per il riverbero che ne deriva per il concreto assetto delle retribuzioni e degli inquadramenti.
Nel ricorso si rileva ancora che la disposizione impugnata contraddice il princìpio - di portata generale nell'impiego pubblico statale nonché in quello degli enti territoriali - della utilizzazione della contrattazione collettiva per conseguire omogeneità e perequazione nel trattamento dei pubblici dipendenti. Il rilievo, formulato dal Consiglio regionale per la riapprovazione della legge, secondo cui analoga indennità è prevista per i dipendenti dello Stato, non ha pregio ad avviso dell'Avvocatura. Tale indennità, infatti, istituita prima dell'adozione dello strumento della contrattazione collettiva, verrebbe mantenuta in vita solo in quanto così ha disposto l'accordo con le organizzazioni sindacali (d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, emanato in relazione agli accordi sindacali del 24 gennaio 1981), nel contesto di una regolamentazione concordata che ha valutato globalmente i vari aspetti del trattamento economico.
La norma denunciata introduce così, secondo il ricorrente, uno squilibrio sia rispetto agli impiegati di altre regioni - che soggiacciono alla disciplina derivante dagli accordi sindacali, cui anche la Regione Molise ha aderito -, sia rispetto ad impiegati della medesima Regione, che svolgono funzioni non meno rilevanti ed il cui trattamento economico è sottoposto al princìpio della onnicomprensività.
Rileva infine il Governo che la disposizione è affetta da insanabile contraddizione logica, in quanto si inserisce in un sistema - disegnato dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 12, ed ispirato alla regola della onnicomprensività retributiva - che si pretende conservato in vita nonostante venga abbandonato e contraddetto un suo criterio di fondo.
2. - La Regione Molise non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale della norma racchiusa nell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise approvata il 30 novembre 1981 e riapprovata il 2 febbraio 1982 (Istituzione del servizio "Provveditorato e disciplina dell'attività contrattuale"), in riferimento agli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.
Secondo il ricorrente la norma impugnata, con l'attribuire agli impiegati regionali aventi maneggio di cassa una speciale indennità, e quindi un emolumento aggiuntivo non previsto dalla contrattazione collettiva, sarebbe in contrasto con il princìpio della onnicomprensività della retribuzione, proprio della materia dell'impiego pubblico statale, e con quello dell'utilizzazione, ai fini della determinazione del trattamento retributivo, della contrattazione collettiva, recepito dalla stessa legislazione regionale - ivi compresa quella della Regione Molise (legge regionale 8 maggio 1980, n. 12) - in funzione della omogeneità e perequazione del detto trattamento retributivo. Né ciò sarebbe contraddetto - sostiene il ricorrente a confutazione delle argomentazioni addotte dal Consiglio regionale in sede di riapprovazione della legge impugnata - dalla previsione, ad opera di specifiche disposizioni (l'art. 4 del d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, cui fa riferimento la stessa legge impugnata, e l'art. 19 del d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310), della indennità di maneggio cassa per i dipendenti civili dello Stato, essendo stata tale indennità conservata, su accordo con le organizzazioni sindacali, nel quadro di una ponderata regolamentazione complessiva del trattamento economico dei detti dipendenti.
Sempre secondo il ricorrente la norma impugnata si porrebbe in contraddizione con il sistema della stessa legislazione regionale (legge reg. 8 maggio 1980, n. 12), inspirato al princìpio suindicato, e determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti dalla Regione Molise di una data categoria e quelli della stessa categoria dipendenti da altre Regioni o di altra categoria dipendenti dalla stessa Regione.
2. - La questione posta in riferimento all'art. 117 Cost. è fondata.
Effettivamente il princìpio della onnicomprensività e omogeneità del trattamento retributivo è stato introdotto in via generale nell'impiego statale, a fini di certezza, trasparenza e perequatività, dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con il quale, mentre si attribuisce a tutti i dipendenti civili dallo Stato (escluse talune categorie specificamente indicate) un assegno perequativo pensionabile (non computabile ai fini della tredicesima mensilità e del compenso per lavoro straordinario, ma strettamente aderente alla retribuzione sotto ogni altro profilo, anche in relazione alle vicende del rapporto di impiego), si fa divieto di corrispondere agli attributari indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati (salvi i compensi per lavoro straordinario), a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quali dipendenti dallo Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale.
Il princìpio, la cui affermazione costituisce il risultato di un'ampia azione sindacale, è stato enunciato anche per altri settori del pubblico impiego (cfr., per i dipendenti dagli enti pubblici non economici, l'articolo unico, comma terzo, legge 15 novembre 1973, n. 732 e l'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70) per essere poi ribadito con l'art. 17 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che rappresenta la conclusiva espressione di un indirizzo invalso nella legislazione statale in materia di impiego pubblico.
Né il princìpio è scalfito da ciò, che l'art. 4 della stessa legge n. 734 del 1973 prevede che, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, siano determinate la misura e le modalità di corresponsione dell'indennità di cassa - come puntualmente avvenuto con il d.P.R. n. 146 del 1975 e con il d.P.R. n. 310 del 1981 - giacché la previsione, come quella concernente altre specifiche indennità, formulata negli stessi termini, è chiaramente operata dall'art. 4 della detta legge n. 734 del 1973 in via di stretta eccezione al princìpio enunciato nell'art. 2.
Va dunque dichiarata, in riferimento all'art. 117 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della legge regionale impugnata, con conseguente assorbimento delle altre questioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 febbraio 1982 (Istituzione del servizio "Provveditorato e disciplina dell'attività contrattuale").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI