Ordinanza 264/1988 (ECLI:IT:COST:1988:264)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  PESCATORE - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 27/01/1988;    Decisione  del 24/02/1988
Deposito de˙l 03/03/1988;    Pubblicazione in G. U. 16/03/1988 n.11
Norme impugnate:  
Massime:  10527
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 264

ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 435 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984 dalla Corte di assise di Roma, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di assise di Roma, con ordinanza del 14 gennaio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 435 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di giudizio immediato per reati commessi in udienza, "non consente la concessione di un termine a difesa";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 92 del 1967 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di assise di Roma con ordinanza del 14 gennaio 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI