N. 260
ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1983 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza 12 ottobre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in quanto esso, nel disporre che i nuovi trattamenti economici da essa previsti vengano liquidati sollecitamente, in via provvisoria, salvi i successivi conguagli, darebbe luogo a disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., in relazione al disposto dell'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che prevede, in caso di revoca o modifica di provvedimento di liquidazione di pensioni, assegni o indennità, la non ripetibilità di somme indebitamente corrisposte, se percette in buona fede;
Considerato che la norma di cui all'art. 172 della legge n. 312 del 1980 concerne pagamenti effettuati, allo scopo di accelerare la liquidazione dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, mentre la norma di cui all'art. 206 d.P.R. n. 1092 del 1973 concerne pagamenti effettuati in base a provvedimenti definitivi poi revocati o modificati;
che le fattispecie normative poste a confronto non sono omogenee e, pertanto, non può configurarsi rispetto ad esse disparità di trattamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI