Ordinanza 26/1988 (ECLI:IT:COST:1988:26)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 25/11/1987;    Decisione  del 13/01/1988
Deposito de˙l 19/01/1988;    Pubblicazione in G. U. 27/01/1988 n.4
Norme impugnate:  
Massime:  10193
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 26

ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 77, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Bologna, iscritta al n. 909 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 4 maggio 1979 la Commissione tributaria di secondo grado di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 77 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 53 e 73 della Costituzione;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, avanti all'eccezione d'illegittimità costituzionale, l'ordinanza dà atto sussistere questione di ammissibilità del ricorso, verifica che tuttavia viene posposta "al definitivo";

che peraltro, come eccepito dall'Avvocatura, non è consentito al giudice a quo di "acquisire la decisione della Corte costituzionale solo per la eventualità che si renda necessaria l'applicazione, al caso in esame, delle norme della cui legittimità si dubita";

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile difettando di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 77 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 73 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI