N. 257
ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1980 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Panigada Alma ed altri, del Comune di Bologna, della Cooperativa Edificatrice Comprensoriale A. Murri e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 23 gennaio 1980 il T.A.R. Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede che l'autorità espropriante fissi il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ai fini della esecuzione delle opere previste nei piani di edilizia economica e popolare;
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata infondata con sentenza 21 dicembre 1985, n. 355, sul rilievo che, sebbene la legge n. 865 del 1971 taccia in ordine alla fissazione dei termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori, "la giurisprudenza è del tutto costante e pacifica nel senso che la fissazione di tali termini costituisce regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI