N. 241
ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 10 novembre 1982, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 17 del Registro 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del ricorso al T.A.R. dell'Umbria da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n. 9 del 31 marzo 1982 emesso dalla C.T.A. ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14 del 4 marzo 1980;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il ricorso proposto al T.A.R. dell'Umbria dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento della delibera n. 9 del 31 marzo 1982 con la quale la Commissione Tecnica Amministrativa - Sottocommissione per la provincia di Perugia, proponeva di includere alcune località nell'elenco delle bellezze naturali di cui alla l. n. 1497 del 1939;
che la ricorrente, affermata l'idoneità dell'atto impugnato a provocare il conflitto, quale manifestazione di volontà di esercizio di una competenza a torto presupposta come statale, lamenta che l'atto medesimo avrebbe invaso le competenze ad essa ricorrente delegate dall'art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che il ricorso regionale venga dichiarato irricevibile, o inammissibile, attesa l'inidoneità dell'atto impugnato a provocare il conflitto di attribuzione e comunque la tardività del ricorso medesimo, oppure che, nel merito, sia riconosciuto infondato;
Considerato che, secondo la pregressa giurisprudenza di questa Corte, per determinare l'insorgere di un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, occorre che l'atto contestato sia invasivo dell'altrui competenza, e cioè "idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni" (v., per es., sentt. nn. 111 del 1976 e 187 del 1984);
che, nella specie, il ricorso ministeriale al T.A.R. dell'Umbria non possiede tale caratteristica: esso infatti ha l'unico effetto di instaurare il procedimento giurisdizionale, e simile instaurazione non è idonea di per sé ed indipendentemente da una eventuale pronunzia di accoglimento del Tribunale adito, a determinare alcuna lesione delle attribuzioni regionali;
che, pertanto, il ricorso della Regione Umbria deve ritenersi manifestamente inammissibile;
Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso della Regione Umbria avverso il ricorso al T.A.R. dell'Umbria del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n. 9 del 31 marzo 1982 della Commissione Tecnica Amministrativa Sottocommissione con competenze per la provincia di Perugia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI