Ordinanza 232/1988 (ECLI:IT:COST:1988:232)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 10/02/1988;    Decisione  del 11/02/1988
Deposito de˙l 25/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 02/03/1988 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  10485
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  1987/615   

Pronuncia

N. 232

ORDINANZA 11-25 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 615 del 30 dicembre 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 615 del 1987;

Visti l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 615 del 1987, sia corretto nel seguente modo: in luogo di "art. 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 6 dicembre 1976, n. 41", deve leggersi "art. 9, comma terzo, della legge provinciale di Trento 26 luglio 1973, n. 18".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI