N. 231
ORDINANZA 11-25 FEBBRAIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella ordinanza n. 449 del 3 dicembre 1987;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della ordinanza n. 449 del 1987;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nella ordinanza n. 449 del 1987 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:
1) nel "Ritenuto" della motivazione, dopo la data "18 settembre 1985" e prima della parola "sollevato", deve leggersi "e il Tribunale di Cremona con ordinanza in data 3 maggio 1985 hanno";
2) nel "considerato" della motivazione in luogo di "al procedimento penale nel corso del quale", deve leggersi "ai procedimenti penali nel corso dei quali" e, in luogo di "essendo apodittica l'affermazione del giudice a quo", deve leggersi "essendo, in particolare, apodittica l'affermazione del Tribunale di Udine";
3) nel dispositivo in luogo di "dal Tribunale di Udine", deve leggersi "dal Tribunale di Cremona e dal Tribunale di Udine" e, in luogo di "1085" deve leggersi "1985".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI