Ordinanza 230/1988 (ECLI:IT:COST:1988:230)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 27/01/1988;    Decisione  del 11/02/1988
Deposito de˙l 25/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 02/03/1988 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  10483
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 230

ORDINANZA 11-25 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 (Disciplina delle scorte petrolifere), modificata con legge 23 dicembre 1983, n. 731 (Disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1986 dal Tribunale di Busto Arsizio, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 l. 10 febbraio 1981, n. 22, modificato con l. 23 dicembre 1983, n. 731, relativamente all'obbligo, sanzionato penalmente, imposto agli imprenditori del settore dei prodotti petroliferi di costituire e mantenere un determinato ammontare di scorte di tali prodotti;

Considerato che a seguito dell'ordinanza è sopravvenuta la legge 10 marzo 1986, n. 61, il cui art. 2 abroga, con effetto dal primo marzo 1986, la disposizione denunziata;

che spetta quindi al giudice a quo valutare se la questione sia tuttora rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo .

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI