Ordinanza 229/1988 (ECLI:IT:COST:1988:229)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 27/01/1988;    Decisione  del 11/02/1988
Deposito de˙l 25/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 02/03/1988 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  10482
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 229

ORDINANZA 11-25 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e 260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello - Sezione distaccata in Verona, e l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985, n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1986 e n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte militare d'Appello di Verona ed il Tribunale militare di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si è venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;

Considerato che i giudici militari suppongono in questo modo esistere un'omogeneità tra la querela e la richiesta di procedimento, laddove questa Corte ha sempre ritenuto che il primo istituto è inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI