Ordinanza 225/1988 (ECLI:IT:COST:1988:225)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 16/12/1987;    Decisione  del 11/02/1988
Deposito de˙l 25/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 02/03/1988 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  10478
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 225

ORDINANZA 11-25 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1985 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 16 aprile 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, perché "sanziona con la medesima pena sia la violazione meramente formale della indicazione del veicolo - munito dei necessari adattamenti in relazione alla menomazione - sulla patente di guida, sia la violazione dell'obbligo sostanziale, ben più rilevante, della guida di veicolo privo dei particolari adattamenti";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, essendo priva di ogni motivazione sulla rilevanza della proposta questione e di ogni riferimento al caso di specie, non si adegua al precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359 del 1987, 404 del 1987, 410 del 1987, 414 del 1987, 459 del 1987, 514 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI