Sentenza  221/1988 (ECLI:IT:COST:1988:221)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Camera di Consiglio del 13/01/1988;    Decisione  del 11/02/1988
Deposito de˙l 25/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 02/03/1988 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  10473
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 221

SENTENZA 11-25 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1984 dal T.A.R. per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti rispettivamente dalla s.p.a. Edilcave Mare contro il Comune di Portovenere e dal Comune di Portovenere contro la Regione Liguria e la s.p.a. Edilcave Mare, iscritta al n. 1318 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato per la Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha sollevato, con ordinanza 12 aprile 1984 (G.U. 17 aprile 1985), questione di costituzionalità avverso l'art. 11 della legge regionale della Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in quanto, riducendo la partecipazione del Comune, in ordine all'esercizio della potestà autorizzatoria di estrazione nelle cave, alla comunicazione di osservazioni, violerebbe gli artt. 5, 117 e 128 Cost., in riferimento al principio fondamentale contenuto nell'art. 1, legge 28 gennaio 1977, n. 10, per cui l'esecuzione delle opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata alla concessione da parte del sindaco.

Secondo il giudice a quo, poiché nel regime transitorio previsto dalle disposizioni impugnate l'autorizzazione regionale alla prosecuzione di attività estrattive in corso assorbe ogni competenza del comune, non si può non dubitare della compatibilità di tali norme con il principio fondamentale, di cui all'art. 1, l. n. 10 del 1977, per il quale l'assetto e l'uso del territorio comunale è sottoposto, in fase gestionale, al potere di controllo comunale in ordine all'attuazione del proprio strumento urbanistico generale mediante la concessione edilizia.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che il presente incidente di costituzionalità si riferisce a giudizi amministrativi riuniti, che sono stati promossi, l'uno, dalla s.p.a. Edilcave Mare contro il Comune di Portovenere per l'annullamento di un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori di coltivazione e, l'altro, dal Comune di Portovenere contro la Regione Liguria, e nei confronti della controinteressata s.p.a. Edilcave Mare, per l'annullamento di un provvedimento della Giunta regionale della Liguria, con cui si autorizzava la detta s.p.a. a proseguire l'attività estrattiva medesima. Sicché, conclude il giudice rimettente, la decisione della Corte costituzionale appare determinante per decidere in un senso o nell'altro i giudizi a quibus.

2. - Costituitasi il 7 maggio 1985 in rappresentanza della Regione Liguria, l'Avvocatura dello Stato osserva che la concessione edilizia è l'ordinario mezzo di attuazione delle previsioni dei piani urbanistici. Per questo suo valore strumentale, pertanto, essa può essere sostituita da diverse forme di controllo o di coinvolgimento del Comune in tutti i casi, come quello di specie, nei quali si verta in una materia che esige il contemperamento fra le scelte attinenti all'uso del territorio e lo sfruttamento di risorse indispensabili all'esercizio di attività economiche di primaria importanza. Per l'Avvocatura, proprio quest'ultimo, e non già quello enunciato dal giudice a quo, è il vero principio fondamentale inerente alla materia in contestazione: un principio, desumibile dall'art. 10 della legge n. 1150 del 1942, che sarebbe rispettato dalla disposizione impugnata, la quale prevede il previo parere comunale in ordine alla deliberazione regionale sulle domande di autorizzazione provvisoria.

Considerato in diritto

La questione posta dal giudice a quo - per il quale la previsione da parte della legge impugnata (art. 11, legge reg. Liguria 10 aprile 1979, n. 12) dell'autorizzazione regionale alla (continuazione della) coltivazione delle cave potrebbe contrastare con l'asserito principio fondamentale della riserva al Comune del correlativo provvedimento (artt. 117, 5 e 128 Cost., in relazione all'art. 1, l. 28 gennaio 1977, n. 10) - è infondata.

Come questa Corte ha già affermato nel corso di giudizi sulla legittimità costituzionale dell'assoggettamento ad autorizzazione regionale delle attività di cave (sent. n. 7 del 1982), la materia "cave e torbiere" è autonomamente prevista dall'art. 117, comma primo, Cost., tra quelle rientranti nella competenza legislativa ripartita delle regioni a statuto ordinario. Essa pertanto, come del resto ritiene pure la prevalente giurisprudenza di merito, non può essere confusa con la distinta materia dell'urbanistica e delle relative forme di controllo, cui si riferisce invece la legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Da ciò consegue che, pur a voler ipoteticamente affermare che in materia urbanistica viga il principio della riserva ai Comuni dei relativi provvedimenti autorizzatori o concessori, non sarebbe in alcun modo possibile estendere tale principio alla distinta materia delle "cave e torbiere". Il che non significa - è opportuno sottolineare - che tra Regioni e Comuni non possano realizzarsi intese o altre forme di cooperazione nell'esercizio delle rispettive competenze in materia urbanistica ed in quella di cave e torbiere, al fine di realizzare una coordinata politica del territorio.

Su tale premessa, viene meno ogni possibilità di configurare un contrasto fra la disciplina posta in materia di cave dall'art. 11, legge reg. Liguria n. 12 del 1979, e il principio che il giudice a quo ha ritenuto di individuare nella distinta materia dell'urbanistica, in relazione all'esecuzione delle opere comportanti trasformazioni del territorio e dell'assetto edilizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, nei confronti dell'art. 11 della legge della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in relazione agli artt. 5, 117 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI