Sentenza  219/1988 (ECLI:IT:COST:1988:219)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Udienza Pubblica del 12/01/1988;    Decisione  del 11/02/1988
Deposito de˙l 25/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 02/03/1988 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  10465 10466
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 219

SENTENZA 11-25 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 23- ter r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334 (Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali), convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739 e modificato dall'art. 5 d.l. 3 dicembre 1953 n. 878, convertito in l. 31 gennaio 1954 n. 2, dall'art. 9 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, nonché dall'art. 18 l. 31 dicembre 1962 n. 1852; e degli artt. 12 e 15 d.l. n. 271 del 1957 cit. (Disposizioni per la prevenzione o la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali); promossi con le ordinanze emesse il 6 marzo 1984 (n. 2 ordinanze), l'8 maggio 1984, il 3 aprile 1984, il 13 marzo 1984, il 22 maggio 1984, l'8 maggio 1984, il 25 ottobre 1983, il 17 gennaio 1984 e il 5 giugno 1984 dal Tribunale di Torino, il 31 ottobre 1984 dal Tribunale di Brescia, il 16 aprile 1985 dal Tribunale di Torino, il 29 maggio 1985 dal Tribunale di Brescia (n. 3 ordinanze) e il 16 dicembre 1986 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 829, 830, 893, 896, 949, 1044, 1062, 1095, 1096 e 1097 del registro ordinanze 1984, nn. 523, 590, 851, 856 e 857 del registro ordinanze 1985 e n. 269 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 301 e 307 dell'anno 1984, nn. 2, 7, 19, 32, 34 e 42- bis dell'anno 1985, nn. 5, 9 e 23, prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 29, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Lattanzio Salvatore e Paesetti Mario, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio del ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Lattanzio Salvatore, a cui era stata notificata un'ingiunzione fiscale per evasione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, proponeva opposizione davanti al Tribunale di Torino, il quale con ordinanza del 6 marzo 1984 (r.o. 829/84) sollevava, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma, r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, conv. in l. 2 giugno 1939 n. 739, come sostituito dall'art. 9 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, conv. in l. 2 luglio 1957 n. 474, nonché 15 di quest'ultimo d.l., i quali comminano la reclusione, rispettivamente, a chiunque sottragga con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione ed a chiunque trasporti gli stessi prodotti senza il certificato di provenienza, "indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa"; quest'ultima espressione significava, per costante interpretazione della Cassazione civile, che debitore d'imposta doveva considerarsi qualunque concorrente nei reati, anche se, in difetto dei reati stessi, non sarebbe stato assoggettato alla medesima.

Il Tribunale precisava appunto che nella specie il Lattanzio, non produttore né importatore di prodotti petroliferi, era concorso nel reato attraverso l'irregolare trasporto di oli minerali: ciò comportava che le norme impugnate collegassero l'imposta in discorso ad un comportamento illecito e non ad un indice concretamente rivelatore di ricchezza, la cui presenza, per contro, la costante giurisprudenza costituzionale richiedeva per il rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

2. - La stessa questione, o questioni analoghe, venivano sollevate dal medesimo Tribunale con ordinanze emesse il 6 marzo 1984 (r.o. 830/84) nel procedimento iniziato da Paesetti Mario contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato; l'8 maggio 1984 (r.o. 893/84) in procedimento iniziato da Fedele Giovanni; il 3 aprile 1984 (r.o. 896/84) in procedimento iniziato da Ratti Italo; il 13 marzo 1984 (r.o. 949/84) in procedimento iniziato da Carinelli Ettore; il 22 maggio 1984 (r.o. 1044/84) in procedimento iniziato da Picozzi Pietro; l'8 maggio 1984 (r.o. 1062/84) in procedimento iniziato da Lazzaroni Giuseppe; il 25 ottobre 1983 (r.o. 1095/84) in procedimento iniziato da Di Sapio Gerardo; il 17 gennaio 1984 (r.o. 1096/84) in procedimento iniziato da Pesce Tommaso; il 5 giugno 1984 (r.o. 1097/84) in procedimento iniziato da Atreni Giuseppe; il 16 aprile 1985 (r.o. 590/85) in procedimento iniziato da Ciliberti Giancarlo; il 16 dicembre 1986 (r.o. 269/87) in procedimento iniziato da Trussardi Giovanni; nonché dal Tribunale di Brescia ordinanze emesse il 31 ottobre 1984 (r.o. 523/85) in procedimento iniziato da Moro Tiziano; il 29 maggio 1985 in procedimenti iniziati da Coti Zelati Bruno (r.o. 851/85), da Barbieri Carlo (r.o. 856/85) e da Paesetti Mario (r.o. 857/85).

Il Tribunale di Torino nei procedimenti nn. 893 e 949 del 1984 impugnava anche l'art. 23- ter del citato r.d.l. n. 334 del 1939, come modificato dall'art. 18 l. 31 dicembre 1962 n. 1852, il quale prevede sanzioni penali a carico di chiunque misceli prodotti petroliferi liberi da tributi con altri prodotti che vi siano soggetti, al fine di evadere i tributi stessi, mentre nel procedimento n. 269 del 1987 impugnava l'art. 12 del citato d.l. n. 271 del 1957, che prevede reclusione e multa per la sottrazione dei detti prodotti al pagamento dell'imposta, attraverso specifici mezzi fraudolenti.

Il Tribunale di Brescia nel procedimento n. 523 del 1985 faceva riferimento, oltre che all'art. 53, anche all'art. 27, secondo comma, Cost., affermando che l'applicazione della sanzione del pagamento dell'imposta evasa non subordinata al previo accertamento della responsabilità penale contrastava con la presunzione costituzionale di non colpevolezza fino alla condanna penale definitiva; l'assenza della qualità di contribuente nel condannato, inoltre, escludeva ad avviso del Tribunale - l'applicabilità dell'art. 22, secondo comma, l. 7 gennaio 1929 n. 4, ossia la ripetibilità della somma corrispondente all'imposta indebitamente pagata.

3. - Interveniva in tutti i procedimenti la Presidenza del Consiglio del ministri, sostenendo la ravvisabilità di un indice di capacità contributiva nell'aver concorso a sottrarre un determinato bene al pagamento dell'imposta, indipendentemente dall'entità del profitto perseguito.

4. - Si costituivano il Lattanzio e il Paesetti, proponendo anzitutto un'interpretazione delle norme impugnate secondo cui i concorrenti nei reati da esse previsti non erano tenuti mai al pagamento dell'imposta evasa, ma dovevano risarcire il danno arrecato all'Amministrazione finanziaria, anche se l'imposta fosse stata già pagata dai debitori. In subordine, le parti private chiedevano dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 23 r.d.l. n. 334 del 1939.

Considerato in diritto

1. - Tutti i giudizi indicati in epigrafe, pur con qualche elemento diverso, hanno fondamentalmente per oggetto la medesima questione, relativa all'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione da parte dei concorrenti nel reato di evasione della imposta medesima: pertanto essi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa delle parti private Lattanzio e Paesetti, la quale propone un'interpretazione della norma impugnata diversa da quella delle ordinanze di rimessione. In particolare, si sostiene che la normativa denunziata prevederebbe a carico dei concorrenti nel reato l'obbligo del pagamento di una somma di denaro non già a titolo di imposta in senso tecnico, bensì come risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione finanziaria: con la conseguenza che la violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, sarebbe stata erroneamente denunciata dai giudici a quibus. La deduzione trova chiaramente la sua ragione d'essere nell'intento di far dichiarare, in questa sede, l'inammissibilità della questione per irrilevanza nei giudizi principali, al fine di trarne poi le intuitive conseguenze nei giudizi medesimi: nei quali dovrebbe essere dichiarata l'illegittimità delle impugnate ingiunzioni fiscali, mentre l'Amministrazione potrebbe successivamente - sempre secondo la predetta tesi - iniziare degli ordinari giudizi di cognizione per far valere la propria pretesa.

Ma questa tesi difensiva non può essere condivisa, giacché l'interpretazione fornita dai giudici dei processi principali, e posta a base delle ordinanze di rimessione, è pienamente conforme al costante orientamento della giurisprudenza ordinaria e, in particolare, a quello della Corte di cassazione: sicché non può essere dubbio che l'attuale giudizio concerne un obbligo tributario.

3. - Ciò posto, osserva la Corte che tutte le ordinanze muovono dal comune rilievo, secondo cui le norme impugnate, imponendo espressamente l'obbligo di pagamento dell'imposta evasa anche nei confronti dei partecipanti alla commissione di illeciti penali (senza che siano produttori o importatori di oli minerali) non tengono conto del principio dell'art. 53, primo comma, Cost., giacché il detto obbligo in sostanza avrebbe scopi prevalentemente sanzionatori, e prescinderebbe quindi dalla capacità contributiva prescritta dall'indicata norma costituzionale per tutte le imposizioni fiscali.

La questione non è fondata.

Come già si è accennato, la prestazione in esame ha il carattere di un tributo in senso proprio, posto a carico di tutti i concorrenti nel reato di evasione fiscale, con il vincolo di solidarietà: vincolo della cui legittimità costituzionale non può dubitarsi, trovando esso il suo razionale fondamento nel nesso di natura sostanziale che lega la condotta dei produttori ed importatori con quella dei concorrenti nei reati suindicati.

Né può la Corte concordare con l'apodittica affermazione delle ordinanze di rimessione, secondo cui i concorrenti sarebbero "estranei" al rapporto tributario. La pretesa estraneità non sussiste, giacché la soggezione agli obblighi fiscali concerne tutti coloro la cui posizione sia, comunque e a qualsiasi titolo, sostanzialmente collegata col fatto generativo degli obblighi medesimi: e quindi può comprendere, com'è ovvio, anche i soggetti la cui condotta risulti diretta a rendere materialmente possibile l'evasione dell'imposta. Precisamente, i soggetti suindicati sono considerati non soltanto correi nei reati di evasione fiscale, poiché partecipano al fatto illecito fornendo i mezzi materialmente necessari (depositi, occultamenti, trasporti clandestini, ecc.) alla sua consumazione, ma correlativamente sono soggetti passivi del rapporto tributario, turbando con la loro condotta la regolare attuazione della relativa disciplina.

4. - Resta da esaminare, infine, la questione sollevata dal Tribunale di Brescia, secondo cui la normativa impugnata contrasterebbe con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto impone il pagamento dell'imposta indipendentemente da una sentenza irrevocabile del giudice penale.

Anche tale questione è priva di giuridico fondamento.

Invero, com'è ormai opinione consolidata della giurisprudenza ordinaria, dalla violazione della norma suddetta discendono la pretesa punitiva dello Stato ed altresì l'obbligazione tributaria, per la cui attuazione l'Amministrazione ben può agire, indipendentemente dal corso del processo penale.

Il che peraltro è conforme alla regola generale, applicabile in materia finanziaria per l'art. 18 l. 7 gennaio 1929 n. 4, in base alla quale il giudice, civile o tributario, accerterà autonomamente l'esistenza dell'obbligazione dedotta e la decisione avverrà senza pregiudicare la posizione del reo nel processo penale: ne consegue che il cit. art. 27 Cost. viene invocato fuor di proposito.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 23- ter r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739, 12 e 15 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. dai Tribunali di Torino e di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 cit., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI