Sentenza  215/1988 (ECLI:IT:COST:1988:215)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Udienza Pubblica del 10/12/1987;    Decisione  del 11/02/1988
Deposito de˙l 25/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 02/03/1988 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  10458 10459
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 215

SENTENZA 11-25 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 3 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 10 ottobre successivo ed iscritto al n. 39 del Registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 30 luglio 1981, recante: "Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità";

Visto l'atto di costituzione del Ministro del Tesoro;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avv. Alessandro Pace per la Regione Trentino Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 3 ottobre 1981 al Ministro del Tesoro, la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 30 luglio 1981 dello stesso Ministro, con il quale è stata ridotta dal 12% al 6% - in applicazione dell'art. 40, comma ottavo, l. 30 marzo 1981 n. 119 - la misura dei depositi dei fondi liquidi che le province, i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti e le relative aziende possono mantenere presso le aziende di credito. La ricorrente ha altresì chiesto la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 39 l. n. 87 del 1953 e dell'art. 27, norme integrative 16 marzo 1956, come interpretate dalla costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, in quanto il ricorso è stato rivolto e notificato al Ministro del Tesoro anziché al Presidente del Consiglio. Nel merito la difesa dello Stato sostiene l'infondatezza del ricorso, poiché, a suo giudizio, mentre il potere di coordinamento statale in contestazione vanta un sicuro fondamento nelle disposizioni dell'art. 119 Cost., non è neppure possibile includere gli atti impugnati fra quelli oggetto della competenza regionale in tema di ordinamento degli enti locali. L'Avvocatura dello Stato si è altresì opposta alla richiesta di sospensiva inoltrata dalla ricorrente.

2. - Con ordinanza n. 118 del 1983 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987, la Regione Trentino-Alto Adige ha presentato un'ampia memoria, con la quale, in replica all'eccezione di ammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato, ha invitato questa Corte a rimeditare la propria precedente giurisprudenza soprattutto in considerazione di due argomenti, ritenuti decisivi dalla ricorrente.

Sotto un primo profilo, la Regione, asserendo che il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni deve esser interpretato come un giudizio "su ricorso" avente ad oggetto la censura di un certo atto, anziché come un giudizio "su un rapporto", prospetta la sua assimilabilità, per l'aspetto procedimentale, al processo amministrativo. Come in questo, continua la Regione, anche nel presente conflitto il ricorso deve unicamente evidenziare l'identificabilità dell'atto che si sottopone a censura e, consequenzialmente, dell'autore di tale atto, al quale dovrebbe essere effettuata la notificazione, in quanto quest'ultima dovrebbe esser funzionale, non già a una (contraddittoria) vocatio in jus dell'organo legittimato a rappresentare lo Stato, ma semplicemente a individuare il soggetto o l'organo idoneo a ricevere notifiche per lo Stato. Per derogare a tali principi del nostro ordinamento processuale, conclude la ricorrente, vi sarebbe bisogno di una specifica disposizione di legge. Ma, poiché l'unica norma che dispone la notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè l'art. 27 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, non è certo una disposizione con forza di legge, occorre disapplicare quest'ultima nel caso di specie e seguire il principio generale desumibile dalle leggi sul processo amministrativo, per cui la notificazione del ricorso va fatto "all'organo che ha emesso l'atto impugnato" (art. 7 r.d. n. 642 del 1907, art. 36 cpv. r.d. n. 1054 del 1924, art. 21 l. n. 1034 del 1971).

In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che, essendosi comunque costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ciò precluderebbe ogni eccezione d'inammissibilità, dal momento che, essendosi regolarmente instaurato il contradittorio tra le parti legittimate a stare in giudizio, si deve ritenere che, conformemente ai principi generali vigenti in materia processuale (artt. 156 e 164, cod. proc. civ.; artt. 187 e 188 cod. proc. pen.), la notificazione del ricorso abbia raggiunto il suo scopo.

Nel merito, infine, la Regione, insistendo nelle proprie doglianze, sollecita fra l'altro la Corte a sollevare ex officio questione di costituzionalità in relazione all'art. 40, comma ottavo, della legge n. 119 del 1981, sul quale si fonda l'impugnato decreto ministeriale, in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 5 n. 1 e con l'art. 16 St. T.-A.A. (ed eventualmente con l'art. 119 Cost.) per violazione del principio della riserva di legge.

Nel corso dell'udienza pubblica, mentre la ricorrente ha ribadito le proprie posizioni tanto sulla questione pregiudiziale quanto su quella di merito, l'Avvocatura dello Stato si è limitata a insistere sull'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

L'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato in quanto il ricorso è stato notificato al Ministro del Tesoro, anziché al Presidente del Consiglio dei Ministri, è fondata.

Questa Corte, con giurisprudenza costante e ormai consolidata (sentt. nn. 6 del 1957, 172 del 1983; ord. n. 245 del 1986), sulla premessa che "i giudizi su conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni devono svolgersi esclusivamente nel contradittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro da lui delegato), da un lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, di qualunque autorità dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale il conflitto deriva", ha affermato che la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire o a contraddire nei giudizi anzidetti, vale a dire, a seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Regione interessata.

Da questo orientamento non c'è motivo di discostarsi neppure di fronte alle nuove argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno dell'opinione che la notificazione del ricorso debba essere rivolta all'autore dell'atto presupposto del conflitto.

Innanzitutto, la Corte ritiene che non sia corretta la configurazione del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni come giudizio avente come oggetto principale, o essenziale, l'atto ritenuto invasivo della competenza che si assume menomata, anziché come giudizio principalmente diretto a dichiarare la competenza in contestazione e, quindi, a dirimere controversie su attribuzioni relativamente a un dato rapporto (ad es. sentt. nn. 44 del 1958, n. 18 e 110 del 1970).

Tuttavia, ammesso pure, per mera ipotesi, che si tratti essenzialmente di un giudizio sull'atto ritenuto invasivo, da ciò non può assolutamente desumersi che destinatario della notificazione del ricorso debba essere l'autore dell'atto impugnato, per il semplice fatto che, essendo il regime delle notificazioni finalizzato alla regolare costituzione delle parti processuali, il ricorso dev'essere notificato agli organi che, per legge, hanno il potere di rappresentare in giudizio le parti del conflitto, vale a dire al Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo Stato, e al Presidente della Giunta regionale, per la Regione. Né può individuarsi una possibile breccia rispetto a questi principi nell'art. 39 l. n. 87 del 1953, laddove si prevede che per la proposizione del ricorso da parte dello Stato possa esser delegato un Ministro, poiché da questa norma si desume una conferma della esclusiva spettanza della legittimazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Governo.

Tantomeno, possono ricavarsi principi contrari, in relazione al problema ora discusso, da norme dirette a regolare processi, come quello amministrativo, in cui, di norma, sono parti le singole amministrazioni pubbliche, non già lo Stato quale soggetto complessivo, come sempre avviene invece nel caso dei conflitti in oggetto. Né, infine, alcun argomento può dedursi dalla sent. n. 97 del 1967 di questa Corte, il cui richiamo è in realtà del tutto inconferente, trattandosi di un caso vertente sulla equiparazione dei soggetti privati a quelli pubblici in relazione alla sanatoria dei vizi della notifica.

Va altresì respinto il secondo argomento addotto dalla ricorrente, in base al quale la costituzione della controparte avrebbe sanato ogni vizio della notifica, in quanto questa avrebbe così raggiunto il suo scopo. In primo luogo va osservato che il principio invocato si applica soltanto ai vizi direttamente attinenti alla notificazione, non già a quelli relativi all'individuazione del soggetto o dell'organo chiamato in giudizio, che comportano invece l'inammissibilità (non sanabile) del ricorso. In secondo luogo, va comunque precisato che, ammessa per mera ipotesi l'invocabilità di quel principio, quest'ultimo non può trovare applicazione a casi, come quello di specie, in cui la controparte si costituisce proprio per eccepire l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad organo diverso da quello dovuto.

Resta assorbito ogni altro profilo della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI