Ordinanza 195/1988 (ECLI:IT:COST:1988:195)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 16/12/1987;    Decisione  del 10/02/1988
Deposito de˙l 18/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 02/03/1988 n.9
Norme impugnate:  
Massime:  10426
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 195

ORDINANZA 10-18 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1986 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ariano Irpino, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Ariano Irpino, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1986, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 204, 205, 207 e 222 del codice penale, in quanto non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 dispone: a) " L'articolo 204 del codice penale è abrogato" (primo comma); e b) "Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa" (secondo comma);

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore presso il Tribunale di Ariano Irpino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI