N. 189
SENTENZA 10-18 FEBBRAIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078 ("Definizione delle controversie in materia di usi civici"), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1984 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Comitato dell'Amministrazione separata dei beni civici di Tufo contro l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni di Pescorocchiano ed altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione separata dei beni civici di Tufo, dell'Amministrazione separata di beni di uso civico di Leofreni, di Betti Mario e di De Vecchi Franco e Roberto;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Uditi gli avvocati Carlo Solari per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni e Lucio Moscarini per Betti Mario e De Vecchi Franco e Roberto;
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Roma, Sezione speciale per gli usi civici, con sentenza in data 6 maggio 1982 dichiarava inammissibili sia l'appello principale proposto, avverso la decisione del Commissario per la liquidazione degli usi civici degli Abruzzi del 7 novembre 1977, dall'Amministrazione Separata dei beni di uso civico della frazione di Tufo, sia quelli incidentali proposti dall'Amministrazione Separata dei beni di uso civico della frazione di Leofreni di Pescorocchiano, nonché da alcuni dei chiamati in causa in primo grado.
Osservava la Corte che la inammissibilità derivava dal fatto che, nel procedimento di appello in materia di usi civici, non è possibile l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari ai quali, come era avvenuto nella specie, non fosse stato notificato il reclamo nel termine di legge.
Proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza da parte dell'Amministrazione Separata dei beni di uso civico della frazione di Tufo, la Corte di cassazione, nel corso del relativo giudizio, ha sollevato, con ordinanza del 19 ottobre 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078 ("Definizione delle controversie in materia di usi civici"), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Rileva la Corte rimettente che la questione della possibilità per il giudice di appello, nei giudizi relativi a controversie in materia di usi civici, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi - ma già parti nel giudizio di primo grado - dopo la scadenza del termine per proporre il reclamo, è stata sempre risolta dalla Cassazione in senso negativo (sentenza 2 marzo 1978, n. 1056 ed altre ivi richiamate); e ciò sulla base del rilievo che la legge n. 1078 del 1930, dopo aver stabilito (art. 3, ultimo comma) l'obbligo di osservare nel giudizio di appello le norme ordinarie della procedura civile "in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti", dispone, nel successivo art. 4, primo comma, che il reclamo deve essere notificato nel termine a tutti coloro che abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata.
Tale ultima norma, prosegue la Corte, è stata sempre interpretata come una deroga al principio generale della possibilità di integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine per ricorrere, contenuto nell'allora vigente art. 469, terzo comma, del codice di procedura civile del 1865: deroga fatta salva dal citato art. 3 ult. comma della legge n. 1078 e stabilita con norma speciale, rimasta pertanto ferma anche rispetto alla nuova norma generale introdotta con l'art. 331 del c.p.c. attualmente vigente.
Dopo aver affermato di condividere la riferita interpretazione, in considerazione del rigore delle espressioni usate e delle particolari esigenze di interesse pubblico che trovano molteplici riscontri nella disciplina del processo in materia di accertamento di demanialità civica, la Corte rimettente, ritiene, però, che la norma, in considerazione del fatto che, secondo la costante giurisprudenza, la integrazione del contraddittorio è invece ammessa nel giudizio di cassazione (stante la chiara dizione dell'art. 8 della citata legge n. 1078 del 1930, il quale consente, a differenza della norma censurata, l'applicazione delle norme ordinarie di procedura civile) determini una disparità di trattamento tra giudizio di appello e giudizio di cassazione, in nessun modo giustificata dalla diversa natura dei giudizi stessi e del tutto inspiegabile, anche e soprattutto in relazione alla ratio dell'art. 4 primo comma, facente leva sulle cennate particolari esigenze di interesse pubblico alla speditezza del giudizio, le quali, se avvertite per il giudizio di appello, egualmente lo sarebbero dovuto essere per il giudizio di cassazione.
La norma censurata violerebbe, poi, anche l'art. 24 Cost., non perché il rito ordinario costituisca il paradigma del giusto procedimento, ma perché la denunciata disparità di trattamento finisce con l'incidere negativamente sul diritto di difesa, considerando anche la presenza solitamente numerosa di parti nei giudizi in discussione e la relativa brevità del termine per appellare (trenta giorni dalla data di notificazione).
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti il Comitato di Amministrazione separata dei beni di uso civico di Tufo, l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni di Pescorocchiano, Mario Betti, Franco e Roberto De Vecchi.
Il Comitato di Amministrazione separata dei beni di uso civico di Tufo chiede che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma in esame, svolgendo argomentazioni adesive all'ordinanza della Corte di cassazione.
L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Leofreni eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per irrilevanza, in quanto, essendo stata dalla stessa Corte di appello dichiarata "inesistente" (e non semplicemente omessa) la notificazione effettuata nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, non sarebbe comunque più possibile un'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Nel merito, conclude per l'infondatezza.
Infine, Mario Betti, Franco e Roberto De Vecchi concludono per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1. - La questione che la Corte è chiamata a decidere concerne l'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930 n. 1078 ("Definizione delle controversie in materia di usi civici"), il quale, in tema di reclami avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, dispone che il reclamo deve essere notificato - nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza - "a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti né maggiore di trenta".
Come spiegato in narrativa, la Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale della norma citata, la quale, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale (che questa Corte non può sindacare), non consente nel giudizio di appello l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi - ma già parti nel giudizio di primo grado - dopo la scadenza del termine per proporre il reclamo, ponendosi quale eccezione alla regola generale già contenuta nell'art. 469 del codice di procedura civile abrogato ed ora prevista nell'art. 331 del c.p.c. vigente.
2. - Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata da una delle parti private costituitesi dinanzi a questa Corte. Si sostiene, in particolare, che la questione sarebbe irrilevante, in quanto la inesistenza, rilevata dalla Corte d'appello, della notificazione del reclamo nei confronti di alcuni litisconsorti renderebbe comunque non più possibile trattandosi - a differenza della semplice omissione - di vizio insanabile) l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, con la conseguenza che la decisione di questa Corte sarebbe del tutto ininfluente sull'esito del giudizio principale.
L'eccezione non merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza ordinaria, infatti, nei giudizi con pluralità di parti la inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione nei confronti di alcuna di esse non incide sulla costituzione del rapporto processuale, che deve ritenersi regolarmente formato - sia pure parzialmente - a seguito della notificazione ritualmente eseguita almeno nei confronti di una delle controparti, con conseguente ammissibilità dell'integrazione del contraddittorio.
3. - La questione non è fondata.
Per quanto concerne la denunciata violazione del principio di eguaglianza, il giudice rimettente, nel lamentare la disparità di trattamento tra il giudizio di appello e il giudizio di cassazione (nel quale è possibile, grazie alla diversa formulazione dell'art. 8 della legge n. 1078 del 1930, l'integrazione del contraddittorio), disparità a suo avviso non giustificata dalla diversa natura dei due giudizi di impugnazione, afferma di condividere la costante giurisprudenza che individua la ratio della norma censurata nelle particolari esigenze di interesse pubblico alla speditezza del giudizio, le quali trovano molteplici riscontri nella disciplina processuale della materia. Tali esigenze, conclude il giudice a quo, se avvertite per il giudizio di appello, altrettanto lo sarebbero dovute essere per quello di cassazione.
Prescindendo dal problema relativo alla asserita eguaglianza delle situazioni poste a raffronto, assume valore decisivo il rilievo che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una omissione irragionevole del legislatore non può condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra norma di per sé ragionevole, nel senso che non è censurabile per disparità di trattamento una disposizione che tuteli ragionevolmente certi interessi (ed anche nel caso ora all'esame della Corte è lo stesso giudice rimettente, come sopra evidenziato, a non dubitare di ciò), lamentandosi che interessi di uguale (o maggior) valore non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. nn. 168 del 1982 e 297 del 1986 e ordd. nn. 393 e 530 del 1987).
4. - La violazione dell'art. 24 Cost. è espressamente denunciata non per il fatto che la norma in esame deroghi al rito ordinario, ma come conseguenza della lamentata disparità di trattamento, la quale finirebbe con l'incidere negativamente sul diritto di difesa degli appellanti, considerato anche il solitamente elevato numero di parti nei giudizi de quibus.
Va, innanzitutto, ribadito, come ricorda lo stesso giudice rimettente, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il fatto che una disciplina processuale speciale deroghi al rito ordinario non costituisce elemento di per sé sufficiente ad integrare violazione dell'art. 24 Cost., in quanto le norme del procedimento ordinario non possono essere assunte a paradigma assoluto del c.d. "giusto processo" (sentt. nn. 62 e 185 del 1980; ord. n. 582 del 1987).
Ma, a parte ciò, è decisivo rilevare che la censura, così come prospettata, finisce col ricondursi sostanzialmente alla precedente, con la conseguenza che le considerazioni sopra svolte non possono non valere anche per essa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078 ("Definizione delle controversie in materia di usi civici"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI