Sentenza  188/1988 (ECLI:IT:COST:1988:188)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Udienza Pubblica del 10/12/1987;    Decisione  del 10/02/1988
Deposito de˙l 18/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 24/02/1988 n.8
Norme impugnate:  
Massime:  10418
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 188

SENTENZA 10-18 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 3 agosto 1979, depositato in Cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione governativa di rinviare - limitatamente all'art. 5 - il disegno di legge provinciale concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno 1979 (legge finanziaria)";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio pe la Provincia di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Con il presente conflitto la Provincia di Bolzano ricorre contro l'atto di rinvio governativo della sua legge finanziaria relativa al 1979 ("Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno 1979") perché detto rinvio, mentre muove censure all'art. 5 della indicata legge finanziaria, contemporaneamente ha vistato le restanti disposizioni con la sola esclusione del suddetto articolo 5.

La ricorrente, pertanto, contesta il fatto che il Governo, invece di rinviare tutta la legge provinciale in esame per via della ritenuta illegittimità del suo articolo 5, ha vistato i restanti articoli violando così l'art. 55 dello Statuto speciale che tale ipotesi non prevede (come non la prevede l'art. 127 Cost. per le regioni ordinarie), e alterando i rapporti fra Presidente della Provincia e Consiglio.

Ed invero, secondo la ricorrente, se il Presidente non procedesse alla promulgazione della parte della legge vistata, si renderebbe inadempiente a quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto e, per converso, se vi provvedesse stralciando la norma impugnata, verrebbe promulgato un testo diverso da quello approvato dal Consiglio.

Secondo la Provincia ricorrente, inoltre, si sarebbe verificata lesione dell'autonomia del Consiglio, che solo con riferimento all'art. 5, ma non agli altri articoli vistati, potrebbe scegliere se confermare la disposizione impugnata, modificarla o non riapprovarla più.

Sempre secondo la ricorrente, infine, il potere di rinviare parzialmente una legge regionale, vistando il resto, il Governo avrebbe solo con riferimento all'esercizio provvisorio del bilancio e, comunque, l'art. 7 della legge n. 335 del 1976 che lo prevede non si applicherebbe alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la reiezione dei motivi del ricorso.

All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

L'art. 5 della legge della Provincia di Bolzano indicata in narrativa, rinviato con l'atto impugnato in questa sede, riguarda una materia (indennità per viaggi di servizio ai membri della Giunta provinciale) che è stata diversamente disciplinata dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 15 (B.U. 17 giugno 1980 n. 32) recante "Parziali modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale". Avendo l'art. 2 di detta legge regionale n. 15 del 1980 sostituito la disposizione oggetto delle censure governative, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI