Sentenza  184/1988 (ECLI:IT:COST:1988:184)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Udienza Pubblica del 12/01/1988;    Decisione  del 10/02/1988
Deposito de˙l 18/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 24/02/1988 n.8
Norme impugnate:  
Massime:  10409 10410 10411 10412 10413 10414
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 184

SENTENZA 10-18 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), 19, secondo comma, della legge 12 luglio 1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"), 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con ordinanze emesse il 10 maggio 1983 dal Pretore di Palermo, il 7 ottobre 1983 dal Pretore di Udine, il 9 maggio 1984 dal Pretore di Palermo, il 23 marzo 1984 dal Pretore di Ancona, il 22 marzo 1984 dal Pretore di Firenze, il 14 settembre 1984 dal Pretore di Udine, il 17 ottobre 1984 dal Pretore di Messina (n. 2 ordinanze), il 17 ottobre 1984 dal Pretore di Aosta, il 3 dicembre 1984 dal Pretore di Alessandria, il 28 marzo 1985 dal Tribunale di Messina, il 7 novembre 1985 dal Pretore di Mantova, il 2 aprile 1985 dal Pretore di Trani, l'11 luglio 1985 dalla Corte di cassazione, il 17 maggio 1984 dal Pretore di Brescia e il 27 gennaio 1987 dal Pretore di Larino, iscritte rispettivamente ai nn. 640 e 1095 del registro ordinanze 1983, nn. 876, 952, 1280, 1287, 1380 e 1381 del registro ordinanze 1984, nn. 29, 131 e 396 del registro ordinanze 1985, nn. 11, 144, 425 e 785 del registro ordinanze 1986 e n. 202 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 109 dell'anno 1984, nn. 7- bis, 13-bis, 80-bis, 74-bis,- 65-bis, 125-bis, 143-bis, 267- bis dell'anno 1985, nn. 21, 30 e 43, prima Serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 3 e 23, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Bongioni Valentino e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S.;

Ritenuto in fatto

1.1. - La Corte di cassazione, adita dall'I.N.P.S. per l'annullamento di una decisione del Tribunale di Messina che, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l'Istituto ad integrare al minimo la pensione di vecchiaia erogata a carico della Gestione speciale commercianti in favore di un soggetto, titolare di altra pensione quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 luglio 1985 (pervenuta alla Corte il 23 maggio 1986), questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella parte in cui non consente la detta integrazione per la citata pensione di vecchiaia nei confronti di chi sia titolare di pensione diretta dello Stato, ovvero delle Ferrovie dello Stato, qualora, per effetto del cumulo delle pensioni, sia superato il minimo garantito dalla legge. Osserva il giudice a quo come dalla giurisprudenza costituzionale sul punto possa mutuarsi l'indicazione di un generalizzato diritto all'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. o dalle Gestioni speciali del medesimo Istituto, in particolare riconosciuto nell'ipotesi di pensioni di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti. Ne conseguirebbe un'irrazionale disparità di trattamento rispetto ai pensionati per vecchiaia della medesima Gestione che siano contestualmente titolari di altra pensione a carico dello Stato o delle Ferrovie dello Stato (come nel giudizio a quo) riguardo al diritto all'integrazione al minimo della pensione stessa.

Anche l'art. 38 della Costituzione risulterebbe vulnerato per il possibile venir meno di adeguati mezzi di sussistenza ai lavoratori anziani.

1.2. - Identica questione, in relazione al solo art. 3 della Costituzione, è stata sollevata dal Pretore di Udine con due ordinanze rispettivamente emesse il 7 ottobre 1983 e il 14 settembre 1984 e dal Pretore di Ancona con ordinanza emessa il 23 marzo 1984, entrambe concernenti l'ipotesi di mancata integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, erogata dalla Gestione speciale per i commercianti, percepita dai titolari di pensioni dirette a carico dello Stato.

1.3. - Il Pretore di Messina, inoltre, con due ordinanze emesse entrambe il 17 ottobre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della medesima norma nella parte in cui essa pone, in generale, il citato divieto di cumulo.

1.4. - Nei giudizi sub 1.2 e 1.3 si è costituito l'I.N.P.S., dichiarando di confidare in una decisione conforme a giustizia.

1.5. - La stessa questione, ma con riferimento al titolare di pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti degli enti locali, è stata sollevata - in relazione all'art. 3 della Costituzione - dal Pretore di Aosta con ordinanza emessa il 17 ottobre 1984.

2.1. - Il Pretore di Mantova, con ordinanza emessa il 7 novembre 1985, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui detta norma non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nei confronti dei percettori di assegno vitalizio diretto a carico dell'I.N.A.D.E.L., qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito.

La prospettata illegittimità conseguirebbe dalla sentenza n. 102 del 1982 concernente la pensione d'invalidità.

2.2. - Identica questione, con riguardo all'ipotesi di titolare di pensione diretta dello Stato è stata sollevata con ordinanza emessa il 3 dicembre 1984 dal Pretore di Alessandria il quale, come il precedente giudice a quo, ha richiamato le numerose pronunzie sul punto della Corte costituzionale.

Si è costituito l'I.N.P.S. sottolineando di essere tenuto alla puntuale applicazione del dato normativo.

2.3. - Il Pretore di Larino, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1987 ha sollevato la stessa questione con riguardo a fattispecie identica a quella esaminata dal Pretore di Alessandria.

2.4. - La medesima norma è altresì censurata dal Pretore di Palermo, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con due ordinanze emesse il 10 maggio 1983 e il 9 maggio 1984, con riguardo alle ipotesi in cui non risulta consentita l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. per i titolari di pensione a carico dello Stato ovvero della Regione siciliana (sempre nel caso di superamento del minimo garantito): fattispecie queste non espressamente contemplate dalla sentenza n. 263 del 1976.

3. - Il Tribunale di Messina, con ordinanza emessa il 28 marzo 1985, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale artigiani per i titolari di pensione diretta dello Stato (in caso di superamento, per effetto del cumulo, del minimo garantito).

Secondo il giudice a quo non sarebbe giustificata la disparità di trattamento tra i soggetti di cui sopra ed i titolari di pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. per i quali è invece consentita la detta integrazione al minimo.

Si è costituito l'I.N.P.S. richiamando le iniziative adottate in sede amministrativa, ma rilevando anche come le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi siano "articolazioni del regime assicurativo dei lavoratori dipendenti, gestito anche dall'I.N.P.S." il quale dovrebbe procedere "alla duplice integrazione al trattamento minimo, il cui onere farebbe carico alla stessa gestione di previdenza obbligatoria".

4.1. - Il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 17 maggio 1984 (pervenuta alla Corte il 24 novembre 1986), ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia a carico dell'I.N.P.S. per chi sia già titolare di pensione diretta di anzianità a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

L'I.N.P.S., costituitosi, ha esplicitamente concordato circa la non manifesta infondatezza della proposta questione.

4.2. - Il Pretore di Trani, con ordinanza emessa il 2 aprile 1985 (pervenuta alla Corte il 27 febbraio 1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, secondo comma, lett. a), nonché dell'art. 9 della medesima legge nella parte in cui dette disposizioni non prevedono l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. per i percettori di assegno di riversibilità a carico dell'E.N.P.A.S.

Osserva il Pretore che il richiamato art. 9 consente l'integrazione della pensione di riversibilità allorché uno dei contitolari divenga beneficiario di pensione di invalidità o vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria ovvero l'integrazione di quest'ultimo trattamento quando il pensionato divenga contitolare di pensione di riversibilità integrata al minimo.

La censurata disposizione "del tutto incongruamente" non introdurrebbe alcuna deroga al generale divieto d'integrazione al minimo (di cui al citato art. 2) in caso di contitolarità di due trattamenti di riversibilità che vengono perciò colpiti da detto divieto sino al 1° ottobre 1983 (da tale data trova infatti applicazione l'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638).

5. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 il Pretore di Firenze ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"), 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dette norme: a) escludono l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dall'I.N.P.S. in caso di cumulo con altra pensione diretta erogata dall'I.N.P.S. ovvero dalla C.P.D.E.L.; b) impediscono l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, in caso di contitolarità di pensioni dirette e superstiti a carico della stessa gestione, limitando l'integrazione alla sola pensione diretta e così non assicurando adeguati livelli di sussistenza al superstite.

Dinanzi al giudice a quo alcuni titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia superstiti nonché della C.P.D.E.L. nonché di pensioni di riversibilità erogate dall'I.N.P.S., avevano convenuto in giudizio l'Istituto chiedendo accertarsi il loro diritto a percepire la pensione indiretta mediante calcolo della relativa percentuale sulla pensione che sarebbe spettata al titolare defunto, integrata al minimo. L'I.N.P.S. aveva infatti corrisposto la percentuale di legge solo su quanto sarebbe spettato al defunto in base alla sua posizione contributiva.

A parere del Pretore rimettente la sentenza n. 34 del 1981 consente di ritenere illegittima la mancata integrazione al minimo della pensione di riversibilità soltanto in caso in cui una delle due pensioni faccia carico all'I.N.P.S. mentre l'altra è erogata da altro ente o gestione. Invece, nella specie, otto ricorrenti cumulano una pensione diretta ed una indiretta entrambe dell'I.N.P.S., mentre una posizione processuale concerne il cumulo di una diretta C.P.D.E.L. con una indiretta I.N.P.S. In tale ultimo caso osta all'integrazione il disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1338 del 1962, per siffatta fattispecie, secondo il Pretore, ancora vigente, mentre nelle altre ipotesi l'integrazione è preclusa dall'art. 23 della legge n. 153 del 1969.

Inoltre, il giudice a quo dubita della legittimità dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983, poiché tale norma, con lo stabilire che la detta integrazione spetta, in caso di cumulo di pensioni, una sola volta ed in particolare con il prevedere che soltanto la diretta sia integrata al minimo quando concorre con altra indiretta entrambe a carico della stessa gestione, non assicura al titolare superstite sufficienti mezzi di sussistenza, in contrasto con l'art. 38 della Costituzione.

Si osserva in ordinanza di rimessione che la ratio della pensione di riversibilità è pur sempre quella di garantire una quota della pensione che sarebbe spettata al defunto, sia pur decurtata della quota presumibilmente da questi consumata. Di fatto in conseguenza della norma denunziata, il superstite percepisce "una cifra risibile, sempre più assottigliata per effetto dell'inflazione".

La questione - che concerne il periodo successivo al settembre 1983 - viene posta anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione, essendo ravvisabile, secondo il giudice a quo, disparità di trattamento con i titolari di pensione diretta I.N.P.S. (integrata al minimo per effetto della sentenza n. 230 del 1974) che siano anche percettori di qualsiasi altra pensione di riversibilità.

Si è costituito l'I.N.P.S. il quale, ad eccezione della posizione di cumulo tra pensione diretta C.P.D.E.L. ed indiretta I.N.P.S., ha concluso nel senso dell'infondatezza delle prospettate questioni affermando che sia l'art. 23 della legge n. 153 del 1969 che l'art. 6 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983 rappresentano altrettante manifestazioni della discrezionalità del legislatore.

Considerato in diritto

1. - Poiché le questioni prospettate sono identiche o sostanzialmente analoghe, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Questa Corte ha già avuto occasione di richiamare la genesi e l'evoluzione dell'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori, allo scopo di inquadrarne la natura nell'ambito dell'art. 38 della Costituzione (sent. 23 gennaio 1986, n. 31). Tale opera non è stata resa certamente più agevole dal progressivo variare dei presupposti ai quali la legge ha via via condizionato l'erogazione del trattamento: da una logica "subordinata al verificarsi di particolari condizioni soggettivo-negative" - ha rilevato la Corte nella citata pronuncia - il trattamento "è stato riguardato sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioè, a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo".

Con il progressivo venir meno dei diversi requisiti soggettivi che non consentivano la percezione dell'integrazione al minimo, l'ipotesi residuale di esclusione di tale diritto finì per essere quella del cumulo di pensioni: in questo caso l'integrazione de qua era ammessa soltanto allorché l'importo delle pensioni cumulate fosse inferiore al minimo garantito. Ma tale regola, dettata dall'art. 2, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, subì una prima deroga attraverso l'art. 23, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, norma che consentì di integrare in ogni caso al minimo la pensione diretta a favore del titolare di pensione di riversibilità, allorché i due trattamenti fossero entrambi erogati dall'I.N.P.S. Prese di qui l'avvio una serie di decisioni di questa Corte intese a razionalizzare in senso espansivo il diritto all'integrazione al minimo in alcune tra le molteplici ipotesi possibili di contitolarità di più trattamenti.

Tale indirizzo giurisprudenziale ha inizio con la sentenza 9 luglio 1974, n. 230, che ha dichiarato illegittimo il già citato art. 2 nella parte in cui escludeva che fosse dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. ai titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico delle amministrazioni dello Stato. Una ulteriore declaratoria d'illegittimità colpì la norma sopra ricordata nella parte in cui precludeva il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità a carico dell'I.N.P.S. ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato (sent. 21 dicembre 1976, n. 263).

Con la sentenza 12 febbraio 1981, n. 34, la Corte, sulla premessa dell'identità del rapporto che tutti gli aspiranti all'integrazione al minimo hanno con l'I.N.P.S., ritenne ingiustificata "la discriminazione del diritto all'integrazione sulla base di differenze relative alla seconda pensione cumulabile, di cui gli aspiranti sono titolari, quando tali differenze non comportino una diversità sostanziale di condizioni economiche e sociali". Pertanto venne reso inapplicabile l'art. 2 nella parte in cui non consentiva l'integrazione della pensione diretta I.N.P.S. - sia d'invalidità che di vecchiaia - per chi fosse già titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici e della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, precludendo altresì che la pensione di riversibilità I.N.P.S. fosse calcolata in proporzione alla pensione diretta I.N.P.S., integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire.

La medesima pronuncia sancì l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (concernente il diritto d'integrazione in caso di cumulo tra pensione d'invalidità e vecchiaia erogata dalla Gestione speciale lavoratori autonomi e pensione a carico dello Stato), mentre la successiva sentenza 20 maggio 1982, n. 102, pervenne alle medesime conclusioni caducando l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (concernente il cumulo tra pensione diretta dello Stato e pensione d'invalidità erogata dal Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nonché l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (che riguarda la contemporanea titolarità di pensione diretta statale e di pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti).

Ultima in ordine di tempo, la sentenza 3 dicembre 1985, n. 314 dichiarò l'illegittimità costituzionale sotto tutti i profili residuali dei più volte citati artt. 2 della legge n. 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969.

3. - Le questioni sollevate dai Pretori di Brescia, Firenze e Trani hanno ad oggetto gli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969. L'ultimo dei giudici citati denunzia invero anche l'art. 9 della richiamata legge n. 1338 del 1962: tale norma è peraltro censurata sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto d'integrazione posto dall'art. 2 per l'ipotesi di cumulo di due pensioni di riversibilità. Il dubbio di costituzionalità è perciò logicamente conseguente alla denunzia della preclusione contenuta nel più volte citato art. 2. Quest'ultima norma, unitamente all'art. 23 della legge n. 153 del 1969, è stata però oggetto dell'annullamento sancito con riguardo ad ogni possibile profilo dalla sentenza n. 314 del 1985.

Le questioni in argomento concernono quindi disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime ed il relativo giudizio costituzionale non può essere ammesso.

4. - Le altre ordinanze a quibus denunciano altre norme non fatte espressamente oggetto delle precedenti declaratorie, che continuavano a precludere l'integrazione al minimo in determinate ipotesi: precisamente (e con specifico riferimento alle ordinanze di rinvio), esse sono: a) l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente la predetta integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione commercianti dell'I.N.P.S. - allorché sia superato il minimo garantito - in caso di cumulo con una pensione diretta a carico: 1) dello Stato (R.O. nn. 1095/1983 e 1287/1984 del Pretore di Udine e 952/1984 del Pretore di Ancona); 2) delle Ferrovie dello Stato (R.O. n. 425/1986 della Corte di cassazione); 3) della Cassa di previdenza degli enti locali - C.P.D.E.L. - (R.O. n. 29/1985 del Pretore di Aosta); 4) in generale di qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (R.O. nn. 1380 e 1381/1984 del Pretore di Messina); b) l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 nella parte in cui, sempre allorché venga superato il minimo garantito, pone il divieto d'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo: 1) con pensione diretta dello Stato (R.O. nn. 131/1985 del Pretore di Alessandria e 202/1987 del Pretore di Larino); 2) con assegno vitalizio diretto I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 11/1986 del Pretore di Mantova); 3) con pensione a carico della Regione siciliana (R.O. nn. 640/1983 e 876/1984 del Pretore di Palermo); c) l'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione artigiani dell'I.N.P.S. nei confronti dei titolari di pensione diretta dello Stato (R.O. n. 396/1985 del Tribunale di Messina).

Le questioni sono fondate: le norme citate hanno infatti un'identica portata rispetto a quelle a suo tempo dichiarate illegittime. Le molteplici decisioni della Corte hanno perseguito l'intento di far venir meno sino al 1° ottobre 1983 ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione, così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino alla data d'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, di cui si dirà in seguito.

La persistente vigenza delle norme impugnate ostacola tale operazione di omogeneizzazione poiché esse prevedono alcune residue ipotesi di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di razionale giustificazione. In particolare, le preclusioni derivanti dall'art. 19 sopra citato sub a) per la pensione di vecchiaia erogata dalla gestione commercianti, danno luogo ad un'illegittima disparità di trattamento, se confrontate con la normativa della pensione d'invalidità a carico del medesimo Fondo, la cui integrazione è consentita per effetto della richiamata sentenza n. 102 del 1982 (cfr. lett. b), del dispositivo). Ha affermato a riguardo la Corte l'identità di natura e funzione dei due trattamenti d'invalidità e vecchiaia, i quali discendono entrambi dallo stesso presupposto: "la diminuita capacità di guadagno per infermità o per età, che rende il soggetto meritevole di uguale protezione" (sent. n. 34 del 1981).

Considerazioni identiche devono svolgersi a proposito dell'art. 1 della legge n. 9 del 1963, sopra citato sub b): in tale questione viene in evidenza il medesimo rapporto invalidità-vecchiaia cui s'è fatto cenno.

Quanto invece al problema prospettato, in riferimento all'art. 1 della legge n. 1339 del 1962, dal Tribunale di Messina (cfr. supra, sub c), deve essere ribadito il costante orientamento di questa Corte, che esclude una differenza di tutela fra titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di riversibilità, la quale non troverebbe "rispondenza in sostanziali differenze di condizioni economiche e sociali tra le due categorie di titolari, caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro" (sent. n. 34 del 1981). In particolare la Corte ha già riconosciuto, con la sentenza da ultimo citata, l'illegittimità della norma de qua in riferimento all'esclusione dell'integrazione della pensione diretta (cfr. punto 2 di quel dispositivo). Può perciò qui riproporsi il medesimo ordine argomentativo già adottato nella sentenza n. 102 del 1982 con riguardo al caso di cumulo tra pensione diretta statale e di riversibilità I.N.P.S.: "non si ravvisa, infatti, alcuna razionale giustificazione economica o sociale, che valga a spiegare la disparità lamentata, in quanto una volta riconosciuto al titolare di pensione diretta dello Stato il diritto ad integrare al minimo la pensione diretta I.N.P.S., non si vede come si possa negare al titolare della medesima pensione statale il diritto ad integrare al minimo la pensione di riversibilità I.N.P.S., che è strutturalmente di importo inferiore alla pensione diretta".

5. - Come ricordato nella sentenza n. 314 del 1985, già nella motivazione dell.a sentenza n. 102 del 1982, questa Corte aveva "espressamente denunciato gli squilibri determinatisi nella normativa previdenziale 'a seguito delle deroghe al principio originario... introdotte dal legislatore e dalle conseguenziali decisioni' della Corte stessa, estensive di tali deroghe a situazioni analoghe, a tutela del principio costituzionale d'eguaglianza', sollecitando inoltre "un intervento legislativo che ridisciplinasse 'sul piano generale, ispirandosi ai principi contenuti negli artt. 3 e 38 Cost., la materia relativa al diritto alla integrazione al minimo delle pensioni I.N.P.S.'. Con questo fondamento è sopravvenuto, da ultimo, l'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638".

Secondo il terzo comma di tale norma (che riconosce l'integrazione soltanto entro determinati limiti di reddito), "... nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione... spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta...". Spetta infine l'integrazione su quella delle due pensioni eventualmente costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781.

Ad avviso del Pretore di Firenze tali previsioni, oltre a discriminare irrazionalmente tra diverse categorie di pensionati, vulnererebbero l'art. 38 della Costituzione, non assicurando ai superstiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita poiché l'erogazione della pensione di riversibilità sulla base di quanto al de cuius sarebbe spettato in ragione dell'effettiva contribuzione, anziché l'integrazione al minimo di detto trattamento, condurrebbe in alcuni casi alla corresponsione di importi talmente esigui da non garantire, seppure sommati ad altra pensione in godimento, neppure il minimo vitale.

La questione è infondata.

Attraverso il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) venne avviata un'azione di contenimento del deficit pubblico "finalizzata a restringere gli spazi dell'evasione contributiva e degli assistenzialismi ingiustificati come necessaria premessa ad una generale riforma di tutto il sistema della sicurezza sociale" (secondo quanto dichiarato in sede di discussione della legge di conversione: cfr. Atti parlamentari, Senato della Repubblica, 4 novembre 1983). Nella medesima circostanza venne altresì chiarito come sugli artt. 6 e 8 vi fosse la piena e sostanziale adesione delle forze sociali, delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali (derivando le norme dall'accordo del 22 gennaio: cfr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, 18 ottobre 1983).

In particolare, come sopra ricordato, la Corte ha già affermato la rispondenza tra le indicazioni a suo tempo date al legislatore con le più volte citate sentenze e l'intento di razionalizzazione del regime dell'integrazione che è alla base dell'art. 6. La norma è perciò espressione di quella valutazione del rapporto tra esigenze di vita e predisposizione di mezzi idonei che questa Corte ha ritenuto riservata alla discrezionalità legislativa, pur avvertendo, peraltro, che tali mezzi non sono soltanto "quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta" (sent. n. 173 del 1986).

La norma denunciata sancisce una generale regola in ordine alla scelta della pensione da integrare al minimo, consentendo però la perequazione automatica del trattamento non integrato: essa va ritenuta non illegittima in quanto si colloca nel divenire di un processo che, a partire dal 1° ottobre 1983, tende a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più pensioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorché, per l'effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge;

4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale") e dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") - norme già dichiarate illegittime - nonché dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dai Pretori di Brescia, Trani e Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe;

5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI