Sentenza  178/1988 (ECLI:IT:COST:1988:178)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Udienza Pubblica del 10/11/1987;    Decisione  del 10/02/1988
Deposito de˙l 18/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 24/02/1988 n.8
Norme impugnate:  
Massime:  10401
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 178

SENTENZA 10-18 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.150, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1986 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Cossetti Battista e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Saverio Muccio per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 29 aprile 1986 il Pretore del lavoro di Brescia sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.150, quinto comma, del T.U. n. 1124/1965 (Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali) per contrasto con gli art.li 3 e 38 Cost.

Rilevava il magistrato nell'ordinanza che il ricorrente era titolare fin dal 1971 di rendita a causa d'inabilità permanente, nella misura del 60% dovuta a silicosi contratta sul lavoro presso la S.p.A. SEII di Malegno. Il 10 ottobre 1980 si era dimesso per ragioni profilattiche ed aveva inutilmente richiesto all'INAIL di ottenere la cosidetta "rendita di passaggio" prevista dall'art.150 impugnato.

L'INAIL aveva respinto la richiesta assumendo che il ricorrente, nel periodo antecedente alle dimissioni, non era stato occupato in mansioni comportanti rischio di silicosi. Mentre, quando lo era stato nei dieci anni precedenti, contraendo effettivamente la malattia per cui godeva la rendita, non aveva chiesto la "rendita di passaggio" e non poteva, perciò, ottenerla ora.

L'ordinanza dava atto che le consulenze tecniche d'ufficio esperite avevano effettivamente messo in luce che le mansioni alle quali il ricorrente era da ultimo addetto nello stesso stabilimento SEII, pur non essendo silicotigene, erano tuttavia ulteriormente dannose per l'albero respiratorio, già portatore della grave affezione, a causa dell'inalazione di polveri e di vapori acidi.

A quel punto, riteneva il Pretore di sollevare la questione di legittimità costituzionale in esame, osservando che, in effetti, il tenore letterale della legge subordina il diritto del lavoratore alla rendita di passaggio, in occasione delle sue dimissioni per ragioni profilattiche da mansioni lavorative dannose ma non silicotigene, al fatto che egli abbia goduto, entro i dieci anni precedenti, di analoga rendita in occasione dell'abbandono delle precedenti mansioni silicotigene a causa delle quali aveva contratto la malattia. Poiché tale norma viene costantemente interpetrata dalla giurisprudenza di legittimità secondo il detto suo tenore letterale, ritenendosi inapplicabile analogicamente a causa del suo carattere eccezionale, il Pretore faceva, però, rilevare che lo scopo della norma rimaneva così frustrato.

La legge, infatti, secondo il Pretore, mirava a tutelare la salute del lavoratore incentivando, mediante la concessione di una rendita, l'immediato abbandono del lavoro morbigeno da parte dei lavoratori colpiti da silicosi di natura professionale, favorendo così il loro "passaggio" (di qui il nome della rendita) ad altre lavorazioni non elencate nell'art.140 della legge perché prive di quella pericolosità. Scopo della rendita era, perciò, quello di favorire la ricerca di un nuovo lavoro, e di compensare eventuale divario di mercede nella nuova occupazione.

Quando poi anche quest'ultima fosse risultata ulteriormente dannosa, benché non silicotigena, e il lavoratore fosse stato costretto ad abbandonarla per ragioni profilattiche, poteva essergli concessa per la seconda volta una rendita di passaggio, purché ciò avvenisse entro i dieci anni da quella concessa in precedenza.

Ebbene, è sembrato al giudice rimettente che non potesse ritenersi ragionevole privare il lavoratore della rendita di passaggio quando fosse venuto a trovarsi nella necessità di abbandonare per motivi profilattici il secondo lavoro, solo perché, pur trovandosi esattamente nelle condizioni configurate dalla legge, non aveva a suo tempo chiesto la rendita di passaggio in occasione dell'abbandono delle prime mansioni silicotigene, per le quali aveva contratto la grave malattia.

Così interpetrando la norma, si veniva a discriminare - secondo il Pretore - lavoratori affetti da silicosi professionali, che versavano in un mededesimo stato di bisogno, in base ad un criterio puramente formale, estraneo alle necessità di tutela della salute dei lavoratori.

Di qui la violazione degli art.li 3 e 38 della Costituzione.

2. - Si costituiva nel giudizio davanti alla Corte l'INAIL, rappresentata dagli avvocati Carlo Graziani ed Enrico Ruffini, che depositavano atto di costituzione in data 10 novembre 1986, oltre i 20 giorni previsti dall'art. 25 l. 11 marzo 1953 n. 87.

Interveniva altresì il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che la sollevata questione fosse dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, le situazioni poste a confronto dal Pretore non sarebbero identiche in quanto il lavoro abbandonato dal ricorrente, e per il quale chiede la rendita, non è silicotigeno, e perciò l'abbandono non sarebbe nemmeno da attribuire a fini profilattici.

Considerato in diritto

1. In definitiva, l'opposizione alla prospettata illegittimità costituzionale dell'art.150 legge citata che l'Istituto svolge nel giudizio pretoreo, come quella che l'Avvocatura dello Stato avanza nel giudizio innanzi alla Corte (delle argomentazioni qui presentate dall'Istituto non si può tenere conto poiché la costituzione è avvenuta fuori termine) hanno carattere meramente formale.

Affermare, infatti, che il lavoro cui da ultimo era addetto il ricorrente non è silicotigeno non risponde ai rilievi dell'ordinanza, essendo pacifico anche per il Pretore rimettente che l'ultimo lavoro tale non era. Deve dirsi, anzi, che, se lo fosse stato, proprio allora non poteva sorgere il problema, giacché la ratio della norma - come da tutti si riconosce - è nella concessione di un incentivo al lavoratore per indurlo ad abbandonare al più presto l'ambiente di lavoro morbigeno, prima che la malattia professionale lo renda del tutto inabile al lavoro. Per consentirgli, perciò, di trovare altro lavoro, che non presenti la pericolosità delle lavorazioni elencate nell'art.140 della stessa legge, ed anche per compensare eventuale differenza di mercede del lavoro meno pericoloso, gli viene corrisposta per un certo periodo una rendita che prende il nome dalla sua stessa finalità ("rendita di passaggio" ad altro lavoro). Solo a patto di osservare tali condizioni, è possibile ottenere per la seconda volta la rendita di passaggio, purché il secondo lavoro non sia di quelli di cui all'art.140 (e, perciò, nella specie non sia silicotigeno). E poiché ciò che il lavoratore chiedeva, nel caso in esame, era proprio quest'ultima rendita, e non la prima, in quanto egli era stato costretto ad abbandonare il secondo lavoro, non silicotigeno, ma risultato alla perizia d'ufficio tuttavia dannoso e influente sull'ulteriore corso della malattia, esattamente come esige il quinto comma dell'articolo impugnato, non ha alcun senso opporre che, però, esso lavoro non era silicotigeno.

Infatti, poiché il ricorrente aveva riportato la silicosi nel lontano 1971, tanto da avere ottenuto una rendita vitalizia, se nel giugno 1981, quando richiedeva la rendita di passaggio, egli si fosse trovato ancora impegnato in una lavorazione silicotigena e si fosse trovato costretto a dimettersi per ulteriore aggravamento, sarebbe dubbio il suo diritto a percepire la prima rendita di passaggio perché, persistendo per ulteriori dieci anni nella pericolosa lavorazione, avrebbe frustrato lo spirito della norma. D'altro lato, non avrebbe nemmeno potuto ottenere la seconda rendita perché - a parte le attuali eccezioni - sarebbe mancata comunque la condizione rigorosamente richiesta dal quinto comma in esame: e, cioè, che la successiva lavorazione non fosse compresa fra quelle di cui all'art.140.

2. - In realtà, il problema proposto dall'ordinanza di rimessione non ha il carattere puramente formale cui le resistenze dell'Istituto nella causa del lavoro tentano di orientarlo.

Il Pretore, infatti, prospetta il caso del lavoratore che sia venuto a trovarsi in tutte le precise condizioni descritte dall'art.150, ed abbia, perciò, tempestivamente lasciato il primo lavoro morbigeno da cui aveva contratto la malattia professionale, e si sia dedicato ad una lavorazione diversa da quelle elencate nell'art.140, e ciononostante, entro i dieci anni successivi, sia stato costretto a lasciare anche questo secondo lavoro perché risultato pure dannoso, influendo sull'ulteriore corso della malattia.

Lamenta il Pretore che se, a quel punto, la rendita di passaggio, prevista nell'impugnato quinto comma del Decreto, gli viene negata sotto il pretesto che il lavoratore non aveva richiesto, a suo tempo, la rendita prevista dal primo comma, gli art.li 3 e 38 della Costituzione vengono vanificati. E ciò sia perché il lavoratore viene a trovarsi esattamente nelle condizioni in cui versano gli altri lavoratori che hanno percepito la prima rendita (art. 3 Cost.), e sia perché le esigenze di vita e di bisogno del lavoratore, in caso di malattia professionale (art. 38, secondo comma, Cost.) non mutano quand'è costretto ad abbandonare il secondo lavoro, soltanto perché non ebbe a richiedere la prima rendita.

In realtà, le cause della mancata richiesta possono essere varie, dall'ignoranza dell'esistenza del diritto fino alla mancanza in quel momento delle esigenze che sono alla base delle finalità della norma. Come si evince dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo impugnato, la prima rendita è concessa per sopperire alla disoccupazione o alla differenza di mercede fra l'occupazione morbigena che viene abbandonata e quella nuova che non sia fra quelle di cui all'art.140. Qualora - come esattamente è accaduto nel caso di specie - il lavoratore non perda un sol giorno di lavoro, né alcunché della mercede, perché viene spostato, nell'ambito dello stesso stabilimento, ad altra lavorazione non morbigena, egli non ha alcuna ragione per chiedere la rendita di passaggio: ché, anzi, se lo facesse sarebbe scorretto, e comunque mancherebbero gli elementi per calcolare la percentuale su cui la rendita dovrebbe essere corrisposta.

D'altra parte, però, quando poi è costretto nel decennio ad abbandonare anche la seconda lavorazione, proprio - come è accaduto nella specie - per le ragioni e nelle condizioni indicate dal legislatore nel comma quinto, è soltanto allora che si verificano quelle esigenze di cui parla l'art. 38, secondo comma, Cost. Negare la rendita a quel punto, soltanto perché non è stata corrisposta la prima, significa attribuire al comma un valore rigorosamente formalistico, frustrando il disposto costituzionale. Invalidare l'innegabile collegamento letterale fra la rendita del primo comma e quella del quinto perché ivi si parla di "seconda volta", vuol dire soltanto esasperare la formalistica interpetrazione. Vero è soltanto che il legislatore allude ad una "seconda volta" nel presupposto che la stessa esigenza si sia verificata la prima volta: ma, se così non è stato, ciò non elimina la necessità di rendere operante il disposto costituzionale ove l'esigenza si verifichi soltanto dopo la seconda lavorazione.

La sollevata questione è, pertanto, fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI