Ordinanza 176/1988 (ECLI:IT:COST:1988:176)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: MENGONI
Camera di Consiglio del 13/01/1988;    Decisione  del 28/01/1988
Deposito de˙l 11/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 24/02/1988 n.8
Norme impugnate:  
Massime:  10391
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 176

ORDINANZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma e 73 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1987 dal Tribunale di Trento, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di rettificazione di un atto di nascita, instaurato dai coniugi Melchiori Leone e Pedron Melchiori Barberina in conseguenza del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile di Mezzolombardo alla loro richiesta congiunta di imporre al figlio Andrea entrambi i loro cognomi, il Tribunale di Trento, con ordinanza del 7 maggio 1987 (r.o. n. 311/1987), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui "non prevedono e consentono ai genitori la facoltà di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno";

che le disposizioni denunziate, in quanto presuppongono una norma - implicita nel sistema del codice civile - che attribuisce ai figli legittimi esclusivamente il cognome paterno, sono reputate dal giudice remittente in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., perché violerebbero il diritto del figlio all'identità personale, il principio di uguaglianza dei cittadini in generale e il principio di uguaglianza dei coniugi in particolare, nonché, infine, anche i diritti dei membri della famiglia legittima in rapporto al trattamento previsto per i figli naturali dall'art. 262, comma secondo, cod. civ.;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Considerato che oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il "nome per legge attribuito", come si argomenta dall'art. 22 Cost. in relazione all'art. 6 cod. civ.;

che la posizione del figlio nato da matrimonio, del quale la legge attribuisce la paternità al marito della madre (art. 231 cod. civ.), non è comparabile con quella del figlio naturale nel caso previsto dall'art. 262, comma secondo, ma soltanto con quella del figlio naturale nel caso previsto dal primo comma dello stesso articolo, nel quale la regola di attribuzione del cognome coincide con quella relativa al figlio legittimo;

che l'interesse alla conservazione dell'unità familiare, tutelato dall'art. 29, comma secondo, Cost., sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che ai figli esso sia non già imposto, cioè scelto, dai genitori (come il prenome) in sede di formazione dell'atto di nascita, bensì esteso ope legis;

che invece sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro;

che, peraltro, siffatta innovazione normativa, per la quale è stato presentato già nelle passate legislature e riproposto in quella in corso un disegno di legge di iniziativa parlamentare, è una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del conditor iuris;

Visti gli articoli 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI