N. 175
ORDINANZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Bonomo Salvatore, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Latina dubita che l'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287, introdotto con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, nella parte in cui prevede la pena dell'ammenda, proporzionale per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo, per la contravvenzione di omessa comunicazione del licenziamento entro 4 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (di cui all'art.14 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83), contrasti - nell'ipotesi in cui la violazione sia accertata non a seguito di comunicazione del licenziamento o di visita ispettiva, bensì sulla base degli atti d'ufficio - con gli artt. 3 e 25 cpv. Cost.: assumendo al riguardo, che in tal modo l'Ispettorato del lavoro resterebbe sostanzialmente libero di determinare la data di contestazione della contravvenzione (e con ciò di far cessare la permanenza) e quindi di incidere sulla determinazione della pena;
che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;
Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, sent. n. 114 del 1982), la discrezionalità nell'applicazione della legge può tutt'al più dar luogo a disparità di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza;
che d'altra parte, la circostanza che, nel caso di pene proporzionali, l'entità della sanzione possa in concreto dipendere dall'epoca di accertamento e contestazione del reato non comporta certo violazione del principio di legalità della pena posto che l'entità di questa, nella specie, è in astratto determinata con precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento antigiuridico del reo, che può farne cessare la protrazione a prescindere dalla maggiore o minore solerzia dell'Ispettorato del lavoro;
che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287, introdotta con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Pretore di Latina con ordinanza dell'8 aprile 1983 (r.o. 482/83).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI