Ordinanza 170/1988 (ECLI:IT:COST:1988:170)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 13/01/1988;    Decisione  del 28/01/1988
Deposito de˙l 11/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 24/02/1988 n.8
Norme impugnate:  
Massime:  10383 10384
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 170

ORDINANZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.10, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1985 la Commissione tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt.6, primo e secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni);

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

che, secondo la rimettente Commissione, l'art. 9 del citato d.P.R. sarebbe viziato - ex art. 76 Cost. - da eccesso di delega, giacché, mentre la legge di delegazione (n. 825 del 1971) all'art. 8 n. 4, enuncia "l'irrilevanza", ai fini della determinazione dell'imponibile, delle alienazioni poste in essere negli ultimi mesi, se non sia fornita la valida prova dell'investimento, il legislatore delegato avrebbe ritenuto compresi nell'attivo ereditario i beni in ogni caso trasferiti negli ultimi sei mesi; inoltre avrebbe accresciuto l'asse ereditario di un "valore" stabilito senza riferimento al prezzo di vendita, entro i cui limiti soltanto potrebbe essere fornita dagli eredi la prova idonea ad ottenere la detrazione; avrebbe limitato, infine, la detrazione alle sole somme reinvestite nell'acquisto dei beni soggetti all'imposta indicati nella dichiarazione;

che il meccanismo dell'art. 9, in tali sensi concepito, violerebbe, altresì, gli artt. 3 e 53 Cost.;

che viene dedotta, poi, l'illegittimità costituzionale dell'art.6, primo e secondo comma, sempre del citato d.P.R. n. 637, poiché, colpendosi gli ascendenti e i discendenti legittimi con la c.d. imposta globale, da ripartire tra gli eredi in proporzione delle quote di ciascuno, non terrebbe conto della capacità contributiva dei singoli, con violazione - anche in tale ipotesi - degli artt. 3 e 53 Cost.;

Considerato che, per quanto attiene all'art. 9 del d.P.R. n. 637, la norma è coerente ai criteri della delega, fissati con l'art. 8 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, là dove si concretizza, per i fini di deroga alla "irrilevanza" delle alienazioni di beni poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, la disciplina della prova dell'investimento o del reimpiego del ricavo di tali vendite, così come indicato dal legislatore delegante;

che per quanto attiene al riferimento nella determinazione dell'asse al valore dei beni alienati (e non al prezzo) è da rilevare che l'asse imponibile, nel sistema in parola, si adegua appunto, giusta il disposto della legge di delegazione (art. 8, n. 2) al principio di "commisurazione dell'imposta al valore";

che in ordine all'assunto di limitazione della detrazione alle sole somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta, e indicati nella dichiarazione, non tali somme soltanto risultano in effetti detraibili, secondo la normativa;

che per gli identici dubbi di illegittimità delle norme, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., va rilevato che nel sistema in esame la base imponibile, riportata al valore venale dei beni, coinciderebbe - e ciò vale anche per i termini generali della dedotta questione - tendenzialmente con il prezzo di mercato;

che, infine, per l'eccezione - ex artt. 3 e 53 Cost. - di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637 impugnato, in quanto l'imposta globale, ripartita pro-quota fra gli eredi, postulerebbe una irrazionale violazione della capacità contributiva del singolo, va ricordato che l'imposizione tributaria inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè, l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del 1985);

che pertanto le questioni come sopra sollevate sono manifestamente infondate, osservandosi peraltro che - giusta l'art. 11 della l. 17 dicembre 1986 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni) - ricorrendone gli estremi, il valore imponibile potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30% dell'accertato;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 (primo e secondo comma) e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI