N. 156
SENTENZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, (Disposizioni in materia previdenziale) convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Conversione in legge, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Pesole Pasquale e la S.p.a. Prodotti Antibiotici, iscritta al n. 805 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 27 dicembre 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Rignanese Francesco e la S.p.a. Pneumatici Pirelli, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Ballerini Osvaldo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 28 settembre 1982 (r.o. n. 805/1982) il Pretore di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 (recante "Disposizioni in materia previdenziale"), nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 26 febbraio 1982, n. 54, di conversione del D.L. medesimo. Detta disposizione recita testualmente:
"Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".
Il D.L. n. 791 del 1981, giusta il disposto del suo art. 6, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 31 dicembre 1981 (G.U. n. 358), e quindi il 1° gennaio 1982.
Nel caso oggetto del giudizio a quo, il ricorrente Pesole Pasquale aveva maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia il 9 gennaio 1982, sicché egli - rileva l'ordinanza - ha avuto a disposizione appena otto giorni per decidere se esercitare o meno la predetta facoltà di opzione.
Il Pretore rimettente, reputando insufficiente tale termine, impugna la disposizione di cui al terzo comma, ultima parte, del citato art. 6, e sostiene che essa dà luogo - per gli assicurati che maturano i predetti requisiti entro i sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (e cioè entro il 1° luglio 1982) - ad ingiustificata disparità di trattamento: a) rispetto agli assicurati che alla data del 1° gennaio 1982 continuavano a prestare attività lavorativa pur avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, i quali non erano tenuti ad effettuare alcuna comunicazione di opzione al datore di lavoro; b) soprattutto, rispetto a coloro che maturino tale diritto dopo i sei mesi (cioè dopo il 1° luglio 1982), che hanno a disposizione un periodo maggiore. La disposizione sarebbe perciò incostituzionale in quanto non consente uno spatium deliberandi sufficiente, ed analogo a quello concesso a questi ultimi.
2. - Il medesimo art. 6 è stato altresì impugnato dal Pretore di Torino, sempre in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza emessa il 27 dicembre 1982 (ma pervenuta a questa Corte il 24 maggio 1984: r.o. n. 582/1984): questa volta, però, nella parte in cui (secondo comma) prevede che l'esercizio della facoltà di opzione deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Nel caso di specie, il ricorrente Rignanese Francesco avrebbe compiuto i sessant'anni di età - senza però aver raggiunto i quarant'anni di contribuzione - l'11 luglio 1982, sicché egli avrebbe dovuto esercitare l'opzione entro il precedente 11 gennaio ed avendo quindi a disposizione, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 791 del 1981, appena 10 giorni. Le sue richieste del 19 febbraio e 17 maggio 1982 al datore di lavoro (S.p.a. Pneumatici Pirelli) di proseguire l'attività sino al sessantacinquesimo anno erano state respinte perché tardive.
Il termine così concesso sarebbe irragionevolmente esiguo (attesi anche i "notori" ritardi nella diffusione della Gazzetta Ufficiale) e discriminatorio rispetto a coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 30 giugno 1982, i quali - assume il giudice a quo - hanno a disposizione sei mesi anziché dieci giorni (come il ricorrente): onde la dedotta violazione dell'art. 3 Cost.
3. - Intervenendo nel primo di tali giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato da un lato nega la dedotta disparità di trattamento, osservando che uno spatium deliberandi ancora minore degli otto giorni ivi considerati potrebbe risultare riservato a chi matura la pensione pochi giorni dopo il 30 giugno 1982; dall'altro, assume che in materia di congruità dei termini va riconosciuto al legislatore la più ampia discrezionalità.
A tali deduzioni l'Avvocatura rinvia nell'atto di intervento relativo al secondo giudizio, in quanto concernente, a suo avviso, la medesima questione.
4. - Decidendo sul ricorso di Ballerini Osvaldo avverso la deliberazione dell'INPS di liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale egli aveva presentato la domanda di pensione (cioè dal 1° ottobre 1983) anziché - come da lui richiesto - dal primo giorno del mese successivo a quello in cui aveva maturato il diritto a pensione per il conseguimento della prescritta contribuzione (cioè dal 1° marzo 1983), il Pretore di Firenze, rilevata la correttezza della decisione dell'Istituto in quanto trattavasi di lavoratore che aveva esercitato la facoltà di opzione di cui al predetto art. 6 l. n. 54 del 1982, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 27 novembre 1986 (r.o. 197/87), questione di costituzionalità del quinto comma di detta disposizione, in quanto appunto prevede che, in caso di esercizio dell'opzione, "la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda".
Il Pretore pone a raffronto tale disposizione con quella di cui all'art. 6, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 che, abrogando implicitamente l'art.18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, prevede invece che "La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti".
Premesso che sarebbe irrilevante che il secondo comma di quest'ultimo articolo consenta la liquidazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, essendo questa una mera facoltà dell'interessato, il giudice a quo ravvisa nella evidenziata differenziazione di disciplina una violazione dell'art. 3, in collegamento con l'art. 38, Cost.. Da essa deriva infatti per i lavoratori optanti un trattamento deteriore rispetto a quelli per i quali non è sorta la necessità di opzione, i quali godono della pensione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto anche ove presentino domande in epoca successiva: differenziazione che sarebbe ingiustificata "giacché in entrambi i casi si tratta della tutela del medesimo diritto nei confronti di soggetti qualificati dai medesimi requisiti sul piano lavorativo e previdenziale, con l'unica differenza, assolutamente irrilevante, che ai primi la legge ha consentito la conservazione del posto di lavoro onde assicurare loro, come agli altri, la pienezza della tutela previdenziale.
5. - Nel giudizio così instaurato il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.
Si è invece costituito l'INPS che, dopo aver rilevato che la disciplina vigente prevede decorrenze diverse per i vari tipi di pensione (di vecchiaia e ai superstiti: dalla maturazione del diritto; di invalidità, di anzianità e sociale: dalla presentazione della domanda), assume che, essendo il diritto di opzione precluso dalla presentazione di una domanda di pensione (oltre che dal godimento di questa), se la pensione di vecchiaia decorresse dal compimento dell'età pensionabile - fosse, cioè, retrodatata rispetto alla presentazione della relativa domanda - essa sarebbe conseguita pur consentendosi, medio tempore, la prosecuzione dell'attività lavorativa. Il fatto, poi, che col diritto di opzione venga rafforzata la garanzia di stabilità dell'occupazione e del conseguente diritto ad una retribuzione piena giustificherebbe, secondo la difesa dell'INPS, un affievolimento della garanzia di adeguatezza della prestazione pensionistica e renderebbe non comparabile tale posizione rispetto a quella dei lavoratori non optanti, per i quali, col compimento dell'età pensionabile e la cessazione dell'attività lavorativa, alla retribuzione si sostituisce la pensione. Posta tale differenziazione, la denunciata diversità di disciplina si giustificherebbe con la facoltà di adeguamento di questa alle particolarità delle singole situazioni riconosciuta al legislatore.
Considerato in diritto
1. - Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, detta disposizioni in materia previdenziale, ritenute urgenti in attesa della riforma del sistema pensionistico.
Tra esse l'art. 6 prevede la possibilità, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e che abbiano raggiunto l'età pensionabile senza però conseguire l'anzianità contributiva massima prevista dai singoli ordinamenti, di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al conseguimento di tale condizione o per incrementare la propria anzianità contributiva, comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età. La possibilità di effettuare tale opzione è condizionata al fatto che gli interessati non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con questa norma la legge si ripromette di favorire quei prestatori di lavoro che per varie ragioni (ad es., attività lavorativa discontinua o iniziata tardivamente) hanno maturato una anzianità assicurativa ridotta, consentendo loro di conseguire - ove ne ravvisino la convenienza - una pensione di maggior livello. A tal fine lo stesso articolo 6, al quarto comma, prevede che - in caso di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro - a questo si applicheranno le norme di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e ciò in deroga all'art. 11 della stessa legge che tale applicazione esclude nei riguardi dei prestatori di lavoro in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia: sicché nei confronti di costoro, in quanto esercitino l'opzione, opera la garanzia contro il licenziamento ad nutum.
Le ordinanze di rimessione dei Pretori di Bari e Torino investono le disposizioni, contenute nel secondo e terzo comma del citato articolo 6, relative ai tempi e modalità per l'esercizio del diritto di opzione così attribuito agli assicurati. Il sistema normativo che da esse discende è fondato su una disposizione generale (secondo comma) che stabilisce che l'opzione deve essere comunicata al datore di lavoro almeno sei mesi prima del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia; e su due deroghe a tale disposizione previste - in via transitoria - nel terzo comma.
Con la prima di queste si consente a coloro che avessero maturato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (1° gennaio 1982), i requisiti per la pensione, di usufruire della opzione senza inviare la relativa comunicazione al datore di lavoro; con la seconda si prescrive a coloro che maturano i medesimi requisiti nei primi sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge (e cioè entro il 1° luglio 1982) di dare comunicazione della opzione al datore di lavoro non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
2. - Come specificato in narrativa, i Pretori di Bari e Torino contestano la conformità al principio di uguaglianza, e più in generale la ragionevolezza del sistema normativo sopra delineato per i suoi aspetti di diritto transitorio, in quanto nella prima fase di applicazione della legge comporta l'assegnazione ai lavoratori di termini per l'esercizio dell'opzione che possono risultare così ristretti da renderlo impossibile od eccessivamente difficile.
In particolare, la disposizione (terzo comma, ultima parte) che impone ai lavoratori che maturino i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto (cioè entro il 1° luglio 1982) di dare comunicazione dell'opzione non oltre la data di maturazione dei requisiti medesimi comporta - come denuncia il Pretore di Bari - che, ove questa si verifichi nei primi giorni del gennaio 1982, lo spatium deliberandi risulti ristrettissimo o al limite inesistente.
La disposizione generale del secondo comma, a sua volta, prevedendo che l'opzione debba essere comunicata almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, comporta un analogo pregiudizio - secondo quando rileva il Pretore di Torino - per coloro che tale diritto conseguano nel periodo immediatamente successivo al primo semestre di applicazione della legge (cioè al 1° luglio 1982), posto che anche per costoro lo spatium deliberandi risulta ristretto ai primi giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
3. - Nel valutare tali censure, occorre in primo luogo considerare che, introducendo, col predetto art. 6, l'istituto del pensionamento "posticipato", il legislatore ha mirato, da un lato a garantire una pensione di importo più adeguato alle esigenze di vita ai lavoratori in possesso di un'anzianità assicurativa ridotta, dall'altro ad evitare alle casse degli enti previdenziali l'aggravio conseguente all'onere di integrazione al minimo delle pensioni di modesto importo. Di qui il particolare favor per tale istituto, manifestatosi sia col rendere automatica l'opzione per i lavoratori che avevano già maturato la pensione e continuavano a prestare attività lavorativa, sia con l'estensione da tre a sei mesi - operata in sede di conversione del decreto - del termine per l'esercizio dell'opzione per i lavoratori che maturavano i relativi requisiti nella prima fase successiva all'entrata in vigore del decreto medesimo.
È da considerare, inoltre, che, in tale prima fase, l'esercizio dell'opzione poteva dar luogo a difficoltà e comportare valutazioni non poco complesse: sia perché trattavasi di un diritto del tutto nuovo - e non a caso i giudici a quibus richiamano al riguardo l'eventualità di ritardi nella diffusione del testo del decreto ai fini della concreta conoscibilità di esso -; sia perché questo presupponeva la conoscenza di dati di fatto (circa la propria situazione contributiva e l'importo della pensione conseguibile) di cui il singolo lavoratore poteva ragionevolmente non disporre, anche perché prima del decreto non ne aveva impellente necessità; sia, infine, perché la decisione se proseguire o meno l'attività lavorativa costituisce evidentemente una scelta che richiede adeguata ponderazione.
Il legislatore, per la verità, sembra aver avvertito tutto ciò quando ha previsto che la disposizione sull'operatività automatica dell'opzione in favore di chi aveva già maturato il diritto a pensione "si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto". Ma è poi caduto nella singolare contraddizione di prevedere ad un tempo che in tal caso "si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro" e, subito dopo, che, invece, tale comunicazione "deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati".
Tale contraddizione segnala l'irrazionalità intrinseca della disposizione ora richiamata. Innanzitutto, perché essa contrasta col già evidenziato intento legislativo di favorire, anziché ostacolare, l'esercizio dell'opzione, intento che evidentemente doveva essere assistito da idonee previsioni proprio nella prima fase di applicazione del nuovo istituto. In secondo luogo, perché omettendola non si sarebbe in alcun modo pregiudicata la posizione del datore di lavoro, che avrebbe visto nascere direttamente dalla legge un effetto - prosecuzione del rapporto - cui egli era comunque esposto per volontà unilaterale del lavoratore, essendo l'opzione un diritto potestativo di costui. Infine, perché anche l'opposta situazione di cessazione del rapporto si sarebbe del pari verificata per unilaterale iniziativa del lavoratore, in virtù della presentazione della domanda di pensione (o dell'ottenimento di questa: art. 6, primo comma) ovvero di una manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione di esso: sicché la comunicazione richiesta dalla norma impugnata ben poteva considerarsi implicita nella continuazione del rapporto e nel difetto di presentazione di detta domanda.
3.1. - Non sussistevano, quindi, apprezzabili ragioni per differenziare la situazione di chi al momento di entrata in vigore del decreto aveva già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia da quella di chi li maturava nei sei mesi successivi. Conclusione, questa, che tanto più si impone se si considera la già rilevata manifesta inidoneità del termine apposto a garantire in tutte le situazioni considerate un adeguato spatium deliberandi. Se è vero, infatti, che l'esercizio di un diritto può essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, è anche vero che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - questi devono essere compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non devono comportare che ne resti sostanzialmente escluso o reso oltremodo difficoltoso l'esercizio (cfr., da ultimo, sent. n. 203 del 1985). E le già evidenziate caratteristiche di delicatezza e complessità che l'esercizio del diritto di opzione comporta conducono ad escludere che possa ritenersi congruo un termine - quale quello in questione - che non sia ragionevolmente adeguato rispetto a tutte le situazioni ricadenti nel suo ambito.
4. - Le medesime ragioni finora svolte conducono ad una declaratoria di parziale incostituzionalità anche del secondo comma dell'art. 6, in quanto riferito a coloro che maturano i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia nel secondo semestre successivo all'entrata in vigore del decreto, ai quali la norma impone di dar comunicazione dell'opzione almeno sei mesi prima, con ciò rendendo estremamente difficoltoso l'esercizio di tale diritto per coloro che maturino i requisiti nel primo periodo del suddetto semestre.
Si è già evidenziato (al par. 2) che la situazione di costoro, in termini di spatium deliberandi, è identica a quella dei soggetti considerati nell'ultima parte del terzo comma. E poiché la pronuncia ablativa di questo comporta per costoro, sia pure per implicito, la fruizione di un periodo per decidere dilatabile fino a sei mesi (che è tra l'altro il termine minimo concesso a chi maturi i requisiti dopo il 1° gennaio 1983), l'esigenza che risultino parificate situazioni sotto tale profilo analoghe, nonché quella - correlata alla prima - di assicurare coerenza al sistema normativo conseguente alla suddetta pronuncia ablativa, comportano che debba dichiararsi l'incostituzionalità del secondo comma in esame, nella parte in cui non dispone che il termine per la comunicazione al datore di lavoro ivi previsto non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge.
5. - Infondata deve invece ritenersi la questione sollevata dal Pretore di Firenze, il quale dubita - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della legittimità del quinto comma dello stesso art. 6 della l. n. 54 del 1982, a termini del quale la pensione di vecchiaia decorre, per l'assicurato che abbia effettuato l'opzione prevista e regolata dai precedenti commi dello stesso articolo, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Il giudice a quo pone a raffronto tale disciplina sulla decorrenza della pensione con quella stabilita in via generale dall'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che fa invece decorrere il trattamento pensionistico di vecchiaia dalla data del compimento dell'età pensionabile, ovvero del successivo perfezionamento dei relativi requisiti di anzianità assicurativa e contributiva: ed assume che siffatta differenziazione indurrebbe una disparità di trattamento in danno dei lavoratori optanti, non giustificata da apprezzabili differenze sul piano lavorativo e previdenziale rispetto ai lavoratori per i quali non è sorta la necessità di opzione.
5.1. - Con la disposizione di cui all'art. 6 l. n. 155 del 1981 il legislatore - innovando al sistema previgente di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968 - ha inteso sganciare dalla presentazione della domanda - salvo diversa richiesta dell'interessato - la procedura di liquidazione della pensione di vecchiaia, onde consentire una tempestiva programmazione delle relative operazioni di calcolo ed accelerare così la corresponsione di quanto dovuto.
Ciò, però, presuppone che la decorrenza sia ancorata ad elementi certi, noti all'ente erogatore, quali appunto il compimento dell'età pensionabile ovvero il perfezionamento dei prescritti requisiti di anzianità assicurativa e di contribuzione, ove non sodddisfatti a tale epoca.
Nella disciplina di cui all'art. 6 della l. n. 54 del 1982, viceversa, manca un evento certo al quale ancorare la decorrenza della pensione, posto che, fermo il limite massimo del compimento del sessantacinquesimo anno di età, al lavoratore optante è data facoltà di scegliere se proseguire l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile ovvero "per incrementare la propria anzianità contributiva".
Poiché in questa ultima ipotesi la decisione del lavoratore non è ancorata a dati determinabili a priori ed essa è posta in alternativa alle altre due (massima anzianità contributiva o compimento del sessantacinquesimo anno), risulta evidente che in tal caso mancano i presupposti per una predeterminazione della decorrenza della pensione che sia svincolata dalla domanda dell'interessato: il che giustifica pienamente la deroga al principio generale introdotta con la norma impugnata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di Firenze con ordinanza del 27 novembre 1986 (r.o. 197/87).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI