Ordinanza 154/1988 (ECLI:IT:COST:1988:154)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 16/12/1987;    Decisione  del 27/01/1988
Deposito de˙l 02/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 17/02/1988 n.7
Norme impugnate:  
Massime:  10353
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 154

ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 26 marzo 1986 ed il 28 maggio 1986 dal Pretore di Lucca, iscritte rispettivamente ai nn. 543 e 542 del registro ordinanze 1987, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44, prima serie speciale, del 21 ottobre e 43, prima serie speciale, del 14 ottobre dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Lucca con ordinanze 26 marzo 1986 (Reg. ord. 543/83) e 28 maggio 1986 (Registro ord. 542/87) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso è irrazionalmente punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, anche per l'inapplicabilità alla prima ipotesi della diminuente speciale del caso di lieve entità di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti profili di minore pericolosità e gravità;

Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi possono essere riuniti;

che la questione sollevata con le predette ordinanze è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 171 del 1986 e manifestamente infondata con ordinanze n. 307 del 1986 e n. 162 del 1987 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI