Ordinanza 153/1988 (ECLI:IT:COST:1988:153)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 16/12/1987;    Decisione  del 27/01/1988
Deposito de˙l 02/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 17/02/1988 n.7
Norme impugnate:  
Massime:  10352
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 153

ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Termini Imerese, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Barberio Alfonso ed avente per oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, più interessi e pena pecuniaria, in relazione alla vendita di una abitazione conclusa nel 1983, la Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese con ordinanza dell' 11 maggio 1987 (reg. ord. n. 603 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 22 aprile 1982 n. 168, che esonerava dall'invim gli incrementi di valore conseguenti all'alienazione a titolo oneroso di abitazioni non di lusso, a condizione che l'alienante acquistasse entro un anno altro immobile da destinare a propria abitazione;

che la Commissione osservava come nel caso di specie il contribuente non avesse potuto concludere l'acquisto della nuova abitazione entro il termine ora detto, trattandosi di alloggio in cooperativa edilizia per il quale era stato possibile compiere solo l'atto di prenotazione ma non anche, a causa dei "tempi tecnici", l'atto definitivo di acquisto;

che il collegio rimettente riteneva che la perdita del suddetto beneficio fiscale per causa indipendente dalla volontà del contribuente contrastasse con gli articoli della Costituzione sopra richiamati e perciò impugnava l'art. 3 cit. "nella parte in cui non estende le agevolazioni fiscali ai cittadini, quali i soci di cooperative edilizie che abbiano già prenotato entro un anno dalla precedente alienazione, o fino al 31 dicembre 1983, l'acquisto dell'immobile";

Considerato che - a prescindere dalle modifiche subìte dalla l. n. 168 del 1982 per effetto dell'art. 4 d.l. n. 747 del 1983, conv. in l. n. 18 del 1984 - le situazioni poste a confronto dalla Commissione tributaria di Termini Imerese sono diverse, non potendo assimilarsi la posizione dell'acquirente di un alloggio sul mercato libero a quella del socio di una cooperativa edilizia, posto che la normativa concernente tali organizzazioni associative, in quanto intesa a disciplinare forme di collaborazione nel settore delle abitazioni per l'attuazione di fini trascendenti l'a'mbito privatistico, ha "un substrato di carattere pubblicistico" (come si esprime la stessa ordinanza di rimessione) e comporta perciò particolari agevolazioni per l'acquisto della proprietà dell'alloggio;

che, data tale non assimilabilità delle posizioni confrontate, appare manifestamente male invocato il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

che il riferimento all'art. 97 Cost. è privo di qualsiasi motivazione nell'ordinanza di rimessione;

che in conclusione la questione deve dichiararsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 22 aprile 1982 n. 168, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI