Sentenza  124/1988 (ECLI:IT:COST:1988:124)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  GRECO - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 25/11/1987;    Decisione  del 27/01/1988
Deposito de˙l 02/02/1988;    Pubblicazione in G. U. 17/02/1988 n.7
Norme impugnate:  
Massime:  10318
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 124

SENTENZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 11 giugno 1982, recante "Corresponsione di acconti sui miglioramenti economici al personale regionale il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e successive modificazioni", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 giugno 1982, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1982;

Visto l'atto di costituzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto in fatto

Con la legge regionale impugnata la Regione Valle d'Aosta prevedeva la corresponsione di acconti sui miglioramenti economici al proprio personale, in attesa della definizione del nuovo accordo triennale 1982-1984 per il trattamento giuridico ed economico del personale regionale.

Il ricorso del Governo, denunciando il contrasto della legge in esame con l'art. 2, lettera a) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, lamentava la violazione del princìpio della contrattazione collettiva; del buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo di una divaricazione fra il trattamento economico del personale della regione e quello dell'impiego presso lo Stato o le altre regioni a statuto ordinario; di un asserito princìpio dell'ordinamento coincidente con quello espresso dall'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che vieta alle regioni ordinarie di disporre un trattamento economico del personale regionale più favorevole di quello spettante al personale statale; dei princìpi, infine, di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro.

La Regione Valle d'Aosta ha respinto tali censure come inammissibili o infondate.

Considerato in diritto

Poiché successivamente all'approvazione della legge impugnata la Regione Valle d'Aosta, dopo aver previsto la corresponsione al personale regionale di un assegno mensile (di importo inferiore al previsto acconto) riassorbibile "coi miglioramenti che deriveranno dall'accordo triennale 1982-1984" (L.R. 15 dicembre 1982, n. 94), ha dato applicazione all'accordo sindacale triennale per il periodo 1982-1984 con la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, che prevede un nuovo trattamento economico del personale regionale, non è più possibile la corresponsione degli acconti di cui alla legge impugnata.

Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI