N. 123
SENTENZA 27 GENNAIO 1988
Deposito in cancelleria: 2 febbraio 1988.
Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» 1ª serie speciale, n. 7 del 17 febbraio 1988.
Pres. SAJA - Rel. SPAGNOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. Francesco SAJA, Presidente - Prof. Giovanni CONSO - Dott. Aldo CORASANITI - Prof. Giuseppe BORZELLINO - Dott. Francesco GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Francesco Paolo CASAVOLA - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), a seguito della sentenza n. 92 del 1981 della Corte Costituzionale, degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), degli artt. 30 bis e 30 ter della legge 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) e dell'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336 relativamente all'estensione dei benefici al trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 22 aprile 1982 dal Tribunale di Brescia, il 18 maggio 1977 dal Pretore di Venezia, il 16 agosto 1984 dal Pretore di Siena, il 9 luglio 1984 dal Pretore di Piacenza, il 2 ottobre 1984 dal Pretore di Pisa (n. 5 ordinanze), il 22 novembre 1984 dal Pretore di Roma, il 16 maggio 1985 dal Pretore di Trieste, l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Firenze, il 19 giugno 1985 dal Tribunale di Modena, il 24 luglio 1985 dal Pretore di Brescia, il 15 giugno 1985 dal Pretore di Lucca (n. 2 ordinanze), il 21 maggio 1985 dal Pretore di Roma, il 27 giugno 1985 dal Pretore di Pisa, l' I ottobre 1985 dal Pretore di Genova, il 22 ottobre 1985 dal Pretore di Pistoia, il 17 gennaio 1986 dal Pretore di Oristano, il 17 maggio 1985 dal Pretore dell'Aquila (n. 4 ordinanze), il 21 febbraio 1986 dal Pretore di Parma, il 21 febbraio 1986 dal Pretore di Oristano, il 27 giugno 1986 dal Pretore di Ancona, l'8 luglio 1982 dal Tribunale di Brescia, il 23 luglio 1986 dal Pretore di Pisa, il 22 marzo 1985 dal Tribunale di Verona, il 30 ottobre 1986 dalla Corte di Cassazione — Sezioni Unite Civili —, il 9 gennaio 1987 dal Pretore di Cosenza, il 30 ottobre 1986 dalla Corte di Cassazione — Sezioni Unite Civili — (n. 15 ordinanze) e il 13 febbraio 1987 dal Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente al n. 774 del registro ordinanze 1982, ai nn. 1024, 1164, 1188, 1263, 1264, 1265, 1266 e 1267 del registro ordinanze 1984, ai nn. 55, 480, 702, 703, 706, 781, 782, 817 e 891 del registro ordinanze 1985, ai nn. 18, 60, 133, 204, 205, 206, 207, 284, 426, 662, 761, 773 e 805 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 33, 76, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 256 e 289 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983, nn. 32 bis, 53 bis, 59 bis, 44 bis, 137 bis, e 293 bis dell'anno 1985, nn. 11, 10, 20, 23, 22, 25, 30, 28, 35, 43, 56 e 60, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 1, 4, 12, 14, 20, 21, 28 e 31, prima serie speciale dell'anno 1987.
Visti gli atti di costituzione dell'A.C.A.P., del Consorzio di bonifica «Ufficio dei Fiumi e Fossi», del Consorzio di Bonificazione Parmigiana Moglia, del Consorzio Speciale di Bonifica Arneo, del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, del Consorzio di Bonifica ed Irrigazione delle Valli dell'Alento e del Destra Pescara, del Consorzio di Bonifica Apulo Lucano, del Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese, del Consorzio di Bonifica dell'Agro Romano, della Cassa di Risparmio di Volterra e della Cassa di Risparmio di S. Miniato, dell'A.CO.TRA.L., dell'AT.A.F., del C.L.A.P., del Banco di Sardegna, della Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila, dell'Azienda Consorziale Trasporti Parma — TEP, della Cassa di Risparmio di Rimini, della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, di Zanotti Remo e Medici Dante e dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
uditi gli Avvocati Luciano Petronio e Walter Prosperetti per l'A.C.A.P., Giovanni Compagno per il Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi, il Consorzio di Bonificazione Parmigiana Moglia, il Consorzio Speciale di Bonifica Arneo, il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione delle Valli dell'Alento e del Destra Pescara, il Consorzio di Bonifica Apulo Lucano, il Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Romano, Giuseppe Pera e Alessandro Pace per le Casse di Risparmio di Volterra e S. Miniato, Walter Prosperetti e Maria Adelaide Venchi per l'A.C.O.T.R.A.L., Nicola Pinto per l'A.T.A.F., Alberto Mario Saba per il Banco di Sardegna, Lucio Moscarini per la Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila, Luciano Petronio per l'Azienda Consorziale Trasporti Parma — TEP, Lucio Moscarini per le Casse di Risparmio di Rimini e della Provincia di Chieti, Franco Agostini per Zanotti Remo e Medici Dante, Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e gli Avvocati dello Stato Paolo D'Amico e Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. — Le numerose questioni oggetto di esame possono classificarsi, di massima, in due gruppi a seconda che concernano, in sostanza, il problema della copertura degli oneri per benefici combattentistici gravanti sugli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata, oppure che riguardino l'estensione dei benefici stessi alle pensioni dell'assicurazione genera-le obbligatoria, gestite dall'INPS, da corrispondere ai dipendenti degli enti pubblici economici.
2.1 — Al primo gruppo appartengono le questioni, identiche, analoghe o connesse, sull'art. 30-bis della 1. 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55) — in qualche caso congiuntamente al-l'art. 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824 — sollevate da diverse autorità giudiziarie, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 5, 114, 119, 136 e 3 Cost.
Per quanto riguarda la questione relativa alla violazione dell'art. 81, quarto comma Cost., quasi tutte le ordinanze di rimessione (Pret. Siena, in data 16 agosto 1984, r.o. 1164/1984; Pret. Piacenza, in data 9 luglio 1984, r.o. 1188/1984; Pret. Trieste, in data 16 maggio 1985, r.o. 480/1985; Pret. Firenze in data 8 febbraio 1985, r.o. 702/1985; Pret. Brescia, in data 24 luglio 1985, r.o. 706/1985; Pret. Lucca, due ordd., entrambe in data 15 giugno 1985, r.o. 781 e 782/1985; Pret. Roma, in data 21 maggio 1985, r.o. 817/1985; Pret. Genova, in data 1° ottobre 1985, r.o. 18/1986; Pret. Pistoia, in data 22 ottobre 1985, r.o. 60/1986; Pret. Parma in data 21 febbraio 1986, r.o. 284/1986; Pret. Ancona, in data 27 giugno 1986, r.o. 662/1986; Trib. Verona, in data 22 marzo 1985, r.o. 805/1986; Pret. Cosenza, in data 9 gennaio 1987, r.o. 76/1987) provengono da giudizi aventi ad oggetto la pretesa dell'INPS — ex art. 6 della 1. 9 ottobre 1971, n. 824 — ad ottenere (o a negare l'obbligo di restituire: ordd. nn. 706/1985 e 284/1986) il rimborso da parte degli enti datori di lavoro (generalmente Aziende di trasporto pubblico locale, ad eccezione del caso relativo all'ord. n. 782/1985, in cui è parte l'Automobile Club di Lucca) degli oneri sopportati per l'anticipazione dei benefici combattentistici di cui alla 1. n. 336 del 1970.
La stessa questione è sollevata anche dall'ordinanza del Tribunale di Torino (in data 13 febbraio 1987, r.o. 289/1987) adottata nel corso di un giudizio vertente tra il Consorzio Comuni S. Colombano e Cuorgnè e il Ministero del Tesoro, INADEL e altri.
Tre sole ordinanze di rimessione sono state adottate nel corso di giudizi promossi da dipendenti nei confronti dei rispettivi enti datori di lavoro (Aziende pubbliche locali di trasporto) per ottenere da questi ultimi il pagamento di quanto loro dovuto in applicazione dei benefici combattentistici. Di tali ordinanze, una (Pret. Roma, in data 22 novembre 1984, r.o. 55/1985) solleva, sempre in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., questione identica a quella proposta dal primo gruppo di ordinanze sopra elencate; una seconda (Pret. Pisa, in data 27 giugno 1985, r.o. 891/1985) prospetta, sulla stessa normativa, in riferimento anche al medesimo parametro, una censura in parte diversa; l'ultima (Pret. Pisa, in data 23 luglio 1986, r.o. 773/1986) solleva entrambe le censure.
2.1.1 — L'art. 6 della 1. 9 ottobre 1971, n. 824, ponendo a carico degli enti datori di lavoro (indicati nell'art. 4 della 1. n. 336 del 1970) l'onere finanziario derivante dall'applicazione dei benefici combattentistici ai propri dipendenti (primo comma), prevede poi che l'INPS e gli altri enti previdenziali «erogatori» debbano tempestivamente liquidare le pensioni e quant'altro spetti di diritto (secondo comma), salvo l'obbligo, per gli enti datori di lavoro, di rimborsare loro il corrispettivo in valore capitale dei benefici menzionati (terzo comma). Con sentenza n. 92 del 1981 questa Corte ha dichiarato, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 nella parte in cui non indicava con quali mezzi i Comuni, le Aziende municipalizzate e loro consorzi - tutti rientranti nell'area della c.d. finanza pubblica allargata (art. 25 1. n. 468/1978) — dovessero far fronte agli oneri finanziari relativi alla corresponsione dei benefici combattentistici.
La disposizione impugnata, adottata a seguito di questa sentenza, ha integrato detto articolo «agli effetti dei pensionamenti derivati dalla 1. 24 maggio 1970 n. 336», con un comma aggiuntivo, a tenore del quale al relativo onere finanziario «provvede l'ente, l'istituto o l'azienda datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi».
Ad avviso delle autorità remittenti tale disposizione non sarebbe idonea a soddisfare il precetto dell'art. 81, quarto comma Cost., che impone l'obbligo di copertura di ogni nuova o maggiore spesa posta a carico anche degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata, quali si assumono essere gli enti protagonisti dei processi principali.
2.1.2 — Ad avviso dei giudici a quibus la questione sarebbe rilevante nei rispettivi giudizi sulle controversie tra INPS ed enti datori di lavoro, poiché l'art. 30-bis della I. 131/83 censurato costituirebbe fondamento dell'obbligo degli enti di soddisfare la richiesta di rimborso dell'INPS, nel senso che essi, in tanto sarebbero tenuti a corrispondere i benefici combattentistici e a restituire quanto anticipato dall'ente erogatore, in quanto il relativo onere sia assistito nella legge da adeguata copertura finanziaria, con la conseguenza che l'obbligo di rimborso verrebbe meno ove questa Corte dichiarasse detto art. 30-bis costituzionalmente illegittimo perché inidoneo ad assicurare l'effettiva provvista dei mezzi necessari alla copertura medesima.
In particolare, sempre in punto di rilevanza, il Pretore di Pistoia (r.o. 60/1986) afferma che l'art. 30-bis sarebbe applicabile anche in giudizi tra Enti ed INPS instaurati — come quello che pende dinanzi a lui — dopo l'entrata in vigore di detto articolo (15 maggio 1983), ma riferiti a ratei scaduti nel periodo precedente. Osserva infatti il Pretore che questa disposizione avrebbe restituito «attualità e concretezza» all'obbligo di rimborso gravante sull'ente datore di lavoro, obbligo il quale — a tenore della sentenza 6 luglio 1983 n. 4537 della Corte di Cassazione — sarebbe rimasto «sospeso» a seguito della ricordata pronunzia n. 92 del 1981 di questa Corte, che ne avrebbe reso «giuridicamente impossibile la realizzazione economica».
Al medesimo proposito invece, il Pretore di Firenze (r.o. 702/1985) — dinanzi al quale pende un procedimento concernente crediti dell'INPS sorti in parte prima della data dell'entrata in vigore della 1. n. 131/1983, in parte successivamente — ritiene che l'art. 30-bis operi, rendendoli concretamente esigibili, soltanto per i crediti maturati dopo tale data, dal momento che quelli precedenti sarebbero estinti a seguito dell'art. 30-ter della stessa legge, il quale, nel dichiarare l'estinzione dei giudizi tra INPS ed enti datori di lavoro, aventi ad oggetto il carico relativo agli oneri combattentistici, e pendenti al 15 maggio 1983, non opererebbe solo sul piano strettamente processuale, ma anche su quello delle situazioni sostanziali. Da tale conclusione, anzi, lo stesso Pretore trae argomento per sollevare anche la questione di costituzionalità dell'art. 30-ter, riferita sub 4.2.
Ad avviso del Pretore di Roma (r.o. 55/1985) la questione sarebbe rilevante anche nei giudizi vertenti tra dipendenti ed Aziende di trasporto, e ciò in base alle medesime argomentazioni, fondate in sostanza sul richiamo alla sentenza n. 4537/1983 della Corte di cassazione, enunciate nelle ordinanze di rimessione citate più sopra.
2.1.3 — Motivando il giudizio di non manifesta infondatezza della questione, le diverse autorità remittenti partono dalla premessa che l'obbligo di copertura delle nuove e maggiori spese ex art. 81, quarto comma Cost. concerna anche gli enti della finanza pubblica allargata (sent. 92/81, art. 27 1. n. 468/78) e che le imprescindibili esigenze di equilibrio ed armonizzazione dei bilanci anche degli enti minori, intesi al conseguimento dell'equilibrio tra entrate ed uscite, presuppongano che la copertura possa essere assicurata anche con la previsione di maggiori e future entrate, purché si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentt. Corte cost. nn. 1/66 e 66/59). Ciò posto, esse concludono che la doppia indicazione contenuta nell'art. 30-bis impugnato, per la sua genericità, sia a tal fine del tutto insufficiente ed inadeguata.
In particolare, il riferimento alla utilizzazione delle «disponibilità affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività» svolte dagli enti onerati, non varrebbe in alcun modo a specificare ed individuare i mezzi finanziari — nuove entrate o riduzioni di uscite — con i quali gli enti medesimi possano far fronte alle ingentissime spese su di loro gravanti, ma starebbe soltanto a significare — tautologicamente — che essi debbano sopperire alle nuove necessità reperendo — come del resto per qualsiasi altro onere — i mezzi nel proprio bilancio. Oltretutto, tali disponibilità sarebbero meramente ipotetiche e potrebbero anche mancare, come appunto nel caso delle Aziende locali di trasporto, le quali notoriamente verserebbero in una drammatica situazione finanziaria tale da indurre il legislatore ad imporre la deliberazione in pareggio dei loro bilanci di previsione, e che sarebbe aggravata, si sottolinea (r.o. 60/86), dalla tendenza legislativa a comprimere le tariffe dei servizi di trasporto pubblico (d.l. 17 aprile 1984, n. 70).
Per quanto riguarda poi la seconda indicazione, relativa alla utilizzazione delle disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico dello Stato, i giudici a quibus osservano che tali trasferimenti risulterebbero indeterminati e imprecisati nei tempi, nei modi e nella misura dell'erogazione e sarebbero corrisposti agli enti beneficiari senza alcuno specifico vincolo di destinazione, così da poter essere destinati, al soddisfacimento di esigenze diverse da quelle connesse alla copertura dei benefici combattentistici. Alcune autorità remittenti aggiungono poi che detti trasferimenti sarebbero, nella legge, essi stessi privi di copertura finanziaria (r.o. 702/85 e 76/87), e che la loro previsione non configurerebbe a carico dello Stato alcun obbligo ad effettuarli (r.o. 702/85, 1188/84, 781 e 782/85), mentre altri giudici fanno notare che neppure potrebbe configurarsi come idonea copertura quella della 1. 10 aprile 1981, n. 151 istitutiva del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, la quale non distinguerebbe, a proposito dell'ammontare del contributo regionale, fra aziende pubbliche e aziende private, non gravate, queste ultime, dall'obbligo di corrispondere i benefici combattentistici (r.o. 60/86).
Una ulteriore ragione della insufficienza della previsione di copertura è infine ravvisata nel difetto di indicazione della misura con cui i trasferimenti statali e le disponibilità proprie degli enti debbano concorrere al finanziamento (r.o. 1188/84, 817/85).
3.1 — Le due ordinanze del Pretore di Lucca (r.o. 781 e 782/1985) impugnano l'art. 30-bis, oltre che in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., anche, congiuntamente con l'art. 6 1. n. 824 del 1971, per contrasto con l'art. 119 Cost., poiché l'imposizione di oneri finanziari in materie non rientranti nell'ambito delle loro attività istituzionali, lederebbe l'autonomia finanziaria degli enti locali e delle loro aziende.
Tale questione, secondo il Pretore, non sarebbe stata decisa con la sentenza n. 92 del 1981 di questa Corte, in quanto ritenuta assorbita: perciò potrebbe essere nuovamente proposta.
Analoga questione è sollevata anche dal Pretore di Pisa (r.o. 773/1986) e dal Pretore di Brescia (r.o. 706/1985), in riferimento però agli artt. 5, 114, 128 Cost.
3.2 — Lo stesso Pretore di Brescia, nella medesima ord. n. 706/1985 ora citata prospetta un ulteriore vizio di costituzionalità dell'art. 30-bis, in riferimento all'art. 136 Cost. A suo parere, la disposizione censurata, contenendo una indicazione meramente formale dei mezzi di copertura — secondo quanto illustrato precedentemente — si sarebbe limitata in realtà a reiterare con diversa formulazione il disposto dell'art. 6 della 1. n. 824 del 1971, dichiarato incostituzionale, con ciò contravvenendo alla norma costituzionale, a tenore della quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 73 del 1963 e 88 del 1966), sarebbe vietato al legislatore, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di una norma, non solo il disporre che la norma illegittima conservi la propria efficacia, ma anche il perseguire, sia pure indirettamente, effetti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione.
3.3 — Il Pretore di Pisa, con la ricordata ordinanza in data 27 giugno 1985 (r.o. 891/1985) — pronunziata in un giudizio avente ad oggetto la pretesa di dipendenti in servizio di ottenere da parte dell'ACIT la corresponsione di benefici in corso di rapporto, prospetta, sull'art. 30-bis e sull'art. 6 1. n. 824 del 1971, una questione di costituzionalità parzialmente diversa, in riferimento oltre che all'art. 81, quarto comma Cost., anche all'art. 3 Cost. A suo parere, tale normativa, disponendo — come sarebbe fatto chiaro dall'esplicito riferimento dell'art. 30-bis, prima parte — formale copertura finanziaria limitatamente agli oneri relativi ai benefici combattentistici rilevanti agli effetti dei pensionamenti, lascerebbe invece prive di qualsiasi copertura le spese per l'applicazione dei benefici in corso di rapporto. Da ciò la prospettata illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., nonché al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché l'omessa previsione dei relativi mezzi di finanziamento, comportando l'inoperatività dei benefici in corso di rapporto e, dunque — in applicazione del principio enunciato dalla già menzionata decisione della Cassazione del 6 luglio 1983, n. 4537 — l'impossibilità per i lavoratori di azionare i loro diritti ai corrispondenti incrementi economici, si risolverebbe in una palese disparità di trattamento fra soggetti egualmente tutelati.
Lo stesso Pretore di Pisa, con la successiva ordinanza del 23 luglio 1986 (r.o. 773/1986), in una fattispecie analoga alla precedente, censura la normativa ex artt. 30-bis legge n. 131/1983 e 6 1. n. 824/1971, da un lato, proprio perché non applicabile ai benefici diversi da quelli inerenti al pensionamento; dall'altro — ma con ciò presupponendone l'applicabilità anche ai benefici in corso di rapporto — perché la sua indicazione di copertura sarebbe insufficiente, per gli stessi motivi esposti, più sopra, ai fini del rispetto dell'art. 81, quarto comma Cost., traducendosi perciò, in una imposizione di oneri ad enti locali in materie diverse da quelle tipiche delle loro attività istituzionali, così ledendo l'autonomia finanziaria ad essi garantita dall'art. 119 Cost.
4.1 — Il Pretore di Firenze, nella menzionata ordinanza dell'8 febbraio 1985 (r.o. 702/85) coinvolge nella questione dell'art. 30-bis 1. n. 131/1983 per difetto di copertura, sopra riferita (sub 2.1.3) anche gli artt. 1, 2, 3 primo, secondo e terzo comma della 1. 25 aprile 1970 n. 336 e 6 della I. 9 ottobre 1971, n. 824, attributivi dei benefici combattentistici, i quali, ove privi di idonea copertura, rimarrebbero patrimonialmente inoperanti.
4.2 — La stessa Autorità remittente, nella medesima ordinanza impugna poi l'art. 30-ter della 1. n. 131/1983, per violazione degli artt. 3, 38 e 81 quarto comma Cost.
Come si è riferito (sub 2.1.2) questo giudice ritiene che tale disposizione, comporti l'estinzione non solo dei giudizi tra INPS ed enti, pendenti al 15 maggio 1983, ma anche dello stesso diritto sostanziale dell'INPS al rimborso di quanto liquidato prima di quella data per benefici combattentistici. Da ciò la conseguenza che rimarrebbe definitivamente a suo carico un onere finanziario in relazione al quale il sistema della legge n. 824/1971 lo poneva solo nella veste di anticipatore, essendone gravato in via definitiva l'ente datore di lavoro.
Tale conseguenza implicherebbe un contrasto: 1) con l'art. 3 Cost. perché implicherebbe per l'INPS un trattamento irrazionalmente differenziato rispetto al sistema originario; 2) con l'art. 38 Cost. perché comporterebbe un definitivo prelievo a carico del patrimonio comune dei lavoratori, là maggior parte dei quali non gode dei benefici della 1. n. 336, mentre potrebbe risentire negativamente, quanto a tempestività delle erogazioni pensionistiche ed assistenziali, dei depauperamenti verificatisi per il pagamento dei benefici in questione ai lavoratori degli enti pubblici; 3) con l'art. 81, quarto comma Cost. perché determinerebbe a carico dell'INPS, in via definitiva, una spesa ingente senza assicurargli i necessari mezzi di copertura.
Il giudice remittente ritiene la questione sicuramente rilevante per quanto ne deriva in ordine alla attribuzione dell'onere, di cui è causa, per benefici combattentistici erogati agli ex dipendenti dall'Azienda ricorrente prima dell'entrata in vigore della 1. n. 131/1983.
Lo stesso art. 30-ter è impugnato pure dal Tribunale di Torino (r.o. 289/1987) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., poiché l'automatica declaratoria di estinzione del procedimento pendente vanificherebbe la facoltà delle parti di agire a garanzia di situazioni giuridiche soggettive e quindi la possibilità di tutela giurisdizionale.
5.1 — Anteriormente alla sent. 92/1981 di questa Corte, con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 (r.o. 1024/1984, pervenuta alla Corte il 5 settembre 1984) il Pretore di Venezia, in un procedimento civile vertente tra A.C.N.I.L. e I.N.P.S., solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della 1. 9 ottobre 1971, n. 824 — testo originario — in relazione agli artt. 52 e 81, quarto comma Cost., nella parte in cui pone a carico di enti diversi dallo Stato gli oneri derivanti dall'adempimento di doveri di difesa della Patria, senza attribuire loro i corrispondenti mezzi per farvi fronte.
5.2 — Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 30-bis della 1. n. 131 del 1983, il Tribunale di Brescia, con due ordinanze rispettivamente in data 22 aprile 1982 (r.o. 774/1982) e 8 luglio 1982 (r.o. 761/86, pervenuta alla Corte il 31 ottobre 1986), nel corso di procedimenti civili vertenti tra l'INADEL e alcuni ex dipendenti comunali, concernenti il pagamento a questi ultimi di competenze loro spettanti per benefici combattentistici, propone questione di legittimità costituzionale dall'art. 6 così come in vigore a seguito della sentenza n. 92/1981 di questa Corte, per violazione dell'art. 81, quarto comma Cost. Argomenta il Tribunale che per effetto di tale pronunzia l'INADEL non potrebbe più ricevere dagli enti datori di lavoro la restituzione di quanto erogato per i menzionati benefici, con la conseguenza che esso INADEL, obbligato alla anticipazione, sarebbe poi gravato definitivamente del relativo onere: da ciò la incostituzionalità del-l'art. 6 impugnato il quale, così come sopravvissuto alla detta dichiarazione di illegittimità costituzionale, non conterrebbe alcuna indicazione di copertura delle spese addossate all'INADEL e agli altri enti anticipatori dei benefici, tutti appartenenti alla finanza pubblica allargata.
6.1 — In tutti i giudizi (salvo che in quello relativo all'ord. n. 761/1986) è intervenuto, con deduzioni presso che identiche, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in riferimento alla censura concernente l'art. 30-bis 1. n. 131/1983 per difetto di copertura, che la questione sia dichiarata non fondata.
Alla denunzia di eccessiva genericità della formula dell'articolo in questione, e dunque di sostanziale inidoneità al rispetto dell'art. 81, quarto comma Cost., l'Avvocatura obbietta che tale genericità sarebbe soltanto apparente e che la norma acquisterebbe concretezza di contenuti tenendo presente l'intera normativa da essa presupposta che, essendo differenziata per i diversi enti pubblici ed aziende interessate, giustificherebbe appunto la genericità della formulazione.
Esaminando poi partitamente la disciplina specifica attinente alle singole amministrazioni coinvolte nella applicazione dei benefici combattentistici (in particolare: Comuni e Province, Aziende locali di trasporto, Aziende municipalizzate), l'Avvocatura prospetta un quadro legislativo che, con diverse modalità, sia prima del 1978, sia successivamente, assicurerebbe a tutte queste Amministrazioni una regolare provvista di fondi da parte del bilancio dello Stato, sufficiente ad assicurare una completa copertura delle loro diverse voci di spesa, ivi compresa, anche se non esplicitamente menzionata, quella concernente gli oneri per benefici combattentistici.
In particolare, nel sistema instaurato nel 1978, per Comuni e Province, il pareggio dei rispettivi bilanci per gli anni 1978 e successivi sarebbe stato assicurato dai numerosi provvedimenti legislativi che hanno disposto annuali trasferimenti a loro favore da parte del bilancio statale, nel cui ammontare, per espressa disposizione, sarebbe inclusa la spesa per il personale comunque a carico degli enti locali, ivi compresa dunque quella per i benefici in questione. Quanto alle aziende locali di trasporto, le relative perdite di gestione, dal 1978 in poi, sarebbero finanziate attraverso il riconoscimento di una percentuale prestabilita di incremento rispetto all'anno precedente e in tali percentuali di incremento annuali si sarebbe sempre tenuto conto delle varie componenti di spesa e di entrata e quindi, degli oneri in parola.
Infine, per le aziende municipalizzate, la stessa obbligatorietà del pareggio di bilancio comporterebbe, sia pure con modalità differenti a seconda che le aziende operino o no in regime di prezzi amministrati, la integrale copertura delle spese in questione.
6.2 — Quanto alla quaestio relativa alla violazione della autonomia finanziaria degli enti onerati, l'Avvocatura richiama i principi affermati dalla sentenza n. 92/1981 di questa Corte, che ha respinto questioni analoghe, a tenore dei quali sarebbe ammissibile l'imposizione di prestazioni previdenziali a carico di soggetti diversi dallo Stato e dalle Regioni, e non sarebbe irragionevole la scelta dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro come soggetto tenuto all'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 4 della 1. n. 336 del 1970, mentre la Corte non potrebbe spingere il proprio sindacato sino a considerare la situazione specifica di ciascun ente, riservata al merito politico-legislativo.
6.3 — Riguardo alle questioni sollevate nel corso di due giudizi tra dipendenti ed enti datori di lavoro (r.o. 891/85, r.o. 773/86, v. supra, sub 3.3), l'Avvocatura ne eccepisce innanzi tutto l'irrilevanza. Anche al caso di specie infatti sarebbe applicabile il più recente e prevalente orientamento della Cassazione, formulato in ordine agli effetti della sentenza n. 92/1981 di quésta Corte, a tenore del quale l'(eventuale) annullamento della norma sulla copertura finanziaria non in-fluirebbe sul diritto soggettivo perfetto dei dipendenti al riconoscimento dei benefici, ma inciderebbe soltanto nei rapporti tra gli enti pubblici datori di lavoro e lo Stato, salvo l'obbligo del legislatore di reperire i mezzi di finanziamento.
In via subordinata, l'Avvocatura chiede una declaratoria di infondatezza della relativa quaestio, affermando che, viceversa, l'art. 30-bis, interpretato sistematicamente, si riferirebbe a tutti gli oneri, comunque derivanti dalla 1. n. 336/1970, garantendo per essi idonea copertura, come dimostrato dalle argomentazioni illustrate sub 6.1.
6.4 — Eccezione di irrilevanza sostenuta da argomenti analoghi a quelli qui sopra riferiti ha proposto l'Avvocatura anche per la questione sollevata dal Tribunale di Brescia (r.o. 774/82; v. supra, sub 5.2) prima dell'entrata in vigore della 1. n. 131/1983.
6.5 — Con riguardo alla questione sollevata dal Pretore di Lucca (r.o. 782/85) in un giudizio vertente tra l'Automobile Club di Lucca e l'INPS (v. supra, sub 2.1, ss.) l'Avvocatura rileva che gli Automobile Clubs sarebbero stati inseriti nell'area della finanza pubblica allargata, di cui alla 1. n. 468/1978, soltanto con il D.P.C.M. 5 marzo 1979. Tale inclusione dunque non spiegherebbe alcun effetto, per gli anni precedenti al 1979, in ordine alla legittimità costituzionale di leggi anteriori quanto alla copertura degli oneri da esse imposti. Gli Stessi enti comunque, avrebbero una consistente massa di entrate proprie di tipo privatistico che potrebbero adeguare alle nuove necessità di spesa, senza incidere sulla finanza pubblica.
Conclude per l'inammissibilità o, comunque, non fondatezza della questione.
6.6 — Quanto alla denunzia di incostituzionalità dell'art. 30-ter 1. n. 131/1983 proposta dal Pretore di Firenze (ord. 702/1985; v. supra sub 4.2), l'Avvocatura osserva che essa parrebbe irrilevante nel giudizio a quo, sorto successivamente alla data di entrata in vigore della 1. n. 131/1983, posto che detto articolo si riferirebbe soltanto ai giudizi a quella data già pendenti. Sarebbe errato dunque, a suo parere, il presupposto della censura del giudice a quo, secondo il quale tale disposizione renderebbe irretroattivo il precedente art. 30-bis, con l'effetto di estinguere anche il diritto dell'INPS azionato in giudizio.
L'art. 30-bis infatti si proporrebbe di garantire copertura a tutto l'onere di tutti i pensionamenti derivati dalla 1. n. 336/1970, sia per erogazioni già fatte prima del d.l. n. 55/1983 sia per erogazioni ancora da farsi, mentre l'art. 30-ter avrebbe solo effetti processuali, essendo inteso — una volta assicurate le fonti di finanziamento e dunque colmato il vuoto legislativo prodotto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 1. n. 824/1971 (testo originario) — ad eliminare tutto il contenzioso pendente, fermi restando peraltro tutti i diritti delle parti e la possibilità, per tutti, di riproporre tutte le istanze ad essi relative.
7. — Nei giudizi instaurati dal Pretore di Piacenza (r.o. 1188/1984), dal Pretore di Parma (r.o. 284/1986), dal Pretore di Lucca (r.o. 781/1985), dal Pretore di Roma (r.o. 55/1985 e r.o. 817/1985) si sono costituite le Aziende pubbliche di trasporto interessate, chiedendo una declaratoria di fondatezza della questione, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nelle rispettive ordinanze di rimessione.
Nel giudizio sorto a seguito dell'ordinanza del Pretore di Firenze (r.o. 702/1985) si è costituita l'A.T.A.F. (Azienda Trasporti Autolinee Fiorentine), non entrando nel merito delle questioni ma facendo riserva di controdedurre in una successiva memoria ed in sede di discussione.
8.1 — L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito soltanto — a parte il caso sub 8.2 — nel giudizio instaurato dall'ordinanza del Pretore di Lucca (r.o. 782/85: v. supra sub 2.1 ss.; 6.5), eccependo innanzi tutto l'irrilevanza della quaestio. Osserva in proposito che, avendo la sentenza costituzionale 92/1981 ritenuta affidata alla discrezionalità legislativa la scelta degli enti onerati e la considerazione della specifica situazione di ciascuno di essi, la norma impugnata non avrebbe potuto che riferirsi genericamente ai bilanci dei diversi destinatari. Di conseguenza, in tanto la censura sarebbe rilevante nel giudizio a quo in quanto l'Automobile Club di Lucca avesse dimostrato, esibendo i propri bilanci, che nei trasferimenti operati dallo Stato all'ente o nelle entrate provenienti dalla sua specifica attività non vi fosse capienza per la quota parte dei 300 miliardi l'anno gravante sull'ente medesimo per far fronte al concreto onere relativo ai benefici da corrispondere ai dipendenti.
In assenza di tali indispensabili indicazioni, l'ordinanza si risolverebbe in una generica censura rivolta ai poteri del legislatore, già ammessi e ritenuti legittimi da questa Corte.
Nel merito, l'INPS rileva che la formulazione dell'art. 81, quarto comma Cost. non richiederebbe la precisa determinazione di tutte le modalità di attuazione delle entrate, ma la sola «indicazione» dei mezzi di finanziamento, che perciò potrebbero essere apprestati dal legislatore con successive misure di attuazione. Nel caso di specie, data la varietà delle situazioni degli enti coinvolti e la incertezza del numero dei destinatari dei benefici, si spiegherebbe agevolmente la formula adottata nella disposizione impugnata. Di conseguenza, in caso di insufficienza di mezzi, i soggetti obbligati dovrebbero rivolgersi al Governo e al Parlamento per ottenere i provvedimenti necessari. Conclude pertanto chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza o, in subordine, manifestamente infondata.
8.2 — Sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia l'INPS si sono costituiti nel giudizio, concernente l'art. 6 1. 824/1971, instaurato dal Pretore di Venezia (r.o. 1024/84: v. supra sub 5.1) prima della sentenza costituzionale n. 92/1981, entrambi con deduzioni formulate, anch'esse, in epoca anteriore a tale decisione.
9.1 — Il secondo gruppo di questioni concerne, con diverse prospettazioni, la disciplina legislativa conseguente alla introduzione della 1. n. 118 del 1984, in riferimento, da un lato, agli artt. 101, secondo comma e 104 primo comma, dall'altro, agli artt. 3, 53 e 41 Cost.
Le questioni prospettate in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma Cost., riguardano l'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 e sono sollevate, con vari provvedimenti identicamente motivati, dal Pretore di Pisa (ordd., tutte in data 2 ottobre 1984, risp. nn. 1263, 1264, 1265, 1266, 1267 r.o. 1984) e dal Pretore di L'Aquila (ordd., tutte in data 17 maggio 1985, risp. nn. 204, 205, 206, 20T' r.o. 1986). La medesima questione è proposta pure dal Pretore di Oristano, con due ordinanze identiche risp. in data 17 gennaio 1986 (r.o. 133/86) e in data 21 febbraio 1986 (r.o. 426/1986).
I giudizi principali hanno ad oggetto controversie tra l'INPS e Consorzi di bonifica (nn. 1263, 1264, 1267 r.o. 1984; 426/1986) o istituti bancari (Cassa di Risparmio: nn. 1265, 1266/1984; da 204 a 207/1986; Banco di Sardegna: 133/86), concernenti il diritto dell'ente previdenziale di richiedere il rimborso del valore capitale corrispondente ai benefici combattentistici corrisposti sulla pensione della assicurazione generale obbligatoria da esso stesso gestita, diritto contestato dagli enti datori di lavoro, secondo i quali tali benefici non sarebbero applicabili alla pensione in questione.
Nelle more dei giudizi a quibus interveniva la 1. n. 118 del 1984, che, proponendosi come legge di di «interpretazione autentica» della ricordata 1. n. 336 del 1970, espressamente statuiva che i benefici combattentistici previsti da quest'ultima si dovessero applicare anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
9.2 — I giudici remittenti censurano la legge n. 118 del 1984 sotto il profilo dell'eccesso di potere del legislatore che, attraverso lo strumento della interpretazione autentica, avrebbe introdotto in realtà, con effetto retroattivo, una nuova regolamentazione della materia, in assenza di un contrasto in giurisprudenza, ed anzi in presenza di una interpretazione giudiziale consolidata in senso opposto.
Simili provvedimenti legislativi non sarebbero costituzionalmente corretti perché finirebbero per porre nel nulla l'operato dell'ordine giudiziario, cui è riservato il compito di interpretare ed applicare la legge e consentirebbero al legislatore di intervenire autoritativamente ogni volta che intenda correggere sgradite interpretazioni giurisprudenziali.
In punto di rilevanza, tutte le autorità a quibus, osservano che la risoluzione delle rispettive controversie dipenderebbe dalla operatività o meno della norma denunziata, perché su di essa sarebbe fondata la pretesa dell'INPS nei confronti degli enti datori di lavoro.
9.3 — In tutti i giudizi relativi alla questione ora riferita è intervenuto, con identico atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura, dopo avere affermato la natura di legge di interpretazione autentica dell'atto impugnato, richiama la sentenza n. 36 del 1985, con la quale questa Corte avrebbe dichiarato infondata una questione in tutto analoga alla presente. D'altra parte, aggiunge, i parametri costituzionali invocati non potrebbero dirsi violati poiché la retroattività della norma contestata non potrebbe mai superare i limiti del giudicato anteriore alla sua entrata in vigore, mentre per il resto, la pretesa violazione sarebbe del tutto incomprensibile. In senso favorevole a tale assunto, l'Avvocatura ricorda la decisione della Cass. n. 5559 del 1984, che ha applicato la norma impugnata, nonché la precedente n. 3119 del 1982 dello stesso Supremo Collegio, che ha dichiarato manifestamente infondata una analoga questione di costituzionalità su una legge interpretativa.
9.4 — Riguardo alla medesima questione, l'INPS (costituitosi, con identiche deduzioni, nei giudizi introdotti con ordd. da 1263 a 1267 r.o. 1984), ritenuto inconferente il richiamo al parametro costituzionale di cui all'art. 101, secondo comma Cost., osserva, in relazione alla pretesa violazione dell'art. 104 Cost. — nel quale più correttamente sarebbe da rinvenire la garanzia dell'autonomia e indipendenza della magistratura — che la legge impugnata sarebbe intervenuta in una situazione in cui, pur consolidata la giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso della inapplicabilità dei benefici combattentistici sulle pensioni a carico dell'a.g.o., sarebbe stata invece discorde e divisa la giurisprudenza dei giudici di merito. Ciò posto, del tutto corretto sarebbe stato l'intervento interpretativo del legislatore, così come, del resto, avrebbe implicitamente ritenuto la stessa Corte di cassazione, applicando la disposizione impugnata e non sollevando d'ufficio il relativo dubbio di legittimità costituzionale (sent. n. 5559/1984).
In ogni caso, sia la Corte di cassazione (sent. n. 3119 del 1982), sia questa Corte (sent. n. 118 del 1957) sarebbero concordi nel ritenere costituzionalmente legittime le leggi interpretative, non contrastando con il principio di divisione dei poteri l'intervento del legislatore che, innovando al diritto preesistente, attribuisca a norme anteriori un significato obbligatorio per tutti; né potrebbero trarsi argomenti in contrario della sent. n. 187/1981 di questa Corte, motivata dalla peculiare situazione della legge regionale.
Ma anche a voler considerare la legge impugnata come legge innovativa-retroattiva, dovrebbe egualmente affermarsene la legittimità, dal momento che il divieto di leggi retroattive sarebbe imposto dalla Costituzione soltanto in materia penale e tributaria.
Conclude ricordando, per dovere di completezza, come il Consiglio di Amministrazione dell'INPS avesse già interpretato la normativa sui benefici combattentistici nello stesso senso poi imposto dalla legge denunziata e come tale interpretazione fosse stata mantenuta, a seguito di istruzioni governative, anche dopo la contraria interpretazione sostenuta dalla sent. n. 4247 del 1978 delle SS.UU. della Cassazione.
9.5 — Nel giudizio promosso con ord. n. 1264/1984 si è costituito il Consorzio di Bonifica «Ufficio dei Fiumi e Fossi» di Pisa insistendo sulla scorrettezza dell'uso, nella specie, dello strumento dell'interpretazione autentica, data l'assenza di contrasto giurisprudenziale e comunque, ove si ritenesse tale intervento come innovativo-retroattivo, sul carattere fraudolento del medesimo, perché mascherato nella forma dell'interpretazione autentica. Espone poi una serie di argomentazioni volte a dimostrare la illegittimità costituzionale della normativa impugnata anche per contrasto con gli artt. 3, 41, 53, 81 e 97 Cost. (non coinvolti nella censura prospettata dall'ordinanza di rimessione).
9.6 — Nei rispettivi giudizi si sono costituiti tutti gli Istituti bancari interessati, concludendo per la fondatezza della questione.
La Cassa di Risparmio di Volterra (ord. 1265/1984) e la Cassa di Risparmio di S. Miniato (ord. 1266/1984), con identiche deduzioni, innanzi tutto eccepiscono l'irrilevanza della proposta questione, dal momento che la legge impugnata non si applicherebbe, pena una inammissibile duplicazione dei benefici combattentistici, alle Casse di Risparmio, le quali sarebbero già tenute, nell'ambito di propri ordinamenti interni, a corrispondere tali benefici all'atto della liquidazione della pensione aziendale o dell'indennità di anzianità.
Nel merito la legge, ribaltando un indirizzo interpretativo univoco e contrario, presupposto dalla dichiarazione di infondatezza della questione sulle leggi anteriori «interpretate» (Corte cost. 189/1981), non avrebbe rispettato il principio affermato da questa Corte (sentenza n. 187/1981), secondo il quale non sarebbe ammissibile l'interpretazione autentica quando la legge anteriore non presenti gravi e insuperabili anfibologie o non abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziale.
Le Casse osservano infine che l'eventuale rigetto della presente questione renderebbe ineludibile la dichiarazione di illegittimità costituzionale, «evitata» con la citata sentenza n. 189 del 1981, della normativa che estende l'applicazione dei benefici combattentistici anche alle pensioni dell'a.g.o., perché tale da imporre, a carico di enti estranei alla finanza pubblica allargata, oneri insopportabili, che contrasterebbero per vari motivi, succintamente illustrati, con gli artt. 3, 41, 47, 53, 81, e 97 Cost.
La Cassa di Risparmio dell'Aquila (ordd. da 204 a 207/1985) si sofferma in particolare, con ampi svolgimenti, sul tema della ammissibilità delle leggi interpretative-retroattive, concludendo che sarebbero incostituzionali per la parte retroattiva, perché viziate da eccesso di potere, quelle che, imponendo una interpretazione diversa da quella che risulti chiara fin dall'inizio al destinatario in buona fede della legge interpretata, lederebbero il principio costituzionale di affidabilità. Quest'ultimo sarebbe appunto il caso della legge impugnata, che interverrebbe in una materia investita dall'art. 53 Cost., il quale implicherebbe (Corte cost. 44/1966) il divieto di leggi retroattive che spezzino l'indispensabile rapporto tra imposizione e copertura contributiva.
Il Banco di Sardegna (ord. 133/1986) ha presentato succinte deduzioni, nella sostanza non diverse da quelle ampiamente svolte tagli altri Istituti bancari.
10.1 — Il Tribunale di Modena, con ordinanza in data 19 giugno 1985 (r.o. 703/85) e la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con 16 ordinanze identiche, tutte in data 30 ottobre 1986 (risp. nn. 33/87; 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 256 r.o. 1987) sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale, il primo dell'art. 6 I. n. 824 del 1981, in riferimento all'art. 3 Cost.; la seconda, oltre che del detto art. 6, anche dell'art. 4 della 1. n. 336 del 1970 e unico della 1. n. 118 del 1984, in riferimento agli artt. 3, 53 e 41 Cost. Tutti i processi a quibus concernono l'obbligo per diversi enti pubblici economici (tutti Consorzi di bonifica, tranne che nei casi delle ordd. 164, 167, 170/86 — Casse di Risparmio — e 171/86 (Automobile Club Pavia) di corrispondere i benefici combattentistici sulle pensioni della assicurazione generale obbligatoria, già anticipati dall'INPS. Tutti i giudici affermano la rilevanza delle rispettive questioni, limitandosi ad osservare che la loro soluzione sarebbe indispensabile per la decisione dei giudizi pendenti dinanzi ad essi.
10.2 Secondo il Tribunale di Modena, l'imposizione ai soli enti pubblici datori di lavoro del costo per benefici combattentistici relativi alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria si tradurrebbe in una ingiustificata disparità di trattamento tra enti pubblici, a seconda che abbiano o non abbiano dipendenti ex-combattenti: mentre infatti i primi sarebbero gravati dall'intero onere derivante dall'applicazione della 1. n. 336/70, i secondi sopporterebbero soltanto proquota il costo dei contributi assicurativi per invalidità e vecchiaia, messo a carico, per il resto, dei lavoratori e dello Stato. Da ciò la denunziata violazione dell'art. 3 Cost.
10.3 — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituiti l'INPS, i dipendenti e il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia.
L'Avvocatura dello Stato osserva che le censure prospettate sarebbero già state tutte esaminate e decise, nel senso della infondatezza sia dalla sentenza 92 del 1981 di questa Corte, sia dalla successiva n. 189 del 1981, estensibile al caso presente perché non condizionata necessariamente dalla allora vigente inapplicabilità dei benefici in questione. In subordine, osserva che comunque la disciplina impugnata non sembra irrazionalmente discriminatoria, stante la differente situazione, anche sotto il profilo del rispettivo regime previdenziale, dei vari enti pubblici.
L'INPS rileva in particolare come in sede di controllo di costituzionalità nessun rilievo possa riconoscersi alla diseguaglianza tra datori di lavoro a seconda che abbiano o meno dipendenti ex combattenti, trattandosi non di una situazione di fatto obiettivamente e precedentemente riscontrabile, ma di una mera eventualità che non potrebbe esercitare alcuna influenza sulle finalità cui mira l'applicazione della legge.
I dipendenti, intervenuti nel giudizio originario, si sono costituiti, aderendo alle deduzioni presentate dall'INPS. Il Consorzio, nel chiedere una dichiarazione di fondatezza della questione, illustra svariate censure di legittimità costituzionale, diverse però da quelle prospettate dal giudice a quo.
11.1 — La Corte di cassazione a Sezioni Unite, premesso che l'art. 30-ter 1. n. 131 del 1983 (sull'estinzione dei giudizi pendenti) non si applicherebbe ai propri processi in cui sono coinvolti enti estranei all'area della finanza pubblica allargata; premesso altresì che la legge n. 118 del 1984, non sarebbe da considerare interpretativa, ma innovativa con efficacia retroattiva (da cui la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa degli enti in riferimento all'art. 101 Cost.), rileva in primo luogo che la disciplina risultante dal collegamento dell'art. un. di tale ultima legge con l'art. 4 1. n. 336 del 1970 e 6 1. n. 824 del 1971, messo quest'ultimo in relazione con l'art. 30-bis della 1. n. 131 del 1983, porrebbe la generalità degli enti pubblici economici in posizione svantaggiosamente differenziata, sia rispetto agli imprenditori privati, sia rispetto agli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata, imprenditori ed enti che, per diversi motivi, non sono gravati dai costi relativi ai benefici combattentistici.
I primi infatti, che operano con gli enti pubblici economici in regime di concorrenza, non avrebbero alcun obbligo di corrispondere tali benefici al loro personale; i secondi, pur condividendo con quelli pubblici economici la natura e i fini generici essenziali, godrebbero della copertura dei relativi oneri a carico del bilancio dello Stato. Da ciò la censura di violazione dell'art. 3 Cost.
Secondo le SS.UU. l'attuale questione sarebbe diversa da quella, prospettata pure in riferimento al principio di eguaglianza tra enti pubblici, già decisa, nel senso del rigetto, dalle sentt. nn. 92 e 189 del 1981 di questa Corte: tale decisione infatti sarebbe stata condizionata dalla mancanza di due elementi (copertura per gli enti pubblici economici; estensione dei benefici alla pensione dell'a.g.o.), viceversa presenti nell'ipotesi attuale, e non riguarderebbe il confronto tra enti pubblici economici ed imprenditori privati.
Riguardo al rapporto con la posizione degli enti della finanza pubblica allargata, la Cassazione aggiunge che la disparità di trattamento, quanto alla copertura delle spese per i benefici, non potrebbe giustificarsi con il fatto che l'art. 81 Cost. riguarderebbe soltanto questi enti e non gli enti pubblici economici, dal momento che il disposto di tale articolo non interferirebbe in alcun modo con la ratio, costituita da una fondamentale esigenza di giustizia distributiva, del precedente art. 3 Cost.
Per quanto concerne la comparazione con la situazione degli imprenditori privati, non sarebbe di ostacolo al riconoscimento della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata la decisione n. 194 del 1976 di questa Corte, poiché, escludendo quest'ultima la irragionevolezza della discriminazione — quanto all'attribuzione dei benefici combattentistici - tra lavoratori pubblici e privati, non potrebbe estendersi alla disparità di trattamento — che si porrebbe in termini e con spiegazioni diversi — tra categorie di datori di lavoro, onerati e non onerati dai costi di quei benefici.
11.1.2 — Quanto al secondo profilo di illegittimità, relativo alla violazione dell'art. 53 Cost., la Cassazione, premesso che, in ottemperanza alla ricordata giurisprudenza di questa Corte (sentt. 92 e 189/1981) ai benefici combattentistici dovrebbe essere riconosciuto carattere «premiale» e non retributivo né previdenziale, afferma che, consistendo tali prestazioni premiali in una spesa pubblica, i corrispondenti prelevamenti di ricchezza (in qualsiasi forma) dovrebbero essere adeguati alla capacità contributiva dei soggetti.
Tale adeguamento consisterebbe, nella specie, in applicazione dei criteri affermati dalla ricordata giurisprudenza costituzionale, nella necessità di un congruo collegamento tra la funzione premiale e la condizione di quei soggetti.
Le citate sentenze del 1981 di questa Corte, che hanno già riconosciuto l'esistenza di tale collegamento dichiarando infondata analoga questione, non avrebbero però contemplato — perché allora inesistente — l'ipotesi dei benefici connessi all'a.g.o., riferendosi pertanto ad una situazione in cui gli stessi benefici erano posti a carico degli enti datori di lavoro in connessione e in proporzione con prestazioni retributive inerenti ai singoli rapporti di lavoro.
Nel caso presente invece, si tratterebbe di oneri connessi a prestazioni dovute da altro soggetto (l'INPS), e inerenti ad un rapporto, quello assicurativo, distinto ed autonomo da quello di lavoro e che potrebbe anche avere a presupposto più di un rapporto di lavoro.
La irrazionalità della imposizione degli oneri in questione sarebbe rivelata anche dal fatto che per l'a.g.o. per servizi militari i relativi contributi sarebbero figurativi, e cioè a totale carico dello Stato, mentre le contribuzioni ordinarie sarebbero ripartite tra lo Stato, i datori di lavoro e i lavoratori.
Un ulteriore profilo di violazione dell'art. 53 Cost. deriverebbe infine, a parere dell'autorità remittente, dalla qualità e consistenza degli effetti retroattivi della criticata estensione dei benefici all'a.g.o.
Tale estensione infatti violerebbe altresì l'esigenza — affermata dalla giurisprudenza costituzionale come discendente dal detto art. 53 Cost. (sentt. 45/1964, 44/1966, 55/1969, 104/1985) — che gli effetti retroattivi di una imposizione non siano tali da alterare gli elementi dell'obbligazione tributaria, sì da spezzare il necessario rapporto tra l'imposizione medesima e l'idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione.
Tale violazione sarebbe determinata dal fatto che la menzionata estensione, da un lato comporterebbe un incremento della precedente imposizione, riconnesso all'adempimento di un'obbligazione a carico di un ente diverso dagli onerati e basata su differenti presupposti; dall'altro produrrebbe effetti particolarmente gravi sull'economia degli enti pubblici onerati, che dovrebbero sopportare ingenti spese aggiuntive rispetto a quelle già a loro carico per i benefici combattentistici connessi ai trattamenti di fine rapporto previsti dai rispettivi ordinamenti, con il conseguente. sconvolgimento di situazioni di bilancio maturate e composte nell'arco di tempo intercorso tra il 1970 e il 1984 (la cui durata avrebbe giuridica rilevanza a tenore della sent. 143/1982 di questa Corte).
11.1.3 — La normativa impugnata, infine, contrasterebbe anche con l'art. 41 Cost., perché, sottoponendo gli enti pubblici economici, a differenza degli imprenditori privati, a prelevamenti di ricchezza non corrispondenti — sotto i profili della causa, dell'entità e del riferimento temporale — alla loro capacità contributiva, comprimerebbe illegittimamente la libertà di iniziativa economica ad essi garantita, quali soggetti destinati ad operare con criteri imprenditoriali, in regime privatistico ed in concorrenza con gli imprenditori privati.
12.1 — Nei giudizi introdotti con le ordd. della Corte di Cassazione nn. 33, 159 e 256/1987, tutte originate da controversie vertenti tra Consorzi di Bonifica e INPS, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza e, in subordine, per l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura innanzi tutto critica come erronei i punti di partenza delle ordinanze di rimessione circa l'innovatività e retroattività di eccezionale estensione temporale della legge impugnata: si tratterebbe invece di una legge interpretativa che non imporrebbe oneri nuovi.
Per quanto in particolare concerne le singole censure, l'Avvocatura osserva, in riferimento alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., che non sarebbe comparabile la situazione degli enti pubblici economici con quella degli imprenditori privati, dal momento che i primi, pur operando in regime di concorrenza nel libero mercato, non sarebbero istituiti, a differenza dei secondi, al fine di conseguire il massimo profitto. Di qui l'infondatezza sia della censura di ingiustificata discriminazione a danno degli enti medesimi, sia di violazione del-l'art. 41 Cost., dal momento che, invece, i «fini sociali» di cui al terzo comma di tale articolo costituirebbero il primo ed essenziale obbiettivo posto all'imprenditore pubblico (mentre l'utilità sociale sarebbe caratteristico limite negativo dell'attività economica privata) e che il riconoscimento dei benefici combattentistici rientrerebbe senz'altro tra tali fini.
Non sussisterebbe inoltre la lamentata disparità di trattamento tra enti pubblici economici ed enti della finanza pubblica allargata, poiché questi ultimi non sarebbero totalmente esenti dagli oneri relativi ai benefici combattentistici, dovendo essi, ex art. 30-bis 1. n. 131/1983, farvi fronte oltre che con le disponibilità di bilancio desunte dai trasferimento ad opera dello Stato, anche con disponibilità proprie, frutto delle loro specifiche attività: in relazione a tale seconda ipotesi sarebbe evidente che gli enti pubblici economici, svolgendo attività economica imprenditoriale, debbano far gravare sui redditi di impresa gli oneri di cui si tratta.
Comunque, ad avviso dell'Avvocatura, la questione presente non sarebbe diversa nella sostanza da quella già decisa da questa Corte con sentenza n. 189 del 1981: tale sentenza infatti non presupporrebbe necessariamente la precente interpretazione giurisprudenziale, mutata dalla 1. n. 118/1984. In-vero questa Corte avrebbe allora negato la necessità di prevedere la copertura finanziaria per gli oneri combattentistici a carico dei consorzi di bonifica in quanto si trattava di enti non rientranti nella finanza pubblica allargata, e non già perché tali oneri fossero stati ritenuti insussistenti (in parte: quanto cioè a quelli relativi alle pensioni a carico dell'a.g.o.) dalla superata interpretazione della sentenza n. 4247/1978 della Corte di cassazione.
Avendo anzi questa Corte insistito sulla discrezionalità della scelta degli enti sui quali far gravare l'onere dei benefici combattentistici e sulla impossibilità di spingere il proprio sindacato sino a considerare la situazione specifica di ciascun ente, sarebbe da escludere che la Corte medesima possa oggi procedere ad un riesame delle norme impugnate, da condursi con specifico riferimento ai consorzi di bonifica e con riguardo alla intervenuta interpretazione autentica della legge n. 336/1970. Tale possibilità di nuovo esame sarebbe da considerare precluso anche per il fatto che la legge impugnata avrebbe semplicemente determinato una maggiore gravosità, rispetto a quella originariamente ritenuta, degli oneri in questione, dal momento che fin dalla legge n. 336/1970 erano certamente a carico degli enti i benefici per i dipendenti in servizio.
Inesistente sarebbe poi la violazione dell'art. 53 Cost., e controproducente il richiamo alla sentenza costituzionale n. 143/1982, poiché nel presente caso nessuna prova sarebbe stata data del deterioramento della capacità finanziaria dei consorzi di bonifica, che impedirebbe loro di affrontare gli oneri in questione.
Infine, l'argomento che l'ente si vedrebbe costretto dalla normativa impugnata a sopportare l'intero onere relativo a lavoratori che potrebbe aver avuto alle proprie dipendenze solo per breve periodo, sarebbe superato sia dal fatto che si tratterebbe di circostanza già esaminata e negativamente risolta da questa Corte; sia dall'osservazione che con identica frequenza l'ente potrebbe non dover sopportare alcun onere per non aver avuto il lavoratore alle proprie dipendenze al momento del pensionamento.
12.2 — In tutti i giudizi instaurati dalle ordinanze delle SS.UU. si è costituito l'INPS, con memoria identica, osservando innanzi tutto come, dopo l'entrata in vigore della 1. n. 118/1984 la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, abbia disatteso, con numerose decisioni, tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate con le menzionate ordinanze, ritenendole in parte irrilevanti e in parte infondate. Secondo l'INPS le ordinanze di rimessione non addurrebbero elementi nuovi e diversi rispetto à quelli già disattesi dalla Sezione Lavoro.
Aggiunge anzi che le stesse argomentazioni sarebbero state disattese in senso assoluto, e non soltanto con riferimento alla normativa sui benefici combattentistici, anche da questa Corte.
Precisa poi che non risponderebbe al vero che per il personale delle imprese private non sarebbero previsti i benefici combattentistici, citando in contrario l'art. 6, quarto comma della 1. n. 140 del 1985.
Contesta che l'art. 3 Cost. possa essere invocato comparando la situazione di persone fisiche (gli imprenditori privati) con quella di persone giuridiche (gli enti pubblici economici), come pure che sia possibile il raffronto tra enti pubblici economici, aventi finalità di lucro, ed enti appartenenti alla finanza pubblica allargata, che perseguirebbero esclusivamente finalità pubbliche. Tali ultimi enti peraltro non godrebbero della copertura degli oneri in questione a carico dello Stato, essendo questa una alternativa soltanto possibile, mentre resterebbe comunque valido il principio, affermato da questa Corte (sent. n. 92/1981), della insindacabilità, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, della situazione specifica di ciascun ente. Né, in tale prospettiva, sarebbe irragionevole che gli enti pubblici economici, titolari come tali di finalità lucrative e finalità pubbliche, siano gravati dagli oneri combattentistici, poiché esigenze di solidarietà e pubblico interesse ben potrebbero determinare la necessità di sacrificare le prime alle seconde.
Neppure potrebbe censurarsi per irrazionalità la diversa imputazione degli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici alla pensione dell'a.g.o. e dei contributi ordinari per la stessa a.g.o., stante la differente natura «premiale» dei benefici stessi.
In definitiva, rimarrebbero validi, anche nel caso presente, i criteri di decisione adottati dalle sentt. 92 e 189 del 1981 di questa Corte. In particolare quest'ultima sentenza avrebbe mostrato di ritenere all'epoca (e cioè prima della legge «interpretativa» n. 118/1984) l'estensione dei benefici alla pensione dell'a.g.o. un problema solo interpretativo della legislazione vigente e comunque non sindacabile in sede di legittimità perché rimesso alla discrezionalità del legislatore.
L'INPS illustra poi il regime dei fondi pensionistici degli enti coinvolti nei giudizi, anche in rapporto al trattamento dell'a.g.o., ed espone infine due distinte ragioni di inammissibilità sia delle censure relative ai Consorzi di Bonifica, sia di quelle riguardanti l'Automobile Club di Pavia. Per le prime, l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che ogni compito di vigilanza, tutela e finanziamento sarebbe ormai non più di competenza statale, ma regionale; per il secondo, dal fatto che all'Automobile Club provinciale sarebbe applicabile l'art. 30-bis 1. n. 131/1983, trattandosi, a differenza di quanto erroneamente presupposto dalle SS.UU., di un ente della finanza pubblica allargata (così D.P.C.M. 2 luglio 1983).
Conclude rimettendosi a giustizia.
12.3 — Diversi consorzi, costituitisi nei giudizi di cui alle ordd. nn. 33, 165, 166, 168, 169, 256/1987, con identiche deduzioni, contestano la legittimità dell'intervento legislativo di interpretazione autentica o comunque retroattivo.
Lamentano la violazione dell'art. 41, terzo comma, giacché del tutto irrazionale sarebbe, rispetto alla predisposizione di un programma, l'avere imposto ai consorzi un enorme onere aggiuntivo riferito ai 14 anni pregressi che sconvolgerebbe la situazione economica dei medesimi, privi per legge di riserve cui attingere (art. 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215), con l'ulteriore effetto di discriminarli pesantemente nei confronti degli imprenditori privati.
Inoltre, osservano, i consorzi avrebbero i requisiti per essere ricompresi nella finanza pubblica allargata: di qui la censura di violazione dell'art. 81 Cost. per difetto di copertura delle spese in questione, da estendere all'art. 30-bis 1. n. 131/1983 in quanto non riferito ai consorzi stessi.
Altri motivi di incostituzionalità della legge impugnata consisterebbero nell'aver imposto ai datori di lavoro l'intero onere per i benefici sulla pensione dell'a.g.o., in contrasto con il criterio generale della ripartizione degli oneri contributivi per l'ordinario trattamento dell'a.g.o. tra lavoratori, datori di lavoro e Stato, con ciò determinando una disparità di trattamento tra datori di lavoro in base al solo elemento accidentale della presenza di dipendenti ex-combattenti; nel-l'aver colpito l'ultimo «innocente» datore di lavoro (magari titolare di un rapporto brevissimo con il beneficato), senza alcun meccanismo di correlazione tra lavoro, beneficio ed onere, con violazione dell'art. 53 Cost.
12.4 — La Cassa di Risparmio di Rimini (ord. 167/1987) e la Cassa di Risparmio di Chieti (ord. 170/1987), costituitesi con identica memoria, svolgono — sulla premessa della enormità dell'esborso imposto alle medesime Casse, in riferimento ai 14 anni pregressi — argomentazioni analoghe, nella sostanza, a quelle delle ordinanze di rimessione dei rispettivi giudizi.
13.1 — In prossimità dell'udienza sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia alcune delle parti costituite hanno presentato memorie aggiunte.
L'Avvocatura dello Stato, quanto al giudizio originato dall'ord. 774/1982, chiede che la Corte, a somiglianza di quanto ha già fatto per analoghe questioni sollevate prima dell'entrata in vigore dell'art. 30-bis 1. n. 131/1983, voglia restituire gli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza per ius superveniens.
13.2 L'Azienda Consorziale Trasporti — TEP di Parma (ord. 284/1986), ribadito che la formula dell'art. 30-bis non costituirebbe altro che un formale omaggio al giudicato costituzionale della sentenza n. 92/1981, aggiunge poi che non gioverebbe, in contrario, il richiamo — operato dall'Avvocatura nel suo atto di intervento — alla «normativa presupposta»; da un lato, perché l'indicazione necessariamente esplicita, concreta e precisa dei mezzi di copertura dovrebbe essere contenuta nella stessa legge che impone le nuove spese (come si ricaverebbe dalle sentt. 92/1981 e 9/1958 di questa Corte); dall'altro perché comunque simile indicazione mancherebbe totalmente, oltre che nella legge censurata, anche in qualsiasi altra legge, anteriore o successiva alla pronunzia di accoglimento del 1981.
Del resto, se una qualche disposizione legislativa precedente a quest'ultima fosse stata idonea a realizzare la copertura delle spese in questione, questa Corte non avrebbe certo mancato di tenerne conto in occasione della pronunzia medesima e non sarebbe giunta, come invece ha fatto, ad una declaratoria di fondatezza della questione, ravvisando la violazione dell'art. 81, quarto comma Cost.
Neppure potrebbe sostenersi che, a partire dal 1982, i fondi necessari sarebbero stati assicurati dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, istituito dalla 1. n. 151/1981, dal momento che gli oneri combattentistici non potrebbero farsi rientrare — eccedendo essi l'ordinaria remunerazione del lavoro nel «costo standardizzato dal servizio» in base al quale, «con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione», dovrebbero determinarsi i «contributi di esercizio» da erogarsi dalle Regioni alle Aziende (art. 6).
L'esclusione di tale possibilità sarebbe confermata dal fatto che essendo tali contributi corrisposti anche alle aziende private - indenni dall'obbligo di corrispondere i benefici combattentistici — il costo di gestione dovrebbe per tutte le aziende determinarsi con identico criterio.
Inoltre, nel determinare la misura del fondo per il 1982, la legge farebbe riferimento all'importo corrisposto alle aziende dagli enti locali territoriali nel 1981, senza specificare se in tali importo fossero comprese anche le somme relative al pagamento dei benefici in questione. Anzi, essendo - nel corso del 1981 intervenuta la sentenza n. 92/1981 di questa Corte, ed essendosi perciò determinata la generale convinzione di un prossimo intervento del legislatore statale indicativo dei necessari mezzi di copertura, si dovrebbe presumere che nessuna Regione, Provincia o Comune abbia più ritenuto, nel 1981, di dover erogare finanziamenti per lo specifico scopo di cui si tratta.
Per gli anni successivi poi, la determinazione dell'ammontare del fondo sarebbe avvenuta nel modo più arbitrario, al più adeguandola al tasso di inflazione programmato, pervenendo a risultati insoddisfacenti per le Regioni, come sarebbe testimoniato dalle loro doglianze, affrontate da questa Corte con la sent. n. 307/1983.
13.3 — L'Azienda Trasporti Autolinee Fiorentine — ATAF — (ord. 702/1985), quanto alla censura dell'art. 30-bis per difetto di copertura, svolge nella sostanza argomentazioni analoghe a quelle della ordinanza di rimessione, ricordando inoltre i principi espressi dalla sentenza n. 9/1958, richiamati anche nella memoria riferita nel precedente punto 13.2.
Aggiunge poi che l'individuazione dell'onere derivante dalla I. n. 336/1970 in 300 miliardi annui sarebbe palesemente irrisoria rispetto al costo globale di tutte le aziende (il solo onere dell'ATAF, controverso nel giudizio a quo ammonterebbe ad oltre 6 miliardi).
L'azienda, poi, non condivide le censure mosse dall'ordinanza di rimessione all'art. 30-ter. In proposito rileva che la legge n. 131/1983, introducendo l'art. 30-bis, avrebbe ribadito chiaramente che dalla sentenza n. 92/1981 di questa Corte fino alla data della propria entrata in vigore, gli obblighi delle aziende di rimborsare l'INPS — mancando la necessaria copertura — fossero inattuabili; di conseguenza le aziende medesime sarebbero tenute ad adempiere tali obblighi soltanto a partire da quella data, ammesso che l'art. 30-bis sia riconosciuto non illegittimo. L'art. 30-ter, quale norma transitoria di natura processuale, non inciderebbe sulle situazioni giuridiche pregresse, per le quali non esisteva copertura finanziaria. In conseguenza, oneri dei benefici combattentistici già anticipati dovrebbero rimanere a carico degli istituti previdenziali quanto meno fino al 15 maggio 1983, poiché la nuova 1. n. 131/1983 non avrebbe indicato i mezzi di copertura per far fronte ai valori capitali maturati sino a tale data.
13.4 — L'A.COTRA.L. (ordd. nn. 55 e 817/1985) e l'Azienda Consorziale Autotrasporti Piacenza — ACAP (ord. 1188/1984), sempre sulla questione relativa all'art. 30-bis in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., svolgono, come già nei rispettivi atti di costituzione, argomenti non dissimili da quelli addotti dalle autorità rimettenti, e riferiti sub 2.1.3.
13.5 — Le Casse di Risparmio di Volterra (ord. 1265/1984) e di S. Miniato (ord. 1266/1984) illustrano argomenti ulteriori a sostegno delle loro tesi, esposte nelle precedenti memorie, circa l'inapplicabilità della legge n. 118 del 1984 impugnata ai rispettivi giudizi a quibus, e dunque, l'irrilevanza della questione.
Tali argomenti traggono fondamento dai lavori preparatori della legge medesima, nel corso dei quali il timore, più volte affiorato, che la nuova legge — peraltro concepita tenendo presente esclusivamente la situazione dei consorzi di bonifica (e simili) — potesse comportare una duplicazione di benefici combattentistici, corrisposti sia sul trattamento aziendale, sia sulla pensione INPS AGO, sarebbe stato poi superato nella convinzione che la legge medesima non avrebbe determinato alcuna duplicazione dei benefici medesimi.
Di qui, ad avviso della difesa delle Casse, la conclusione che la legge non dovrebbe essere applicata in tutti i casi, come quello di specie, in cui le medesime Casse, abbiano già corrisposto i benefici sull'indennità di anzianità e sulla pensione aziendale.
Nel merito, le Casse sviluppano gli argomenti già illustrati nei rispettivi atti di costituzione a proposito della incostituzionalità, nella specie, dell'intervento interpretativo del legislatore, sottolineando la particolare gravità del vizio della legge impugnata, consistente in ciò che, il legislatore, da un lato, imporrebbe una interpretazione la cui legittimità costituzionale sarebbe stata implicitamente, anche se chiaramente, esclusa proprio da questa Corte; dall'altro intenderebbe intervenire sui giudizi in corso.
Infine, nella denegata ipotesi in cui la 1. n. 118/1984 superasse il vaglio di costituzionalità, la difesa delle Casse muove al combinato disposto dell'art. un. di tale legge e degli artt. 4 1. n. 336/1970 e 6 1. n. 824/1971 censure analoghe a quelle prospettate nelle ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del Tribunale di Modena, in riferimento agli artt. 3, 41, 53, 81 e 97 Cost. osservando, in particolare, come anche nei confronti degli enti pubblici economici sarebbe costituzionalmente garantita l'esigenza dell'equilibrio economico (art. 81, ult. comma Cost.) e come dovrebbe dunque ritenersi illegittima per violazione dell'art. 97 Cost. l'imposizione di costi che pregiudichi l'autosufficienza della gestione; come il perseguimento di fini sociali, ex art. 41, 3 ° co. Cost. non potrebbe che avvenire con leggi rivolte al futuro e non retroattive; come le particolari modalità della disciplina retroattiva della legge n. 118/1984 vulnererebbero il principio di cui all'art. 53 Cost., applicabile anche nel caso di specie, in cui il prelievo di ricchezza sarebbe un vero e proprio tributo, non trovando corrispondenza puntuale in alcuna «controprestazione» (come avverrebbe invece per i c.d. servizi divisibili).
13.6 — La memoria aggiunta della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila (ordd. da 204 a 207/1986) è stata depositata fuori termine.
13.7. — Le Casse di Risparmio di Rimini (ord. 167/1987) e di Chieti (ord. 170/1987) formulano una serie di considerazioni a sostegno della censura, dichiarata manifestamente infondata dalle rispettive autorità remittenti, relativa alla legge impugnata quale legge interpretativa e insistono poi sulla violazione, da parte di questa, intesa come legge innovativa-retroattiva, non solo dell'art. 53 Cost., ma anche degli artt. 40 e 42 Cost. perché introduttiva di un prelievo del tutto nuovo, proiettato sul passato per ben quattordici anni, e tale da provocare effetti dirompenti sulle finanze dei soggetti destinatari. Concludono poi illustrando motivi di incostituzionalità analoghi a quelli svolti nelle rispettive ordinanze di rimessione.
13.8 — In relazione ai giudizi di cui alle ordd. 1264/1984; 33, 165, 166, 168, 169, 256/1987, i rispettivi Consorzi di Bonifica, premesso di avere già corrisposto i benefici combattentistici sulle pensioni e indennità di fine rapporto, insistono su argomenti già illustrati nelle precedenti memorie o simili a quelli prospettati dai rispettivi giudici a quibus.
13.9 - Zanotti Remo e altro (r.o. 703/1985) osservano che la questione presente potrebbe essere risolta da questa Corte applicando i criteri di decisione delle precedenti sentenze nn. 92 e 189/1981. Né gioverebbe obbiettare che queste ultime avrebbero avuto a presupposto la interpretazione della legislazione previgente nel senso della inapplicabilità dei benefici alle pensioni INPS-A.G.O. dei dipendenti dei consorzi di bonifica: al contrario, nella logica di tali decisioni questa interpretazione non avrebbe avuto, né avrebbe potuto avere, rilievo di presupposto decisivo, perché il problema di legittimità costituzionale non avrebbe coinvolto, né coinvolgerebbe, la posizione specifica dei consorzi stessi.
Considerato in diritto
1. — I giudizi promossi dalle ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto questioni identiche, analoghe o connesse relative a diversi aspetti della legislazione premiale a favore degli ex-combattenti e assimilati: pertanto possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. — Numerose autorità remittenti pongono innanzi tutto il quesito se l'art. 30-bis della 1. 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55), sia costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost.
Tale disposizione — adottata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824 pronunziata con sent. n. 92 del 1981 — nel dettare, «agli effetti dei pensionamenti» derivati dalla legge n. 336 del 1970, un comma aggiuntivo a tale art. 6, stabilisce che gli enti e le aziende datori di lavoro debbano far fronte agli oneri finanziari relativi ai benefici combattentistici riconosciuti ai propri dipendenti «parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte» dagli enti ed aziende medesimi.
Come specificato in narrativa, i giudici a quibus lamentano in sostanza che il duplice riferimento ai fondi provenienti dai trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e alle risorse derivanti dalle attività proprie dei datori di lavoro, sarebbe del tutto indeterminato, generico ed ipotetico, e perciò non idoneo a soddisfare il precetto costituzionale invocato, così come inteso sinora dalla giurisprudenza di questa Corte. Nella medesima censura il Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985) coinvolge pure gli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma 1. n. 336 del 1970 e 6 1. n. 824 del 1971, perché attributivi di benefici che, privi di copertura finanziaria, resterebbero patrimonialmente inoperanti.
Alcune autorità remittenti impugnano poi il medesimo art. 30-bis — a volte congiuntamente con l'art. 6 1. n. 824 del 1971 — anche perché, imponendo oneri finanziari a carico degli enti locali minori e delle loro aziende, senza corrispondente copertura, in materie estranee all'ambito delle loro finalità istituzionali, lederebbe l'autonomia finanziaria di questi, in contrasto con gli artt. 5, 114, 119, 128 Cost.
Il Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985) impugna lo stesso art. 30-bis per violazione dell'art. 136 Cost. perché, contenendo una indicazione fittizia di copertura finanziaria, si limiterebbe, in realtà, a reiterare, con diversa formulazione, il disposto originario dell'art. 6 1. n. 824 del 1971 dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Infine, il Pretore di Pisa, con due successive ordinanze (r.o. n. 891/1985 e r.o. n. 773/1986) denunzia che il ripetuto art. 30-bis, unitamente all'art. 6 1. n. 824 del 1971, limitando espressamente la disposta copertura finanziaria ai soli oneri sopportati agli effetti dei pensionamenti, lascerebbe prive di copertura le spese sostenute dalle aziende per la corresponsione dei benefici combattentistici in corso di rapporto di lavoro: di qui l'asserita violazione, oltre che dell'art. 81, quarto comma Cost., anche dell'art. 3 Cost. poiché la normativa impugnata instaurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti, impedendo ai beneficiari delle agevolazioni diverse da quelle connesse al pensionamento di acquisire i relativi incrementi economici.
3. — Delle numerose questioni così riassunte, debbono preliminarmente dichiararsi manifestamente inammissibili quelle proposte dal Pretore di Lucca (r.o. n. 781/1985 ed r.o. n. 782/1985), dal Pretore di Ancona (r.o. n. 662/1986), dal Tribunale di Verona (r.o. n. 805/1986) e dal Tribunale di Torino (r.o. n. 289/1987). Le rispettive ordinanze di rimessione infatti non illustrano la fattispecie concreta oggetto dei giudizi né contengono alcuna effettiva motivazione della rilevanza: pertanto, per le ragioni ripetutamente evidenziate nella costante giurisprudenza di questa Corte, esse non costituiscono atti idonei ad introdurre il giudizio di legittimità costituzionale.
Inammissibile deve essere dichiarata anche la questione sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. n. 773/1986). Il Pretore infatti impugna l'art. 30-bis, da un lato perché la copertura finanziaria ivi prevista non si estenderebbe ai benefici in corso di rapporto, dall'altro, ma con ciò evidentemente e contraddittoriamente presupponendo tale estensione, perché non appresterebbe per detti benefici una copertura finanziaria sufficiente: poiché tale contraddittoria prospettazione della questione impedisce di identificare il thema decidendum sottoposto al giudice della costituzionalità delle leggi, nonché di valutare la rilevanza della eccepita illegittimità costituzionale, la stessa questione, giusta la pregressa giurisprudenza di questa
Corte (v. ad es. sentt. nn. 169 del 1982 e 269 del 1984; ord. n. 315 del 1985), deve ritenersi inammissibile.
4. — L'eccezione di irrilevanza, proposta dall'Avvocatura dello Stato con riguardo alla questione sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. n. 891/1985) in un giudizio vertente tra l'ACIT e alcuni dipendenti, non può essere accolta.
Pur non dubitandosi della legittimità delle norme attributive dei diritti controversi, delle quali il Pretore deve fare applicazione nel giudizio a quo, non può negarsi infatti che la copertura finanziaria delle spese indispensabili per realizzare tali diritti costituisca un presupposto necessario delle prime, né può contestarsi l'incidenza che l'esito del giudizio di costituzionalità della disposizione impugnata è suscettibile di esplicare sulla complessiva posizione debitoria della convenuta ACIT in relazione all'eventuale soddisfacimento del credito dedotto in giudizio.
5. — Nel merito, la questione sull'art. 30-bis 1. n. 131 del 1983, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., non è fondata.
L'art. 30-bis infatti, dettando un comma aggiuntivo all'art. 6 1. n. 824 del 1971 ha inteso colmare il vuoto seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione «nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le Aziende municipalizzate e i relativi Consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico» derivanti dall'applicazione della 1. n. 336 del 1970.
Dovendo provvedere a dotare delle necessarie risorse finanziarie numerosi enti di diversa natura e assoggettati a differenti regimi di finanziamento, il legislatore ha scelto una formula riassuntiva, necessariamente generica, la quale, per quanto in particolare riguarda gli enti che (soli) sono coinvolti nella presente questione, e cioè le Aziende di trasporto pubblico locale, è sufficientemente specificata dai numerosi interventi normativi con i quali è stato assicurato il loro finanziamento, culminati nella recente l. 6 febbraio 1987, n. 18, di conversione del d.l. n. 833 del 9 dicembre 1986, che ha inteso garantire — in attesa, come si legge nei lavori preparatori, di un definitivo riassetto del settore — la copertura pressoché integrale dei loro disavanzi di esercizio relativi agli anni dal 1982 al 1986, che non avessero già trovato copertura con i contributi previsti con la 1. n. 151 del 1981, istitutiva del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto.
È vero che tali provvedimenti non menzionano puntualmente la quota dei finanziamenti da destinare al pagamento dei benefici combattentistici, né, del resto, quelle da utilizzare per ogni altro specifico impiego. Ciò però è privo di rilievo ai fini del soddisfacimento del precetto dell'art. 81, quarto comma Cost. in un caso come quello in esame nel quale, con i particolari meccanismi prescelti dal legislatore, nell'uso non irragionevole della sua discrezionalità, si è inteso garanti-re agli enti interessati, con l'obbiettivo di conseguire il prescritto pareggio di bilancio, una dotazione globale in relazione alle complessive necessità debitamente rappresentate dagli enti medesimi, lasciando all'autonomia di scelta e alla responsabilità di questi di ripartire i fondi in loro possesso tra i diversi impegni di spesa, compresi, dunque, quelli relativi all'attuazione della 1. n. 336 del 1970.
Segue, da queste considerazioni, l'infondatezza della questione dell'art. 30-bis in relazione all'art. 81, quarto comma Cost., come pure delle questioni che coinvolgono, nella medesima censura, gli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma 1. n. 336 del 1970 e 6 1. n. 824 del 1971.
Dalla esclusione dell'asserita violazione della prescrizione costituzionale sull'obbligo della copertura finanziaria, consegue altresì l'infondatezza delle censure delle norme menzionate in relazione agli artt. 5, 114, 119 e 128 Cost.
Egualmente insussistente deve poi ritenersi il prospettato contrasto del detto art. 30-bis, con l'art. 136 Cost., posto che, per le ragioni sopra illustrate, non può sostenersi che la norma impugnata riproduca, con una mera variante terminologica, l'art. 6 1. n. 824 del 1971 nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima.
6. — Quanto infine alla questione, prospettata, sempre sull'art. 30-bis, dal Pretore di Pisa (r.o. n. 891/1985), e relativa alla mancata ricomprensione, nella copertura, degli oneri per benefici diversi da quelli connessi all'istituto del collocamento a riposo, si può osservare che, pur essendo la legge impugnata diretta essenzialmente all'approntamento delle risorse necessarie a far fronte agli impegni di spesa relativi alle agevolazioni collegate a tale istituto — agevolazioni che costituiscono senza dubbio l'aspetto più incisivo e qualificante della legislazione premiale (Corte cost. n. 194 del 1976) e intorno alle quali si era creato il contenzioso di gran lunga più consistente — tuttavia, a parte la considerazione che il testo del comma da aggiungere all'art. 6 1. n. 824 del 1971 ha una portata generale, comprensiva di tutti gli oneri connessi a qualsiasi beneficio, non c'è ragione di ritenere che la spesa derivante dai benefici in corso di rapporto, nell'ambito di quella complessiva relativa alla ordinaria gestione del personale, non trovi capienza nel finanziamento globale assicurato, specie con la recente legge n. 18 del 1987, alle aziende pubbliche di trasporto locale. Di conseguenza, anche tale ultima questione deve ritenersi non fondata.
7. — La questione relativa all'art. 6 1. n. 824 del 1981, nel suo testo originario, in riferimento agli artt. 52 e 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Venezia con ordinanza del 18 maggio 1977 (pervenuta a questa Corte il 5 settembre 1984 e recante il numero 1024 r.o. 1984) deve essere dichiarata manifestamente inammissibile perché nel frattempo la disposizione censurata è stata ritenuta, nella parte impugnata, costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 92 del 1981.
Infine, deve essere disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia perché valuti se le proposte questioni sull'art. 6 1. n. 824 del 1971, così come sopravvissuto alla detta dichiarazione di incostituzionalità (r.o. n. 774 del 1982 e r.o. n. 761 del 1986) siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus data la sopravvenienza dell'art. 30-bis 1. n. 131 del 1983.
8. — Il Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985) e il Tribunale di Torino (r.o. n. 289/1987) impugnano l'art. 30-ter della stessa 1. n. 131 del 1983, il primo in relazione agli artt. 3, 38 e 81, quarto comma Cost., il secondo in riferimento agli arti. 3, 24 e 113 Cost.
La questione proposta dal Tribunale di Torino deve essere dichiarata, per le ragioni sopra enunciate, manifestamente inammissibile (par. 3).
Il Pretore di Firenze lamenta che, quanto ai crediti degli enti anticipatori precedenti alla data di entrata in vigore della 1. n. 131 del 1983, l'art. 30-ter, disponendo l'estinzione dei relativi giudizi pendenti a tale data tra questi enti e quelli datori di lavoro, non avrebbe un mero valore processuale, ma avrebbe inteso in realtà disporre l'estinzione degli stessi diritti azionati, con la conseguenza che gli istituti erogatori, non avendo più titolo a chiedere ai datori di lavoro — neanche,- come nel caso di specie, successivamente all'entrata in vigore della nuova legge il rimborso dei pagamenti già effettuati, rimarrebbero onerati in via definitiva di spese per le quali essi erano nel sistema originario della 1. n. 824 del 1971 solo anticipatori, con conseguente violazione dei parametri invocati.
La questione così sollevata non è fondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo.
Infatti la norma impugnata, come ha più volte precisato anche la Corte di Cassazione e come, del resto, è fatto chiaro dal suo inequivoco tenore letterale, ha inteso esclusivamente eliminare una volta assicurata, con l'art. 30-bis, la necessaria copertura, senza distinzione temporale, di ogni onere connesso alla corresponsione dei benefici tutto, e solo, il contenzioso ancora pendente tra enti anticipatori ed enti datori di lavoro vertente sui rispettivi obblighi di pagamento e originato dalla prima sospettata e poi da questa Corte accertata mancata indicazione dei finanziamenti. Essa non ha inteso invece incidere sulle situazioni sostanziali, che permangono integre e possono pertanto essere, e in fatto sono state, azionate in qualunque momento successivo all'entrata in vigore della 1. n. 131 del 1983.
Di qui, l'infondatezza della questione, sotto tutti i profili.
9. — Il secondo ordine di questioni investe l'art. un. della 1. 9 maggio 1984, n. 118, la quale, intitolata come legge di interpretazione autentica della 1. n. 336 del 1970, dichiara applicabili i benefici combattentistici, con effetto dalla data prevista dalle relative norme istitutive, anche nei confronti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione genera-le obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Le autorità remittenti prospettano il dubbio che tale disposizione sia in contrasto con:
a) gli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma Cost., sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, perché, sotto la veste dell'interpretazione autentica, avrebbe in realtà introdotto, con efficacia retroattiva, una norma nuova, contrastante con l'indirizzo giurisprudenziale prevalente e consolidato della Corte di Cassazione;
b) l'art. 3 Cost., perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento per un verso, tra enti pubblici economici, a seconda che abbiano o meno dipendenti ex combattenti: per altro verso, tra enti pubblici economici e, da un lato, aziende private, non tenute alla corresponsione dei benefici, dall'altro enti della finanza pubblica allargata, i cui costi relativi sarebbero coperti dalle risorse indicate dall'art. 30-bis;
c) l'art. 53 Cost., perché comporterebbe un prelevamento di ricchezza anche con efficacia retroattiva non proporzionato alla capacità contributiva dei soggetti onerati;
d) l'art. 41 Cost:, perché, sottoponendo gli enti pubblici economici, a differenza dei concorrenti imprenditori privati, ad un prelievo di ricchezza non proporzionato alla loro capacità contributiva, ne comprimerebbe illegittimamente la libertà di iniziativa economica.
Le ordinanze che prospettano i dubbi sub b), c) e d) impugnano l'art. un. 1. n. 118 del 1984 unitamente agli artt. 4 1. n. 336 del 1970 e 6 1. n. 824 del 1971.
10. — È innanzi tutto da respingere la eccezione di irrilevanza sollevata dalla difesa delle Casse di Risparmio di Volterra e di S. Miniato (r.o. nn. 1265 e 1266/1984) e motivata dalla inapplicabilità della legge impugnata, pena una inaccettabile duplicazione dei benefici, alle Casse medesime, già tenute a corrisponderli nei trattamenti aziendali. A parte infatti la chiara dizione della formula legislativa, che non consente esclusioni di sorta, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ha ripetutamente affermato che non è ipotizzabile alcuna ingiusta duplicazione dei benefici nei confronti dei dipendenti delle Casse di Risparmio, essendo, il trattamento previdenziale aziendale, integrativo rispetto a quello dell'assicurazione generale obbligatoria, sì che, concorrendo i due trattamenti, l'intervento del fondo integrativo deve ridursi di tanto di quanto viene ad incrementarsi il trattamento assicurativo dell'assicurazione generale obbligatoria.
11. — Nel merito, nessuna delle questioni può ritenersi fondata.
Inducono a tale conclusione svariati argomenti tratti sia dalla precedente giurisprudenza costituzionale, sia dalle numerose decisioni con le quali la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondate questioni identiche o analoghe a quelle ora sottoposte a questa Corte.
Quanto alla questione illustrata sub a), si può osservare che la censura dei giudici a quibus, lamentando il non corretto ricorso, nella specie, allo strumento della interpretazione autentica, in realtà è volta a contestare il fatto che la legge impugnata abbia disposto retroattivamente. A tale censura si può replicare che il legislatore può conferire efficacia retroattiva alle sue disposizioni, salvo che non superi i limiti derivanti dal divieto posto dall'art. 25 Cost. per la materia penale o da altri specifici disposti costituzionali, quali, per esempio, quello dell'art. 3 Cost. Di conseguenza, ove, come nel caso presente, tali limiti siano rispettati, «è indifferente che il legislatore disponga l'operatività di una legge anche per il passato, anziché mediante un'apposita norma, mediante un diverso strumento, quale è, come nella specie, l'autodefinizione di interpretazione autentica» (sent. n. 36 del 1985).
La legge di interpretazione autentica infatti non si distingue dalla legge innovativa con efficacia retroattiva, essendo anch'essa innovativa (v. sent. n. 118 del 1957) e naturalmente retroattiva, e non interferisce, di per sé, con la sfera riservata al potere giudiziario. Né può, nella specie, affermarsi la sussistenza di una interferenza e dunque l'illegittimità dell'impiego di tale strumento, adducendosi l'inesistenza di un precedente contrasto giurisprudenziale ed, anzi, la presenza di un orientamento omogeneo della Cassazione in senso opposto.
Infatti, anche a prescindere dal fatto che tale orientamento non si era pacificamente affermato, ma continuava ad essere disatteso da numerosi giudici di merito, si deve notare, conformemente all'opinione più volte espressa dalla stessa Corte di Cassazione e dalla più attenta dottrina, che l'esistenza di interpretazioni giudiziali discordanti, costituendo un dato estrinseco alla legge interpretativa e al suo contenuto, non può considerarsi un presupposto indispensabile di legittimità dell'intervento del legislatore che, in base a scelte politico-discrezionali, decida di imporre erga omnes un certo significato normativo di precedenti disposizioni. Il contrasto interpretativo può costituire un indice di riconoscimento della legge come interpretativa (così come del resto è stato utilizzato, unitamente ad altri e più consistenti indizi — quali, in particolare, l'obbiettivo contenuto dell'atto normativo — dalla sent. n. 187 del 1981 di questa Corte, relativa peraltro allo specifico regime della legge regionale).
12. — Quanto alle censure relative all'art. 3 Cost., l'evidente disomogeneità delle situazioni poste a raffronto — non potendo assimilarsi la posizione degli enti pubblici economici con quella degli imprenditori privati (v. sent. 194 del 1976) né con quella degli enti della finanza pubblica allargata — impedisce la possibilità di configurare la violazione del principio costituzionale di eguaglianza, mentre risulta essere una differenza accidentale e di mero fatto, e perciò irrilevante in questa sede, quella tra enti pubblici economici a seconda che abbiano o no alle proprie dipendenze ex-combattenti. Né, come già affermato nelle sentenze 92 e 189 del 1981, può questa Corte considerare la situazione specifica di ciascun ente.
Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 53 Cost., si può rilevare che gli argomenti che la sostengono possono essere in gran parte disattesi ricorrendo ai principi già affermati nelle richiamate sentenze del 1981, delle quali, peraltro, la n. 189 non può dirsi condizionata dalla allora ritenuta esclusione della applicazione dei benefici combattentistici alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, non essendo dato rinvenire nella sua stringata motivazione alcuna indicazione in tal senso.
Né consente di giungere a diversa decisione l'argomento centrato sulla consistenza degli effetti retroattivi dell'imposizione dell'onere a carico degli enti interessati in conseguenza della applicazione suddetta.
Questa Corte ha infatti già ripetutamente negata l'illegittimità della legge tributaria retroattiva se la capacità contributiva permanga al momento dell'imposizione del prelievo (v. sentt. nn. 44 del 1966, 75 del 1969, 143 del 1982): nel caso presente non è stato dedotto né dimostrato che sia avvenuto un deterioramento che abbia inciso nella capacità economica dei soggetti onerati nel periodo intercorrente tra il momento della nascita dell'obbligo di pagamento e quello dell'entrata in vigore della legge impugnata, né tale deterioramento, al di fuori di qualsiasi specifica documentazione, può presumersi come certamente avvenuto per il solo fatto della estensione temporale di tale periodo.
Dall'infondatezza di tali censure consegue, nella specie, anche l'infondatezza della prospettata violazione dell'art. 41 Cost.
13. — Manifestamente infondata è poi la questione sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (r.o. n. 171/1987), poiché è basata sull'erroneo presupposto che l'Automobile Club di Pavia non sia ricompreso tra gli enti della finanza pubblica allargata, cui si riferisce la norma di copertura dell'art. 30-bis sopra esaminata: esso viceversa, risulta incluso in tale categoria dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 2 luglio 1983.
Si deve infine rilevare che i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati nelle memorie difensive del Consorzio di Bonifica «Ufficio dei Fiumi e Fossi» di Pisa (r.o. n. 1265/1984) e delle Casse di Risparmio di Volterra (r.o. n. 1265/1984) e di S. Miniato (r.o. n. 1266/1984), ulteriori e diversi rispetto a quelli sollevati dalle ordinanze di rimessione non possono essere presi in esame, non essendo, com'è noto, le parti private legittimate a sottoporre direttamente a questa Corte questioni di legittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni del-l'art. 30-bis 1. 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevate dal Pretore di Ancona (r.o. n. 662/1986), dal Tribunale di Verona (r.o. n. 805/1986) e dal Tribunale di Torino (r.o. n. 289/1987);
2) dichiara inammissibile la questione dell'art. 30-bis 1. 26 aprile 1983, n. 131 e dell'art. 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost., sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. n. 773/1986);
3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni dell'art. 30-bis 1. 26 aprile 1983, n. 131 e dell'art. 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 81, quarto comma é 119 Cost., sollevate dal Pretore di Lucca con due ordinanze (r.o. n. 781/1985 ed r.o. n. 782/1985);
4) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma 1. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 52 e 81, quarto comma Cost., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 92 del 1981;
5) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia relativamente alle questioni dell'art. 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevate con ordinanze del 22 aprile 1982 (r.o. n. 774/1982) e 8 luglio 1982 (r.o. n. 761/1986);
6) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione dell'art. 30-bis 1. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Siena (r.o. n. 1164/1984), dal Pretore di Piacenza (r.o. n. 1188/1984), dal Pretore di Trieste (r.o. n. 480/1985), dal Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985), dal Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985), dal Pretore di Roma (r.o. nn. 55 e 817/1985), dal Pretore di Genova (r.o. n. 18/1986), dal Pretore di Pistoia (r.o. n. 60/1986), dal Pretore di Parma (r.o. n. 284/1986), dal Pretore di Cosenza (r.o. n. 76/1987);
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131 e 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. n. 891/1985);
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis I. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento all'art. 136 Cost., sollevata dal Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985);
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis 1. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 5, 114 e 128 Cost., sollevata dal Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985);
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma 1. 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e 6 1. 9' ottobre 1971, n. 824, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985);
11) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter 1. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., sollevata dal Tribunale dì Torino (r.o. n. 289/1987);
12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter 1. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 38, primo e secondo comma e 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985);
13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico 1. 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente alla estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti) in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma Cost., sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. nn. 1263, 1264, 1265, 1266, 1267/1984), dal Pretore di l'Aquila (r.o. nn. 204, 205, 206, 207/1986) e dal Pretore di Oristano (r.o. nn. 133 e 426/1986);
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli arte. 4 1. 24 maggio 1970, n. 336, 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824 e unico 1. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., sollevate dal Tribunale di Modena (r.o. n. 703/1985) e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite (r.o. nn. 33, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 256/1987);
15) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 L 24 maggio 1970, n. 336, 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824 e unico 1. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41, 53 Cost., sollevata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite (r.o. n. 171/1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
F.to: Francesco SAJA, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Doro MINELLI, Cancelliere