Sentenza  1149/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1149)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Udienza Pubblica del 22/11/1988;    Decisione  del 15/12/1988
Deposito de˙l 29/12/1988;    Pubblicazione in G. U. 11/01/1989 n.2
Norme impugnate:  
Massime:  12911
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1149

SENTENZA 15-29 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della l. Reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 ("Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale"), promosso con ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia Sezione di Catania - sul ricorso proposto da Rizzi Elena ed altri contro la Regione Sicilia ed altri, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Rizzi Elena ed altri nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Francesco Tinaglia per Rizzi Elena ed altri e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per la Regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione di Catania - nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti statali, i quali chiedevano la corresponsione dell'indennità, prevista dall'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 per il personale statale in posizione di comando presso l'amministrazione regionale - ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detto articolo, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost.

Si rileva che i ricorrenti sono tutti dipendenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, in servizio presso gli uffici scolastici provinciali di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Con il d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 è stato disposto il trasferimento alla Regione Siciliana delle attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuola, compresa l'assistenza universitaria. In tali materie, in base ad apposta circolare dell'Assessore regionale, i provveditorati agli Studi e la sovraintendenza scolastica regionale di Palermo, pur restando organi statali, sono stati investiti anche delle funzioni regionali, operando "quali organi decentrati dell'Amministrazione regionale".

L'art. 55 della l. reg. Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 prevede, a favore del personale dello Stato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale in esecuzione di norme di attuazione dello Statuto, nonché "agli insegnanti elementari comandati presso la Regione Siciliana" già in servizio nei Patronati scolastici, la corresponsione di una indennità mensile lorda, pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'Amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale regionale con uguale anzianità nella corrispondente qualifica. La norma non stabilisce, invece, alcun compenso particolare per il personale statale che, pur continuando ad operare presso gli Uffici statali, attende anche alle materie regionali.

Un'indennità in favore dei dipendenti statali distaccati o comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione regionale era, in verità, prevista dalla l. reg. 21 aprile 1955, n. 37, ma essa non è stata più corrisposta a seguito dell'entrata in vigore della normativa statale che stabilisce l'onnicomprensività del trattamento retributivo nell'impiego statale (art. 2, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080; art. 50, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 2, l. 15 novembre 1973, n. 734).

In mancanza di una norma che preveda la corresponsione ai ricorrenti dell'indennità richiesta, la loro domanda andrebbe respinta.

Ciò premesso, il giudice a quo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145. Infatti, pur essendo i Provveditorati agli studi organi statali, nei medesimi presta servizio personale appartenente ai ruoli regionali, quale quello della l. reg. 3 giugno 1975 n. 38 (artt. 2 e 9), che gode del più elevato trattamento economico corrisposto al personale statale di pari qualifica ed anzianità.

La norma impugnata darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento economico tra dipendenti in servizio presso i Provveditorati agli studi, a seconda che appartengano ai ruoli statali o regionali, ancorché abbiano la stessa qualifica ed anzianità e svolgano medesima attività. Differenza di trattamento ancora più ingiustificata, in quanto il personale statale sarebbe tenuto a prestazioni più gravose, cumulando compentenze statali e regionali.

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente della Regione siciliana ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Nelle note depositate si è richiamata l'ordinanza 19 gennaio 1988, n. 9 di questa Corte che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 15 novembre 1973, n. 734.

Si rileva, poi, che l'indennità prevista dal censurato art. 55 della l. reg. n. 145 del 1980 riguarda il personale statale in posizione di comando presso l 'Amministrazione regionale ai sensi di disposizioni di attuazione dello statuto, che prevedono il comando soltanto per il personale destinato ad essere trasferito nei ruoli della Regione.

La norma impugnata non sarebbe, dunque, irragionevole nel suo esclusivo riferirsi alla categoria di dipendenti statali sopra delineata, nettamente differenziata rispetto alla categoria del personale statale - e destinato a rimaner tale - "codipendente", alla quale appartengono i ricorrenti nel giudizio principale.

Non sussiste omogeneità delle situazioni poste a raffronto; d'altro canto, interferenze regionali sullo stato economico del personale statale, attinente a materia riservata all'esclusiva competenza del legislatore nazionale (sentenza n. 93 del 1968) sarebbero illegittime.

3. - Si sono costituite anche le parti private nel giudizio a quo, sostenendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della l. reg. Siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, con ampie argomentazioni, ribadite nelle note depositate. In esse si sostiene, in particolare, l'omogeneità delle situazioni del personale statale comandato e di quello non comandato, che svolga attività di competenza regionale.

Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145, sia illegittimo, perché in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost. La norma impugnata non prevede la corresponsione dell'indennità da essa disciplinata al personale statale degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione in servizio in Sicilia, il quale svolge anche funzioni di competenza regionale; essa porrebbe in essere un trattamento differenziato, privo di giustificazione, fra dipendenti in servizio presso i Provveditorati agli studi, giacché quelli appartenenti ai ruoli statali godono di un trattamento economico meno favorevole di quello attribuito ai dipendenti regionali o ai dipendenti statali in posizione di comando presso la Regione.

2. - La questione non è fondata.

È da rilevare innanzi tutto che - come ha posto in luce nel suo atto di intervento il Presidente della Regione siciliana - la corresponsione di un'indennità in favore dei dipendenti statali distaccati o comunque di fatto in servizio presso l'Amministrazione regionale era prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 (art. 2); peraltro tale corresponsione cessò con l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, che, all'art. 2, istituì l'assegno perequativo pensionabile e stabilì l'onnicomprensività del trattamento retributivo nel settore dell'impiego statale.

Finalità della norma fu la razionalizzazione del trattamento economico dei dipendenti statali con la eliminazione delle notevoli disparità esistenti fra le varie categorie di tali dipendenti.

Questa Corte (cfr. da ultimo ord. 19 gennaio 1988, n. 9) ha ritenuto che la omogeneizzazione, così realizzata, dei trattamenti retributivi nel settore dell'impiego statale, estesa da successive leggi agli altri settori dell'impiego pubblico e ribadita con la l. 29 marzo 1983, n. 93, costituisce un punto fermo della normativa in materia che non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., ma è sicuramente conforme ad esso, essendone anzi svolgimento e attuazione.

3. - La corresponsione di un'indennità (pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'Amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica) è prevista per i dipendenti statali, in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale siciliana, in esecuzione di norme di attuazione dello Statuto. Tale indennità, stabilita dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 (art. 55), riguarda, alla stregua della ricostruzione compiuta dallo stesso giudice a quo, personale statale in posizione di comando in attesa di essere trasferito nei ruoli della Regione.

In proposito rileva esattamente la Regione che la corresponsione dell'emolumento realizza l'anticipazione del trattamento che spetterà al dipendente a seguito dell'inquadramento nei ruoli regionali ed è connessa alla peculiarità della posizione di comando derivante dalle norme di attuazione dello statuto. Tale posizione si concreta, infatti, nel sostanziale "passaggio a disposizione" del personale interessato, con il conseguente onere del trattamento economico a carico della regione, che si avvale delle prestazioni di quel personale ancor prima della definizione delle procedure di trasferimento e di inquadramento.

Nel riferirsi a tale ben delimitata categoria, la norma non appare irragionevole, in quanto concerne un gruppo di impiegati nettamente differenziato rispetto al personale statale "codipendente", al quale appartengono i ricorrenti nel giudizio a quo.

Quest'ultima categoria è costituita da soggetti che sono inseriti nei ruoli statali e che sono destinati a permanervi; tale appartenenza attuale e futura li differenzia dal personale in via di transizione alla Regione, al quale si riferisce l'art. 55 l. r. n. 145 del 1980.

La persistente statalità del rapporto di impiego sottrae alla potestà normativa della regione il regime di quel personale, trattandosi di materia estranea alle attribuzioni regionali; né vale ad alterare l'anzidetta estraneità l'"avvalimento" anche da parte della Regione per realizzare i compiti ad essa trasferiti con il d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246.

Non sussiste, dunque, omogeneità delle situazioni poste a raffronto e, conseguentemente, la lamentata violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 ("Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale"), questione proposta con l'ordinanza 9 giugno 1987 (R.O. n. 250 del 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione di Catania, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI