Sentenza  1148/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1148)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Udienza Pubblica del 22/11/1988;    Decisione  del 15/12/1988
Deposito de˙l 29/12/1988;    Pubblicazione in G. U. 11/01/1989 n.2
Norme impugnate:  
Massime:  12910
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1148

SENTENZA 15-29 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. Reg. Sicilia 23 marzo 1971, n. 7 ("Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale"); dell'art. 1 della l. Reg. Sicilia 7 dicembre 1973, n. 45 ("Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale"); dell'art. 1 della l. Reg. Sicilia 28 dicembre 1979, n. 254 ("Provvedimenti in favore del personale dell'Amministrazione regionale"); dell'art. 27 della l. Reg. Sicilia 29 dicembre 1980, n. 145 ("Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale") e dell'art. 10, primo comma, della l. Reg. Sicilia 4 giugno 1970, n. 5 ("Abrogazione di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione") promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - nel ricorso proposto da Paolini Paolo contro l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per la Regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania - nel corso di un giudizio promosso da un funzionario della Regione siciliana con la qualifica di dirigente superiore, il quale chiedeva che gli fosse riconosciuto un compenso particolare perché, oltre alla funzione di Sovraintendente per i beni ambientali di Catania, era stato incaricato di svolgere ad interim quelle di Sovraintendente di Palermo - con ordinanza 24 febbraio 1987 (R.O. n. 249 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. r. 23 marzo 1971 n. 7; dell'art. 1 della l. r. 7 dicembre 1973 n. 45; dell'art. 1 della l. r. 28 dicembre 1979 n. 254; dell'art. 27 della l. r. 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'art. 10, comma primo, della l. r. 4 giugno 1970 n. 5. Secondo il giudice a quo tali norme contrasterebbero: a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevedono un trattamento differenziato e aggiuntivo per i dipendenti regionali con funzioni dirigenziali che reggono ad interim contemporaneamente più soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici rispetto al personale con la medesima qualifica che regge un solo ufficio; b) con l'art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano, in quanto prevedono per il personale con funzioni dirigenziali della Regione che reggono ad interim più uffici un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello spettante a categorie di personale dello Stato che svolge funzioni analoghe per quanto riguarda la reggenza ad interim di più uffici.

Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea che la reggenza di due Soprintendenze comporta lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite in via esclusiva e per legge alla competenza dell'organo in quantità doppia, con conseguente accrescimento sia della responsabilità dirigenziale, sia della responsabilità contabile e amministrativa. Si rileva che nella legislazione statale, normative di settore prevedono espressamente la corresponsione di compensi aggiuntivi per la supplenza o reggenza contemporanea di più uffici (si citano al riguardo la l. 8 giugno 1962, n. 604, riguardante i segretari comunali e la l. 23 febbraio 1968, n. 125, riguardanti il personale delle Camere di commercio).

2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata.

Nelle note depositate si osserva che essa, per la parte relativa all'art. 10, primo comma, della l. reg. n. 5 del 1970, è irrilevante, riguardando tale norma il divieto di compensi ai dipendenti regionali chiamati a far parte di organismi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale ed essendo, quindi, estraneo alla richiesta di compensi aggiuntivi per la reggenza ad interim di altro ufficio.

Quanto alle altre norme, se ne sostiene la legittimità costituzionale, non esistendo un principio della legislazione statale che possa imporre al legislatore siciliano di prevedere la corresponsione ai dirigenti di compensi aggiuntivi in caso di reggenza di altro ufficio, oltre a quello del quale si sia titolari.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. r. 23 marzo 1971, n. 7; dell'art. 1 della l. r. 7 dicembre 1973, n. 45; dell'art. 1 della l. r. 28 dicembre 1979, n. 254; dell'art. 27 della l. r. 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'art. 10, comma primo, della l. r. 4 giugno 1970, n. 5 sotto il profilo che essi, regolando il trattamento economico dei dipendenti regionali con funzioni dirigenziali, contrasterebbero:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non stabiliscono un trattamento economico aggiuntivo per i dipendenti regionali che reggano ad interim contemporaneamente più Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici, rispetto al personale con la medesima qualifica che regga un solo ufficio;

b) con l'art. 14, lett. q), dello Statuto siciliano, in quanto prevedono per i dipendenti regionali su detti, che reggano ad interim più uffici, un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello previsto per talune categorie di personale dello Stato in caso di reggenza ad interim di più uffici.

2. - In ordine a tali profili d'illegittimità costituzionale, va considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono ammissibili questioni di legittimità costituzionale con le quali si richiedano sentenze additive che comportino scelte discrezionali (cfr. Corte cost. 7 luglio 1988, n. 782; 7 luglio 1988, n. 795; 10 dicembre 1987, n. 571; 23 aprile 1986, n. 109) o senza che il giudice a quo indichi con esattezza la soluzione da adottare (Corte cost. 22 aprile 1986, n. 105).

Va considerato inoltre che, nel rispetto dell'art. 36 Cost, rientrano nella discrezionalità legislativa sia la previsione di trattamenti economici globali e onnicomprensivi, sia la previsione di forme di retribuzione aggiuntive - nonché la determinazione della loro misura - anche in relazione a particolari situazioni (come la reggenza di un ufficio) inerenti al rapporto di pubblico impiego.

Nel caso di specie il giudice a quo - deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate "in quanto non prevedono un trattamento differenziato e aggiuntivo per i dipendenti regionali con funzioni dirigenziali che reggono ad interim contemporaneamente più Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici e storici" - chiede una sentenza additiva che integri la retribuzione prevista dalle norme impugnate con un'indennità di ammontare non precisato, né precisabile con riferimento ad indennità previste per i dipendenti statali, le quali s'inquadrano in assetti retributivi non comparabili con quello dei dipendenti regionali (Corte cost. 12 febbraio 1980, n. 12).

Ne deriva che la questione sollevata, risolvendosi nella richiesta di una sentenza additiva, senza la prospettazione della soluzione da adottare e per di più in materia riservata alla discrezionalità legislativa, deve essere dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56, 75 e 90 della l. reg. siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 1 della l. reg. siciliana 7 dicembre 1973, n. 45 (Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 1 della l. reg. siciliana 28 dicembre 1979, n. 254 (Provvedimenti in favore del personale dell'Amministrazione regionale), dell'art. 27 della l. reg. siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale) e dell'art. 10, comma primo, della l. reg. siciliana 4 giugno 1970, n. 5 (Abrogazione di norme di leggi aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 24 febbraio 1987 (R.O. n. 249 del 1988), in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 14, lett. q) dello Statuto siciliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI