Sentenza  1145/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1145)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Udienza Pubblica del 10/05/1988;    Decisione  del 15/12/1988
Deposito de˙l 29/12/1988;    Pubblicazione in G. U. 11/01/1989 n.2
Norme impugnate:  
Massime:  13426 13427 13428 13429
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1145

SENTENZA 15-29 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4, 5, secondo comma, e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 intitolata "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura", promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano notificati il 13 dicembre 1986, depositati in cancelleria il 22 dicembre successivo ed iscritti ai nn. 29 e 30 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 13 dicembre 1986 e depositato il 22 successivo, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la legge 8 novembre 1986, n. 752 ("Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura") - ed in particolare gli artt. 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6 - per violazione degli artt. 8, n. 21, e 16 St. T.A.A., nonché delle relative norme di attuazione, che assicurano alla su detta Provincia potestà legislativa primaria e amministrativa in materia di agricoltura e foreste.

1.1. - Secondo la ricorrente, l'art. 1, quarto comma, della predetta legge - nel disporre che gli interventi finanziari previsti nei commi precedenti del medesimo articolo debbano rispettare i principi e i criteri generali stabiliti dalle leggi dello Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da svolgere nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale, previsti dall'art. 2 della stessa legge - sarebbe in contrasto con i principi costituzionalmente richiesti per un corretto esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni (o province) dotate di autonomia speciale, come delineati da varie sentenze di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 340 del 1983 e 177 del 1986). In particolare, risulterebbero violate tanto l'esigenza dell'infrazionabilità degli interessi regolati, dato che quelli insistenti nella materia agricoltura e foreste sarebbero sicuramente localizzabili, quanto l'esigenza dell'astrattezza e generalità degli indirizzi, poiché il riferimento alle "determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale" potrebbe implicare un vincolo, per le predette province ad autonomia differenziata, rispetto a prescrizioni dal contenuto analitico e puntuale.

1.2. - Una censura identica a quest'ultima è pure mossa dalla ricorrente all'art. 3, quarto comma, della legge n. 752 del 1986, che vincola le regioni (o le province) ad autonomia speciale a rispettare le "determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale" allorché adottino, in conformità ai propri ordinamenti, i programmi di sviluppo regionali nel settore agricolo e forestale.

1.3. - Un'ulteriore censura è mossa dalla Provincia di Trento agli artt. 4 e 6 della legge impugnata, che dispongono, il primo, il finanziamento di interventi attinenti a svariate materie e attività di competenza statale o promosse dallo Stato, e, il secondo, l'estensione degli interventi finanziari e delle procedure di ripartizione delle somme, coinvolgenti il C.I.P.E., al settore della forestazione produttiva, protettiva e conservativa. Secondo la ricorrente, l'illegittimità delle disposizioni citate deriverebbe dal rilievo che le azioni e le materie ivi contemplate, per quanto si riferiscono al territorio provinciale, sono affidate alla competenza esclusiva della Provincia di Trento.

2. - Con un ricorso notificato e depositato nelle stesse date del precedente, la Provincia di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale identiche a quelle prospettate dal ricorso della Provincia di Trento, svolgendo argomentazioni analoghe. La Provincia di Bolzano ha altresì impugnato l'art. 5, secondo comma, della legge n. 752 del 1986, deducendone il contrasto con l'art. 78 St. T.A.A., che garantisce alle province autonome anche una speciale autonomia finanziaria. I particolari meccanismi di assegnazione delle quote erariali ivi previste sarebbero violati, secondo la ricorrente, dalla disposizione dell'art. 5 che affida al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il potere di stabilire, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le occorrenze finanziarie per l'attuazione di ciascun regolamento comunitario, stimate sulla base delle effettive potenzialità di attuazione e salvi i limiti di erogazione annuale fissati dal primo comma dello stesso articolo.

3. - In ambo i giudizi si è costiuito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere il rigetto dei relativi ricorsi.

Quanto alle censure attinenti all'art. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, l'Avvocatura dello Stato, ritenendo che anche le Province autonome di Trento e di Bolzano siano sottoposte alla funzione di indirizzo e di coordinamento quando questa sia esercitata per esigenze di carattere unitario, rileva che nel caso si sarebbe in presenza di interessi infrazionabili e non localizzabili, come risulterebbe dal riferimento delle disposizioni impugnate al piano agricolo nazionale e a quello forestale, vale a dire a norme di carattere programmatorio.

La stessa Avvocatura contesta, inoltre, che gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della legge impugnata possano ledere le competenze delle ricorrenti, dal momento che debbono essere adottati nel rispetto degli articoli del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che prevedono una ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di agricoltura e foreste valida anche per le province autonome (artt. 66 - 78).

Infine, con riferimento alle censure mosse all'art. 5 dalla Provincia di Bolzano, l'Avvocatura osserva che, oltre al carattere nazionale e unitario delle attività oggetto del finanziamento, la previsione che il Ministro debba tener conto delle indicazioni della provincia autonoma (o regione) interessata relativamente alla determinazione delle quote da assegnare alla stessa per l'attuazione di ciascun regolamento comunitario, escluderebbe qualsiasi lesione dell'autonomia finanziaria della ricorrente.

4. - In prossimità della udienza tutte le parti in giudizio hanno presentato ulteriori memorie, con le quali, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi, hanno formulato nuove considerazioni.

4.1. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano - nel sottolineare che esse contestano, non già il potere di indirizzo e coordinamento statale collegato ai piani previsti dalla legge impugnata, ma il fatto che nei confronti delle province autonome munite di autonomia speciale tali piani possano legittimamente esprimersi attraverso previsioni specifiche e puntuali - replicano all'Avvocatura dello Stato che non varrebbe osservare, al fine di escludere l'illegittimità dell'analitica descrizione degli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della legge impugnata, che questi debbano svolgersi in armonia con la ripartizione delle competenze operata dagli artt. 66-78 del d.P.R. n. 616 del 1977, dal momento che queste ultime disposizioni non sarebbero applicabili alle province (o regioni) ad autonomia differenziata, non prevedendo funzioni ulteriori o di più ampia portata rispetto a quelle riconosciute alle province stesse dalle norme di attuazione dello Statuto.

4.2. - Nel rilevare che la legge impugnata valorizza, anziché comprimere, l'autonomia regionale (o provinciale), l'Avvocatura dello Stato precisa che la stessa legge si è limitata ad organizzare l'indirizzo e il coordinamento delle attività regionali nei settori considerati, prevedendo, in particolare, un raccordo costante tra le azioni dell'amministrazione centrale e quelle degli uffici regionali (o provinciali) attraverso i lavori dell'apposita Commissione di settore (effettivamente istituita con d.P.C.M. 23 gennaio 1987), la quale, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, opera nell'ambito della Conferenza Stato-regioni ed è composta dal Ministro dell'agricoltura e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, per quanto riguarda le censure mosse agli artt. 4 e 6, l'Avvocatura dello Stato, nel ribadire la propria interpretazione delle disposizioni impugnate, precisa, anche con riferimento all'attuazione che ne è stata data, che il finanziamento ivi previsto sarebbe destinato, in parte, agli organi statali per lo svolgimento di proprie competenze e, in parte, agli interventi regionali promossi nel quadro di azioni a carattere nazionale e realizzati in regime di co- finanziamento fra Stato e regioni, regime che, non solo non lederebbe le autonomie provinciali (o regionali), ma tenderebbe piuttosto a potenziare condizioni di sinergia attraverso la destinazione di finanze statali ad interventi di carattere provinciale o regionale, i quali sono gestiti dagli enti beneficiari nel quadro di azioni strategicamente concordate a livello nazionale tra il Ministero, le regioni e le province autonome.

Anche per quel che riguarda le censure mosse dalla Provincia di Bolzano all'art. 5, l'Avvocatura dello Stato, oltre a precisare che pur in tal caso le procedure introdotte non si discostano dal modello collaborativo precedentemente tratteggiato, esclude qualsivoglia violazione dell'art. 78 St. T.A.A. in ragione del rilievo che l'art. 5 concernerebbe un finanziamento settoriale di carattere straordinario, relativo ad interventi di attuazione di regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali nel mercato agricolo (finanziamento che, in fatto, è stato ben superiore a quello che sarebbe spettato alla Provincia in base al criterio fissato dal citato art. 78).

Considerato in diritto

1. - Con i due ricorsi indicati in epigrafe le Province autonome di Trento e di Bolzano pongono al giudizio di questa Corte tre distinte questioni di legittimità costituzionale afferenti a disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1986, n. 752, dal titolo "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura".

Più precisamente, ambedue le ricorrenti sospettano d'incostituzionalità - per presunta violazione dell'art. 8, n. 21, e dell'art. 16 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché delle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279), che riconoscono alle Province di Trento e di Bolzano la competenza legislativa esclusiva e quella amministrativa in materia di agricoltura e foreste - le seguenti disposizioni:

a) l'art. 1, quarto comma, e l'art. 3, quarto comma, che, vincolando le attività e gli interventi demandati alle regioni e alle province autonome al "rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale" elaborato, ai sensi dell'art. 2, dal CIPE, assoggetterebbero le Province ricorrenti a prescrizioni che, a tenore della disposizione impugnata, potrebbero illegittimamente consistere in comandi puntuali e concreti;

b) gli artt. 4 e 6, che, nel descrivere analiticamente, ai fini dell'ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge impugnata, le "azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste", nonché quelle di competenza dello stesso Ministero e quelle attinenti alla forestazione produttiva, protettiva e conservativa, invaderebbero, per quanto si riferiscono ad attività localizzate nelle Province di Trento e di Bolzano, settori statutariamente affidati alla competenza legislativa e amministrativa delle province stesse.

Una terza questione di legittimità costituzionale è, infine, sollevata dalla sola Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 5, secondo comma, il quale, nell'affidare al Ministro dell'agricoltura e foreste il potere di stabilire, sulla base delle indicazioni della regione o della provincia autonoma interessata ed entro i limiti di erogazione annuale fissati dal primo comma dello stesso art. 5, le occorrenze finanziarie necessarie per l'attuazione di ciascun regolamento comunitario, stimate in relazione alle effettive potenzialità di attuazione, si porrebbe in contrasto con l'art. 78 St. T.A.A., che, ai fini di adeguare le finanze delle province autonome alle esigenze connesse all'esercizio delle proprie funzioni, prevede la devoluzione delle somme alle stesse spettanti secondo un meccanismo predeterminato, consistente nell'assegnazione di quote del gettito di determinate imposte o tasse erariali.

In considerazione dell'identità o della connessione delle questioni di costituzionalità sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Non fondata, nei termini precisati dalla presente motivazione, è la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, della legge n. 752 del 1986, sollevata, in riferimento agli artt. 8, n. 21, e 16 St. T.A.A., per la pretesa violazione dei limiti posti all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti di materie affidate alla competenza legislativa (esclusiva) e amministrativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2.1. - Le disposizioni impugnate prevedono che gli interventi demandati alle Province di Trento e di Bolzano (o alle regioni) e i programmi provinciali (o regionali) di sviluppo agricolo e forestale, nonché le azioni vòlte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole nell'ambito delle previsioni di spesa operate dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del F.E.O.G.A., siano "progammati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale", previsti dall'art. 2 della legge n. 752 del 1986. Le ricorrenti sospettano d'incostituzionalità tali previsioni, in quanto le ritengono lesive della propria autonomia legislativa e amministrativa soprattutto in relazione alla possibilità che - a causa del tenore letterale delle disposizioni impugnate, che parlano di "determinazioni" del piano nazionale agricolo e di quello forestale - la funzione di indirizzo e coordinamento ivi prevista si esprima in prescrizioni puntuali e concrete. Tuttavia tale dubbio non ha alcun fondamento, poiché le disposizioni di legge oggetto del presente giudizio, ove siano correttamente interpretate, non appaiono, di per sé, lesive della competenza legislativa esclusiva e di quella amministrativa attribuita alle province ricorrenti in materia di agricoltura e foreste (art. 8, n. 21, e art. 16 St. T.A.A.).

In effetti, gli artt. 1, comma quarto, e 3, comma quarto, della legge n. 752 del 1986 prevedono interventi regionali che, oltre ad essere sorretti da finanziamenti statali senza vincoli di destinazione, sono soggetti alla funzione di indirizzo e coordinamento spettante al Governo e, in particolare, alle determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale, previsti dall'art. 2 della stessa legge n. 752.

A norma di quest'ultimo articolo, tali piani sono adottati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo esperimento di una particolare procedura, che prevede tanto il parere della Commissione interregionale istituita dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, quanto una fase di confronto e di consultazione fra Stato e regioni (e province autonome) da svolgersi all'interno di un'apposita Commissione di settore, composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte, la quale è stata istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'art. 2, comma quarto, della legge n. 752 del 1986.

Tuttavia, tale articolato sistema di raccordi fra Stato e regioni (e province autonome) - il quale è pienamente giustificato dal fatto che in ipotesi la distribuzione delle attribuzioni fra gli organi statali e quelli regionali (o provinciali) concerne competenze che si condizionano reciprocamente ed esigono pertanto modalità essenzialmente cooperative - non può esser considerato di per sé sufficiente, contrariamente a quanto sembra adombrare la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di affermare conclusivamente che il piano agricolo nazionale e quello forestale, per l'adozione dei quali quel sistema di raccordi è precostituito, siano per ciò stesso conformi alle condizioni e ai limiti costituzionalmente necessari per un legittimo esercizio della funzione governativa di indirizzo e di coordinamento.

2.2. - Gli atti di indirizzo e di coordinamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, oltre a dover essere adottati secondo le procedure prestabilite dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nel caso puntualmente rispettate, non possono essere caratterizzati, in linea generale, da forme espressive così analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e alle Province di Trento e di Bolzano lo spazio di autonomia necessario per poter svolgere le funzioni legislative e amministrative che sono state loro costituzionalmente affidate (v., da ultimo, sent. n. 177 del 1988). La ricorrenza di questo requisito va valutata, in sede di legittimità costituzionale, con particolare rigore quando, come nel caso di specie, l'indirizzo e coordinamento statale si colloca in una catena pianificatoria diretta a porre principi e criteri direttivi nei confronti di piani di sviluppo regionali o provinciali adottabili nell'esercizio di una competenza legislativa di tipo esclusivo, e, pertanto, non vincolabili da prescrizioni in grado di snaturarne o di degradarne l'autentico significato costituzionale.

Ciò posto, va tuttavia escluso che nelle disposizioni di legge in considerazione vi siano elementi tali da indurre a ritenere violati i principi ora ricordati. Le disposizioni impugnate, infatti, prevedono che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare i propri interventi nel settore agricolo e forestale in armonia con le "determinazioni" dei piani nazionali in materia di agricoltura e di foreste, precisando, nell'art. 1, comma quarto, che queste ultime devono consistere nei "principi e criteri generali" stabiliti dallo Stato nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di coordinamento, e sottolineando, nell'art. 3, comma quarto, che le regioni e le province autonome adottano i loro piani di settore "in conformità ai propri ordinamenti".

Queste precisazioni inducono a ritenere che non è possibile dare alle disposizioni impugnate un significato specificamente allusivo ad atti statali in grado di porre vincoli concreti e puntuali nei confronti delle competenze provinciali in materia di agricoltura e foreste, tanto più che l'espressione usata dal legislatore nazionale, cioè "determinazioni" di piano, non rinvia necessariamente, al contrario di quanto suppongono le ricorrenti, a previsioni di carattere dettagliato e concreto. Ai fini di una corretta interpretazione delle disposizioni impugnate, è più importante sottolineare che l'esplicito richiamo dei limiti costituzionalmente posti alle competenze delle regioni o delle province autonome e, in particolare, di quelli propri della funzione di indirizzo e coordinamento esclude, a questo stadio della legislazione statale, qualsiasi lesione delle competenze garantite alle ricorrenti.

Resta il fatto che, ove nella concreta adozione dei piani agricoli nazionali o di quelli forestali lo Stato dovesse porre vincoli esorbitanti i limiti costituzionalmente previsti nei confronti delle attribuzioni proprie delle Province autonome di Trento e di Bolzano, queste ultime potranno comunque difendere, anche di fronte a questa Corte, l'integrità delle competenze garantite dallo Statuto, che contiene la disciplina fondamentale e intangibile dei rapporti tra Stato e Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. - Un'ulteriore lesione delle attribuzioni legislative e amministrative costituzionalmente garantite alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e foreste è prospettata dalle ricorrenti in relazione agli artt. 4 e 6 della legge n. 752 del 1986, i quali determinano il campo e le attività cui vanno destinati i finanziamenti ivi previsti. Ad avviso delle ricorrenti, poiché molte delle attività contemplate rientrano nella competenza legislativa esclusiva e in quella amministrativa delle Province autonome a norma dell'art. 8, n. 21, e dell'art. 16 St. T.A.A. (e relative norme di attuazione), le disposizioni impugnate dovrebbero essere dichiarate costituzionalmente illegittime per la parte in cui si riferiscono alle Province di Trento e di Bolzano.

Nei termini di seguito precisati, la questione non è fondata.

L'art. 4 prevede un finanziamento pluriennale delle c.d. azioni orizzontali promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le quali comprendono materie che rientrano sia nelle competenze regionali (o provinciali) sia in quelle statali. Nell'elencare le azioni ammesse al finanziamento lo stesso art. 4 non intende modificarne l'attribuzione, quale prevista dalle norme vigenti sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome), ma rinvia espressamente a queste ultime, affermando che gli interventi finanziari dovranno realizzarsi "nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". Analogo rinvio è contenuto nell'art. 6, che, nel fissare un finanziamento pluriennale per la forestazione produttiva, protettiva e conservativa, richiama, per l'attuazione dei relativi interventi, il meccanismo stabilito dal precedente art. 4.

Dalla descrizione ora compiuta appare chiaro che gli articoli impugnati non incidono affatto sulla distribuzione delle competenze spettanti allo Stato, alle regioni o alle province autonome in materia di agricoltura e foreste, ma si limitano a elencare, talora in via meramente esemplificativa (v. art. 4, comma terzo), il complesso delle attività che potranno beneficiare dei finanziamenti previsti. L'assegnazione delle somme globalmente stanziate dalla legge impugnata avverrà, poi, secondo l'ordine delle competenze stabilito dalle norme che ripartiscono le attribuzioni fra Stato e regioni (e province autonome), in dipendenza dell'imputazione al primo e alle seconde delle singole attività oggetto delle incentivazioni finanziarie previste. Sarà, pertanto, contro i provvedimenti diretti in futuro alla concreta individuazione di tali attività e alla determinazione del conseguente regime di competenze, cui le stesse dovranno essere sottoposte, che le province ricorrenti potranno eventualmente difendere l'integrità delle loro attribuzioni, nel caso in cui riterranno che quei provvedimenti siano stati adottati in contrasto con le norme costituzionali determinanti le loro competenze.

In senso contrario all'interpretazione ora enunciata non si può validamente sostenere, come fanno le ricorrenti, che, rinviando al solo d.P.R. n. 616 del 1977 (capo VIII), le disposizioni impugnate intendono restringere le più ampie competenze spettanti alle Province di Trento e di Bolzano in base allo Statuto e alle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279). Non v'è dubbio che, poiché i finanziamenti previsti dagli artt. 4 e 6 riguardano per lo più regioni a statuto ordinario, il legislatore abbia adottato l'espressione più ellittica, anche se non del tutto precisa, per porre il principio che i concreti interventi finanziari dovranno essere realizzati sulla base delle regole generali relative alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni, tanto se fissate dal d.P.R. n. 616, quanto se contenute negli Statuti e nelle norme di attuazione che si riferiscono alle singole regioni o province ad autonomia differenziata.

Per gli stessi motivi, non possono essere ritenute rilevanti, ai fini della dimostrazione di eventuali lesioni di competenza, altre imprecisioni presenti nella legge impugnata, come, ad esempio, quella di collocare fra le attività di competenza statale materie che, se in generale sono sottratte alle regioni a statuto ordinario, sono tuttavia riconosciute, almeno in parte, fra le competenze affidate alle province ricorrenti (v. l'art. 4, comma terzo, lett. b, della legge impugnata). A parte che l'elencazione delle attività contenute nel comma appena citato è meramente esemplificativa, resta il fatto che il legislatore statale, nel prevedere globalmente le azioni ammesse ai finanziamenti stabiliti, ha chiaramente modellato le proprie definizioni, per esigenze di brevità, sulla ripartizione delle competenze operanti fra lo Stato e le regioni a statuto ordinario. Ciò non autorizza, tuttavia, a interpretare le conseguenti imprecisioni come indizi diretti a escludere l'applicabilità delle disposizioni impugnate alle regioni o alle province ad autonomia differenziata oppure a pretendere l'illegittimità del riferimento a queste ultime delle stesse disposizioni, per il fatto che una tale illazione è esclusa dall'interpretazione sistematica dell'intera legge.

4. - Un'ultima censura è stata sollevata dalla Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 752 del 1986, che affida al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il compito di determinare, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome nonché delle effettive potenzialità di attuazione, le occorrenze finanziarie necessarie per dare esecuzione ai singoli regolamenti comunitari. Questa disposizione, a giudizio della ricorrente, violerebbe l'art. 78 St. T.A.A., in quanto, anziché prevedere l'intesa tra Governo e Presidente della Giunta provinciale quale strumento per la determinazione delle somme ad essa spettanti, stabilisce che quest'ultima sia compiuta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste "sulla base delle indicazioni fornite dalle province autonome e dalle regioni".

La questione non è fondata.

A parte il rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. nn. 195 del 1986 e 433 del 1987), la garanzia predisposta dall'art. 78 St. T.A.A. non opera nei confronti di finanziamenti settoriali di tipo straordinario, qual'è quello previsto dalle disposizioni impugnate, appare decisivo il fatto che questa stessa Corte ha precisato in più occasioni (sentt. nn. 356 e 357 del 1985, 195 del 1986, 633 del 1988) che il citato art. 78 concerne soltanto le modalità procedurali e i criteri per la determinazione della quota del gettito erariale che, limitatamente ai tributi indicati nello stesso articolo, è riservata alle province autonome. Ciò significa che l'art. 78 St. T.A.A. non può essere invocato con riferimento alle singole leggi di stanziamento e alle modalità di determinazione delle somme predisposte di volta in volta, essendo sufficiente, ai fini del rispetto dell'autonomia finanziaria delle province autonome, che l'accordo tra Governo e Presidente della Giunta provinciale avvenga, nel rispetto dei parametri fissati dallo stesso art. 78, in occasione della definizione annuale della predetta quota di gettito erariale da devolvere a ciascuna provincia autonoma.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 ("Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura"), sollevata, in riferimento all'art. 8, n. 21, e all'art. 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché alle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della medesima legge, sollevata, in riferimento all'art. 78 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI