Ordinanza 1135/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1135)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CONSO - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 28/09/1988;    Decisione  del 14/12/1988
Deposito de˙l 22/12/1988;    Pubblicazione in G. U. 04/01/1989 n.1
Norme impugnate:  
Massime:  14129
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1135

ORDINANZA 14-22 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici:  prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bettocchi Bruno, parte civile nel procedimento contro Fabbri Tonello, ordinanza iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 20 ottobre 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di impugnazione della parte che impugna una sentenza o altro provvedimento per i soli interessi civili debba essere notificato alle altre parti a pena di decadenza entro tre giorni, invece che nei termini previsti dal codice di procedura civile, per la notificazione delle impugnazioni civili";

Considerato che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 930 del 1988 e che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 ottobre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI