N. 1131
SENTENZA 14-22 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1987 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e la Regione autonoma della Valle d'Aosta ed altri, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Martin Maurizio ed altri e di Andrione Mario nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il giudice relatore Ugo Spagnoli;
Uditi l'avv. Guido Romanelli per Andrione Mario e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra il Consigliere regionale Domenico Aloisi e la Regione Valle d'Aosta ed altri, la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 25 settembre 1987 (r.o. 133/88), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 l. 17 febbraio 1968, n. 108 e 7 l. 23 aprile 1981, n. 154 e "di riflesso" dell'art. 27 l. 5 agosto 1962, n. 1257.
Il giudizio era stato promosso, dall'Aloisi, ai sensi del cit. art. 27 l. n. 1257 del 1962, per reagire contro la deliberazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che aveva respinto il suo ricorso tendente a far dichiarare decaduti per ineleggibilità sopravvenuta i Consiglieri Mario Andrione, Giuseppe Borbey, Guido Chabod, Maurizio Martin e Angelo Pollicini.
Il giudice a quo rileva che il ripetuto art. 27 della legge del 1962 attribuisce in primo ed unico grado alla giurisdizione della Corte d'appello la cognizione dei ricorsi relativi al contenzioso elettorale regionale, mentre successive leggi statali (n. 108 del 1968 e n. 154 del 1981) nell'estendere alle regioni ad autonomia ordinaria la nuova disciplina del contenzioso amministrativo hanno assicurato, in queste ultime, per casi simili a quello di specie, il doppio grado di giurisdizione.
A suo avviso, dunque, il legislatore del 1968 e del 1971, non estendendo anche alla Regione Valle d'Aosta la medesima disciplina, avrebbe introdotto una diversità di trattamento di fattispecie perfettamente omogenee, priva di ragionevole giustificazione, non potendo considerarsi tale la speciale autonomia attribuita alla stessa Regione. Di qui il dubbio che le sopracitate norme delle due leggi in questione e "di riflesso, ed è ciò che qui interessa" l'art. 27 della l. n. 1257 del 1962 siano costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 3, primo comma Cost..
Nell'affermare la rilevanza della questione la Corte d'appello osserva che "se fosse introdotto il doppio grado di giurisdizione, attraverso l'abrogazione in parte qua della legge 5 agosto 1962, n. 1257, questa Corte dovrebbe dichiarare il difetto di giurisdizione-competenza a conoscere della causa come giudice di primo ed unico grado".
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il Consigliere Andrione, facendo proprie e ulteriormente svolgendo le argomentazioni esposte nell'ordinanza di rimessione e chiedendo pertanto una declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate.
Con separato atto, si sono costituiti pure i Consiglieri Martin, Chabod, Pollicini e Borbey i quali, nel concludere anch'essi per la fondatezza della questione, fanno espressa riserva di ulteriormente dedurre nei termini di rito.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale, pur riconoscendo la sussistenza delle lamentate disparità di trattamento, obbietta che la normativa per le elezioni del Consiglio delle Regioni a speciale autonomia ha un assetto tutto particolare: innanzi tutto perché la sua adozione è rimessa dai rispettivi statuti alla legge regionale per il Trentino-Alto Adige, la Sardegna e la Sicilia e ad apposita legge statale per la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia; in secondo luogo perché oggettivamente le particolari condizioni politiche delle dette regioni, che giustificano le speciali forme di autonomia loro concesse, potrebbero giustificare altresì le particolari modalità di trattamento dei ricorsi in materia di elezioni.
In effetti - prosegue l'Avvocatura - in Sicilia e Sardegna sono le stesse assemblee elettive che giudicano sui titoli di ammissione dei propri componenti e sui casi di ineleggibilità e incompatibilità; il medesimo sistema vige anche in Trentino-Alto Adige, dove però è consentito, contro la deliberazione del Consiglio, il ricorso alla Corte d'appello di Trento; in Friuli-Venezia Giulia e in Valle d'Aosta è previsto che i ricorsi contro le decisioni del Consiglio siano proposti alla Corte d'appello rispettivamente competente.
Nell'ordinamento delle Regioni a statuto speciale dunque, esisterebbe una uniformità di disciplina ispirata allo stesso principio costituzionale di autonomia (art. 66 Cost.) da cui discende, per le due Camere del Parlamento Nazionale, la competenza a giudicare dei titoli di ammissione dei propri membri.
In conclusione, sarebbe priva di pregio l'argomentazione del giudice a quo che nega che la diversa configurazione dell'autonomia speciale possa costituire ragionevole motivo di differenziare la disciplina ad essa afferente rispetto a quella vigente per le regioni a statuto ordinario: di qui l'infondatezza della questione proposta.
4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato una memoria illustrativa sia il Consigliere Mario Andrione, sia i Consiglieri Martin, Chabod, Pollicini e Borbey, facendo presente che il giudizio a quo si riferisce ad una vicenda relativa ad una legislatura regionale già conclusa, come risulta anche da un provvedimento dichiarativo del Presidente della Giunta della Valle, secondo il quale tale legislatura ebbe termine il 27 giugno 1988, con prorogatio del vecchio Consiglio fino al 27 luglio 1988.
A loro avviso, tale circostanza determinerebbe la cessazione della materia del contendere del giudizio a quo con il definitivo venir meno dell'interesse di attori e convenuti, cessazione dalla quale deriverebbe automaticamente la sopravvenuta irrilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale.
Nel merito si sottolinea che il doppio grado di giurisdizione è contemplato anche per la Regione siciliana, dalla legge reg. 24 giugno 1986, n. 31, art. 14, sesto comma; si precisa che la questione presente non concerne la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione in quanto tale, ma esclusivamente la violazione del principio di eguaglianza che esigerebbe il pari trattamento di tutti i cittadini in tema di garanzie processuali inerenti ai procedimenti in tema di ineleggibilità, essendo le questioni relative, per la loro stessa finalità, identiche in tutto il territorio nazionale. Nel caso di specie, si insiste, una discriminazione in danno dei Consiglieri della Valle d'Aosta non sarebbe giustificata dalla considerazione della speciale autonomia di cui gode la Regione, autonomia che, peraltro, non sarebbe tenuta in conto dalla devoluzione delle cause in questione ad un ufficio giudiziario avente sede in un Comune (Torino) fuori del territorio della Regione.
Tale discriminazione sarebbe frutto di una mera dimenticanza del legislatore statale che, nel dettare la nuova disciplina per le Regioni a statuto ordinario, non avrebbe tenuto conto del fatto che nella Valle e in altre Regioni ad autonomia differenziata esisteva un sistema di contenzioso elettorale obsoleto e comunque meno garantista.
La lamentata disparità di trattamento, inoltre, urterebbe anche contro l'art. 51, primo comma Cost., non sussistendo quelle condizioni peculiari della Regione interessata o quegli adeguati motivi di interesse generale che soli - a tenore anche della recente sentenza n. 235 del 1988 di questa Corte - sarebbero capaci di consentire deroghe all'uniformità del regime del diritto di accesso alle cariche elettive, garantito pure dall'art. 2 Cost. come diritto fondamentale ed inviolabile.
Considerato in diritto
1. - L'art. 27 della legge statale 5 agosto 1962, n. 1257 (contenente norme per la elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta), prevede che contro la delibera assunta da detto Consiglio in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino.
Giudicando in primo grado - sulla base di detta norma - di un ricorso proposto per sentire dichiarare decaduti alcuni consiglieri, il giudice a quo rileva che, mentre la legge n. 1257 del 1962 - riproducendo, in sostanza, il sistema allora vigente in sede nazionale - prevede, in tema di contenzioso elettorale, un unico grado di giurisdizione, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge 23 aprile 1981, n. 154, nell'estendere alle elezioni delle Regioni a statuto ordinario il nuovo contenzioso elettorale amministrativo - introdotto e disciplinato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147 - prevedono, in proposito, un doppio grado di giudizio.
Poiché - secondo il giudice remittente - le situazioni regolate dall'art. 27 della legge n. 1257 del 1962 e quelle previste dall'art. 19 della legge n. 108 del 1968 e dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981 sono omogenee, la mancata estensione, da parte di queste ultime, della nuova disciplina generale anche alla Valle d'Aosta provocherebbe una disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione, non potendo considerarsi tale il regime di speciale autonomia di cui gode la Regione.
Per questo - afferma testualmente l'ordinanza di remissione - "la legge 17 febbraio 1968, n. 108 all'art. 19 e la legge 23 aprile 1981, n. 154 all'art. 7 appaiono viziate di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 3, comma primo della Costituzione; di riflesso - ed è ciò che qui interessa - appare viziato l'art. 27 della legge n. 1257/62".
2. - È da respingere innanzi tutto l'eccezione di irrilevanza sopravvenuta della questione, prospettata dalla difesa delle parti private, fondata sul sopraggiunto spirare della legislatura consiliare e quindi del conseguente venir meno dell'interesse del ricorrente nel giudizio a quo.
Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale una volta che sia correttamente instaurato, resta insensibile - ai sensi dell'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte - alle vicende sopravvenute che determinano la cessazione del processo principale (v. per es. sentt. nn. 135 del 1963, 300 del 1984, 88 del 1986, 701 del 1988).
3. - Tuttavia la questione, così come posta, è, per altro verso, inammissibile.
Oggetto diretto dell'impugnazione sono le disposizioni sulla tutela giurisdizionale in materia di ineleggibilità (o incompatibilità) sopravvenuta nelle Regioni a statuto ordinario, che, facendo parte di leggi intese a regolare in modo organico e definito la materia delle elezioni dei Consigli di tali Regioni, non potevano estendere la propria normativa anche alla Valle d'Aosta, per la quale lo statuto speciale prevede l'intervento di una legge (statale) dettata appositamente, per questa Regione.
La impugnativa di norme non applicabili nel giudizio principale ed, oltretutto, contemporaneamente invocate come tertium comparationis, deve pertanto ritenersi inammissibile.
Del pari inammissibile è anche la censura concernente la norma effettivamente applicabile nel giudizio a quo - e cioè l'art. 27 della l. n. 1257 del 1962 - poiché non è dato comprendere, in assenza di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa, in quali sensi e per quali effetti tale norma sia impugnata "di riflesso", né, in particolare, quale sia il nesso logico intercorrente, secondo il giudice a quo, tra tale censura e quelle formulate a carico delle disposizioni delle successive leggi del 1968 e del 1981.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'appello di Torino nei confronti dell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale); dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), e "di riflesso", dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), in riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI