N. 1129
SENTENZA 14-22 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1974 dal Tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra Di Folca Filomena e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Di Folca Filomena e dell'I.N.A.I.L.;
Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il giudice relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'Avv. Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1974 - pervenuta alla Corte costituzionale il 1° aprile 1983 - il Tribunale di Frosinone ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui subordina la corresponsione della rendita per inabilità permanente parziale conseguente ad infortuni sul lavoro in agricoltura alla sussistenza di una riduzione dell'attitudine al lavoro di grado superiore al 15%.
Premesso che nella specie trattavasi di infortunio occorso il 2 aprile 1970, per il quale era stata riconosciuta dall'I.N.A.I.L. un'inabilità permanente nella misura del 14%, il Tribunale esclude innanzitutto, in punto di rilevanza, di poter fare applicazione dell'art. 5 della sopravvenuta legge 8 agosto 1972, n. 457, con il quale il grado di inabilità richiesto per la corresponsione della rendita è stato fissato nel 10%, in misura cioè corrispondente a quella stabilita nell'art. 74, secondo comma, del medesimo T.U. per gli infortuni sul lavoro nell'industria. Ciò infatti equivarrebbe all'attribuzione di un diritto che, all'epoca dell'evento, era escluso dalla normativa allora vigente.
Nel merito, il giudice a quo osserva che, essendo la prestazione previdenziale in questione volta a garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, una differenziazione di trattamento potrebbe radicarsi non sul maggiore o minore rischio insito nelle attività considerate (agricola, o industriale), ma solo sulla diversa incidenza di una certa riduzione della capacità lavorativa sui lavoratori dei due settori. Ma una tale differenza non è ad avviso del Tribunale configurabile né in termini di diversità della capacità lavorativa necessaria allo svolgimento dell'attività agricola o industriale, né ai fini della valutazione della capacità lavorativa residua: tant'è che la differenziazione è stata eliminata dalla norma sopravvenuta, appunto perché priva di ogni giustificazione.
Di qui il contrasto della disposizione impugnata sia con l'art. 38, secondo comma, Cost., posto che richiedendo nel settore agricolo un'incapacità lavorativa di maggior grado, non assicura la corrispondenza del mezzo previdenziale alle esigenze di vita; sia con gli artt. 35, primo comma e 3 Cost., in quanto non assicura un'identica protezione dal rischio di infortunio sul lavoro.
2. - Alle argomentazioni svolte dal Tribunale si richiama la parte privata Di Folca Filomena - rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Nappi - la quale in particolare sostiene, da un lato, che tra attività agricola ed industriale non è configurabile una diversità di rischi e che, comunque, questa potrebbe incidere solo sulla determinazione dei premi assicurativi ma non rappresentare una condizione per l'attribuzione della rendita; dall'altro, che la diminuzione della capacità lavorativa va rapportata all'attitudine al lavoro generica e non specifica, sicché il grado di inabilità ha rilievo solo ai fini della misura della rendita e non della sua sussistenza.
3. - L'I.N.A.I.L., costituitosi, ha chiesto invece che la questione sia dichiarata infondata. La riduzione dell'attitudine al lavoro va infatti, a suo avviso, apprezzata in relazione alla sua incidenza sulla capacità di guadagno, che è stata valutata diversamente dal legislatore in correlazione alla diversità delle mansioni - e quindi della tipicità dell'attività espletata nei due settori, industriale ed agricolo - in base alle quali si determina il residuo di idoneità utile al lavoro ed alla produzione di guadagno. Né a diverso avviso potrebbe indurre la parificazione operata con la legge n. 457 del 1972, costituendo questa un adeguamento dell'evoluzione economico-sociale conseguente alla trasformazione dell'agricoltura in senso industriale.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Frosinone dubita che contrasti con gli artt. 3, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost., l'art. 215 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui subordina la corresponsione della rendita per inabilità permanente parziale conseguente ad infortuni sul lavoro in agricoltura alla sussistenza di una riduzione dell'attitudine al lavoro di grado superiore al 15%. Ciò, a suo avviso, darebbe luogo ad ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli infortuni occorsi ai lavoratori dell'industria - cui la rendita è corrisposta in caso di riduzione dell'attitudine al lavoro superiore al 10% (art.74 del medesimo T.U.) - e determinerebbe, conseguentemente, un'inadeguata protezione previdenziale dal rischio infortunistico, non corrispondente alle esigenze di vita dei lavoratori.
2. - La questione è fondata.
Giova premettere che la disparità di trattamento lamentata dal giudice a quo è stata eliminata con l'art. 5 della legge 8 agosto 1972, n. 457, con il quale il grado di invalidità permanente che dà titolo alla corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura è stato fissato "in misura superiore al 10 per cento", pari, cioè, a quella prevista dall'art. 74, secondo comma, T.U. n. 1124 del 1965 per gli infortuni sul lavoro nell'industria.
Disponendo tale equiparazione, il legislatore ha indubbiamente riconosciuto che le due attività, agricola ed industriale, non possono essere differenziate né quanto ad entità del rischio ad esse inerente, né quanto ad incidenza della riduzione della capacità lavorativa sulla residua capacità di guadagno. Si tratta, quindi, di accertare se la diversa valutazione effettuata dal legislatore delegato nel 1965 possa o meno trovare razionale giustificazione.
La disposizione del T.U. impugnato non può, invero, essere considerata come mera riproduzione delle previgenti disposizioni in materia, il cui nucleo normativo essenziale - concernente la considerazione, nel settore agricolo, della sola inabilità di grado superiore al 15 per cento - risale all'art. 3, secondo comma, del d.l. lgt. 23 agosto 1917, n. 1450. L'ampiezza della delega contenuta nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 - diretta ad introdurre "modifiche, correzioni, ampliamenti" delle norme vigenti, ivi compresa la "revisione dei criteri valutativi delle inabilità" ed il "miglioramento delle prestazioni" - rende infatti palese che si è qui in presenza non di una mera novazione della fonte, ma di una precisa scelta del legislatore delegato diretta ad escludere l'equiparazione poi realizzata dal legislatore del 1972: scelta - è da notare - che si appalesa contrastante con quella implicita in molteplici disposizioni innovative del titolo II del T.U. che, attraverso il frequente rinvio a quelle corrispondenti del titolo I, testimoniano di un indirizzo generale tendenzialmente volto a realizzare un'equiparazione di normativa tra settore industriale e settore agricolo.
3.- Così precisati i termini della questione, va qui ribadito che dal principio di uguaglianza discende che a parità di inabilità deve corrispondere parità di tutela previdenziale (cfr. sent. n. 246 del 1986). Una volta, cioè, che si riconosca che inabilità permanente tra l'11 ed il 16% sono tali da non consentire una normale esplicazione dell'attività lavorativa e quindi da ridurre in misura significativa la capacità biologica di guadagno, è in linea di principio incongruo che la tutela previdenziale sia riconosciuta solo per talune delle attività riconosciute meritevoli di protezione e non per altre.
Non par dubbio, innanzitutto, che già all'epoca dell'emanazione del T.U. n. 1124 del 1965 la meccanizzazione dell'agricoltura avesse raggiunto un ambito di diffusione tale da non consentire una netta separazione, sotto il profilo dei livelli di rischio, tra attività agricole ed industriali: e ciò tanto più se si considera che l'art. 1, quinto comma del T.U. ammette a fruire dell'assicurazione obbligatoria non solo gli addetti alle macchine, ma anche gli occupati in lavori complementari e sussidiari compiuti in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
Ma ciò che più conta, ai fini in discorso, è che la riduzione dell'attitudine al lavoro, ai fini del riconoscimento della prestazione assicurativa, va riferita - secondo quanto comunemente si ritiene - al lavoro generico e non a quello specifico. Perciò, rispetto ad un'attività agricola non più essenzialmente manuale, resta priva di dimostrazione l'assunzione - su cui la norma impugnata si fonda - dell'irrilevanza sulla residua capacità di guadagno del lavoratore agricolo di riduzioni della capacità lavorativa tra l'11 ed il 16%.
Devono ritenersi violati, di conseguenza, tanto l'art. 3 - per il deteriore trattamento ingiustificatamente riservato rispetto a chi operi nel settore industriale - quanto l'art. 38, secondo comma, Cost., per il mancato apprestamento di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di inabilità da infortunio del grado considerato. Resta così assorbita la censura riferita all'art. 35, primo comma, Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di inabilità permanente parziale superiore al quindici per cento, anziché al dieci per cento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI