N. 1128
SENTENZA 14-22 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma secondo, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari), in relazione all'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Martino Antonio c/l'Università degli studi di Roma ed il Ministero della pubblica istruzione iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Martino Antonio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Alessandro Pace per Martino Antonio e l'Avvocato dello Stato Carlo Tomello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza (R.O. n. 115 del 1988) emessa il 9 aprile 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 marzo 1988) il tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma secondo, della l.18 marzo 1958, n. 311, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità ai docenti universitari dell'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3", ciò "implicando una disparità di trattamento tra i docenti universitari, da una parte, e gli altri impiegati civili dello Stato ivi compresi i docenti non universitari, da altra parte", i quali (diversamente dai primi) "fruiscono dell'estinzione del procedimento disciplinare quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto".
Il giudizio a quo risulta promosso per l'annullamento del decreto del Rettore dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con il quale venne irrogata a un docente la sanzione disciplinare della censura.
Deduce il ricorrente la violazione dell' art. 120 del d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, assumendo l'intervenuta estinzione del procedimento disciplinare concluso con l'adozione dell'impugnato decreto sanzionatorio, essendovi stati intervalli di tempo superiori ai 90 giorni tra successivi atti dell'iter procedimentale; il T.A.R. Lazio, rilevata la fondatezza della circostanza di fatto, ha dovuto constatare l'inapplicabilità dell'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957.
Infatti l'art. 12, comma secondo, della citata l.18 marzo 1958, n. 311, nell'indicare gli articoli del d.P.R.10 gennaio 1957, n. 3, le cui disposizioni sono applicabili ai docenti universitari, non vi comprende la detta disposizione.
Il T.A.R. remittente osserva che tale omissione si risolve in una discriminazione, anche nei riguardi delle altre categorie di docenti, ai quali l'applicabilità dell'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957 è stata estesa dall'art. 108 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417.
2. - Nel presente giudizio si è costituito l'interessato prof. Antonio Martino a mezzo dell'avv. Alessandro Pace. Rileva lo stesso, associandosi alle censure del Giudice rimettente, come sotto il profilo dell'assoggettabilità a provvedimento disciplinare lo status del professore universitario non si distingua "ontologicamente" dallo status del comune impiegato civile.
Qualora, auspica il ricorrente, si ritenesse fondata la predetta questione di costituzionalità, si chiede di estendere la declaratoria ex art. 27 della l. n. 87/1953, anche all'art. 110 e allo stesso art. 120 d.P.R. n. 3/1957, "nella parte in cui non prevedono che il termine massimo di novanta giorni valga, altresì, ai fini estintivi del medesimo potere di procedere disciplinarmente", con decorrenza cioè dal momento della conoscenza dei fatti da parte della p.a.
Costituirebbe principio generale del nostro ordinamento irragionevolmente derogato, si assume, dagli artt. 110 e 120 citt., che tutte le potestà incidenti su sfere di libertà debbano essere esercitate entro un congruo termine, a pena di estinzione del medesimo potere.
3. - Ha presentato atto di intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, per la quale la sollevata questione si appaleserebbe infondata.
La situazione normativa sarebbe frutto di una precisa scelta del legislatore: infatti la mancata previsione troverebbe razionale giustificazione nella spiccata autonomia dello status dei docenti universitari e nella specificità della relativa procedura disciplinare.
Né si ritiene condivisibile l'argomentazione circa la disparità di trattamento tra professori universitari e "altre categorie di docenti" cui l'applicabilità dell'art. 120 d.P.R. n. 3/1957 sarebbe stata "estesa nell'ambito di più generale rinvio".
La discrezionalità legislativa nella specie spazierebbe, entro un ambito larghissimo, trattandosi di operare, dunque, una valutazione comparativa di due contrapposti interessi: rilevanza e prestigio della funzione da una parte, giusta tutela dei diritti ed interessi dei singoli dall'altra.
Considerato in diritto
1. - L'art. 12, comma secondo, della legge 18 marzo 1958 n. 311, nel disporre che ai procedimenti disciplinari instaurati a carico di professori universitari di ruolo si applicano taluni articoli - espressamente richiamati - dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, omette riferimento positivo all'art. 120.
Quest'ultimo testualmente prevede l'estinzione del procedimento, senza che se ne possa effettuare la rinnovazione, quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto compiuto: con ciò viene ad escludersi - a garanzia dell'incolpato - la protrazione sine die dell'azione disciplinare.
Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale del detto art. 12, poiché omissivo dell'estinzione in parola ed in conseguenza discriminatorio - ex art. 3 Cost. - dei docenti universitari rispetto agli "altri impiegati civili dello Stato, ivi compresi i docenti non universitari".
2. - La questione è fondata.
È ben vero che l'attuale ordinamento della docenza universitaria (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382) ha operato una indubbia trasformazione nell'assetto degli insegnanti con una disciplina fortemente innovativa. Tuttavia, ciò concerne precipuamente, come la Corte ha già avuto modo di rilevare, la struttura dei ruoli e il comparto retributivo (sent. n. 1019 del 1988): integra rimane, pur nella particolare configurazione di autonomia connessa a valori pur essi costituzionalmente rilevanti, la posizione dei docenti, inseriti in un rapporto peculiare di pubblico impiego.
Cosicché, la sperimentabilità sine die del procedimento disciplinare costituisce di certo un eccesso di tutela del prestigio della Istituzione universitaria, cedevole a fronte delle garanzie dovute al singolo: quando, infatti, queste ultime vengano adottate non possono su quel prestigio che favorevolmente riflettersi.
L'innegabile disparità è maggiormente rilevabile, dunque, in quanto concretata nei confronti di chi esplica in sommo grado la funzione docente, così comportando la dichiarazione di illegittimità della norma, nella parte in cui non estende ai professori universitari di ruolo anche il dettato dell'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
3. - Ancorché l'esercizio di difesa da parte dell'incolpato possa, in taluni casi, esser resa meno agevole da un'azione disciplinare iniziata a distanza dai fatti occorsi, considerazioni al riguardo fuoriescono assolutamente dalla presente fattispecie: essa sfugge, per tali differenti aspetti, a una pronuncia - così come invece prospettato dalla difesa - ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI