N. 1124
ORDINANZA 12-20 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 101, co. 2°, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), in relazione all'art. 98, co. 3°, stesso r.d. promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria Consorziale di Catanzaro e l'Aerolinee Itavia S.p.a. in amministrazione straordinaria, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A. e l'Aerolinee Itavia S.p.a., iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione dell'Esattoria Consorziale di Catanzaro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato dall'Esattoria Consorziale di Catanzaro con una domanda di insinuazione tardiva di credito nei confronti del Commissario per l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Aerolinea Itavia, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 gennaio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, della legge fallimentare, in relazione all'art. 98, terzo comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., "nella parte in cui vieta la riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di credito al ricorrente che non sia costituito in un precedente giudizio";
che con ordinanza di pari data la medesima questione è stata sollevata dal Tribunale di Roma in un altro procedimento pendente tra l'I.N.A. e la suddetta Società in amministrazione straordinaria.
Considerato che la questione è già stata sottoposta dallo stesso Tribunale a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 1045 del 1988;
che le due ordinanze sotto esame si limitano a ripetere letteralmente gli argomenti esposti nella precedente ordinanza di rimessione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI