Sentenza  1118/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1118)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: MENGONI
Udienza Pubblica del 29/11/1988;    Decisione  del 12/12/1988
Deposito de˙l 20/12/1988;    Pubblicazione in G. U. 28/12/1988 n.52
Norme impugnate:  
Massime:  12030 12031 12032
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1118

SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 8°, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella l. 11 novembre 1983, n. 638 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini") promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Villa Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Villa Mario e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 12 febbraio 1988 il Pretore di Modena ha sollevato, in relazione all'art. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ottavo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non comprende tra le prestazioni previdenziali, per le quali è disposta la moltiplicazione per 5,74 del coefficiente di adeguamento, i supplementi di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi in generale, e in particolare i supplementi di pensione a carico della gestione speciale per i commercianti, previsti dall'art. 25 della legge n. 613 del 1966.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata "ha determinato una evidente disparità di trattamento tra i titolari di pensioni ordinarie e di pensioni supplementari a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e i titolari di supplementi di pensione a carico delle medesime gestioni". L'esclusione dei secondi dall'adeguamento delle prestazioni concesso ai primi è ingiustificata, considerato che "anche i supplementi di pensione, al pari delle pensioni ordinarie e delle pensioni supplementari, sono prestazioni il diritto alle quali si acquista col versamento di contributi assicurativi di identico ammontare".

La violazione del principio di uguaglianza è messa più specificamente in risalto dal confronto tra la posizione del titolare di pensione ordinaria nell'assicurazione generale obbligatoria, che abbia conseguito un supplemento di pensione a norma dell'art. 25 della legge n. 613 del 1966, e la posizione del titolare di pensione ordinaria a carico di una gestione speciale, che abbia conseguito una pensione supplementare a norma dell'art. 5 della legge n. 1338 del 1962. Il remittente giudica le due posizioni "completamente assimilabili", e quindi irragionevole la disparità di trattamento operata dalla norma denunciata, che ha limitato ai titolari di pensioni supplementari l'applicazione del coefficiente di adeguamento da essa previsto.

Poiché tale coefficiente "ha l'evidente scopo di rendere l'ammontare delle pensioni idoneo a garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei titolari, in ragione del sopravvenuto notevole svilimento del potere di acquisto della moneta", la norma impugnata finisce col violare, oltre all'art. 3, anche l'art. 38, secondo comma, Cost.

2. Si sono costituite in giudizio le parti in causa, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

In contrasto con l'interpretazione assunta nell'ordinanza di rimessione, il ricorrente sostiene che la norma impugnata deve essere interpretata estensivamente, riferendola anche ai supplementi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: ciò si evincerebbe dall'art. 7 della legge n. 155 del 1981, secondo cui tali supplementi sono calcolati in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome, nonché dall'art. 3 della legge n. 297 del 1982, applicabile anche ai supplementi aventi decorrenza posteriore al 1° luglio 1982, che ha modificato i criteri di calcolo della retribuzione pensionabile e ha indicizzato il limite massimo di essa.

3. L'INPS rileva anzitutto che i supplementi di pensione sono soggetti a un regime giuridico autonomo rispetto a quello delle pensioni ordinarie, onde i criteri di calcolo di queste non valgono necessariamente anche per quelli. In secondo luogo nessun argomento a sostegno della pretesa violazione dell'art. 3 Cost. si può trarre dalla regola che equipara le modalità di calcolo dei supplementi di pensione a quelle delle pensioni supplementari, perché, contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, anche le pensioni supplementari sono escluse dal campo di applicazione della norma impugnata, la quale si riferisce alle sole pensioni ordinarie.

La non assimilabilità della quota liquidata a titolo di supplemento nella pensione ordinaria esclude che al supplemento possa essere attribuita la funzione di adeguamento della prestazione previdenziale alle esigenze di vita, la quale è invece garantita dall'integrazione della pensione al trattamento minimo a carico del regime generale. Cade pertanto anche l'ipotesi di violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.

4. Nel suo atto di intervento l'Avvocatura ribadisce che i supplementi di pensione configurano prestazioni distinte dalla pensione ordinaria, e di conseguenza è consentito sottoporle a un regime giuridico diversificato senza violare l'art. 3 Cost. Aggiunge che la disposizione impugnata si inserisce in un "sistema strutturato secondo motivazioni e tecniche razionalmente appropriate" e destinato a incidere esclusivamente sulle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Conclude chiedendo che la questione "sia dichiarata inammissibile e non fondata".

Considerato in diritto

1. Il Pretore di Modena dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 6, ottavo comma, del d.-l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, nella parte in cui nega l'applicabilità dell'aumento (in ragione di 5,74 volte) del coefficiente di adeguamento, ivi previsto per le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, anche ai supplementi di pensione corrisposti dalle medesime gestioni.

L'interpretazione letterale, accolta dal giudice a quo, è contestata nell'atto di costituzione del ricorrente nel giudizio davanti alla Corte, ma con argomenti non plausibili. A parte il richiamo dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, palesemente non appropriato, l'argomento tratto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 155 del 1981, secondo cui i supplementi di pensione sono calcolati in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome, non avverte che tale disposizione vale soltanto per i supplementi liquidati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (arg. ex art. 7, sesto comma, legge cit.), mentre nella specie il ricorrente gode di una pensione a carico del regime generale e di un supplemento a carico della gestione speciale per i commercianti. Del resto, anche per i supplementi liquidati a carico dell'assicurazione generale, in aggiunta a una pensione erogata dalla medesima, non è più sostenibile la tesi che li configurava quali semplici integrazioni della misura della pensione, con conseguente applicabilità delle stesse percentuali di rivalutazione di cui beneficia la pensione. Invero, l'art. 23-septiesdecies del d.l. n. 267 del 1972, convertito nella legge n. 485 del 1972, che così disponeva, è stato abrogato dal citato art. 7, ultimo comma, della l. n. 155 del 1981.

2. Il supplemento di pensione, che viene corrisposto a fronte di contributi versati all'assicurazione generale o a una gestione speciale successivamente al collocamento in pensione, non è assimilabile nel trattamento di pensione, ma ne rimane distinto configurandosi come prestazione previdenziale autonoma. Ciò, da un lato, esclude la possibilità dell'interpretazione estensiva sostenuta dal ricorrente, dall'altro esclude che la diversità di disciplina della pensione e del supplemento, stabilita dalla norma denunciata, possa essere giudicata contraria al divieto di trattamento dispari in pari causa. Si tratta di prestazioni previdenziali diverse, alle quali ben può corrispondere una diversità delle rispettive discipline.

Fuori di proposito è poi il confronto istituito dal giudice a quo con le pensioni supplementari, sul presupposto errato che esse pure siano comprese nella previsione della norma impugnata. L'art. 6, ottavo comma, del d.-l. n. 463 del 1983 concerne "le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi", e quindi è riferibile soltanto alle pensioni ordinarie, posto che le pensioni supplementari, previste dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 e dall'art. 7, primo comma, della legge n. 155 del 1981 sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. L'art. 3 Cost. non può dirsi violato nemmeno sotto il profilo del principio di ragionevolezza. Considerate le limitate risorse finanziarie dell'ente previdenziale, è ragionevole che il legislatore provveda all'adeguamento delle prestazioni pensionistiche secondo criteri discrezionali di gradualità, dando la precedenza all'adeguamento delle pensioni ordinarie.

Questo rilievo vale ad escludere anche la pretesa violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. La funzione di adeguare la prestazione alle esigenze di vita del lavoratore è adempiuta dall'integrazione della pensione al trattamento minimo, mentre i supplementi di pensione hanno piuttosto una funzione di corrispettivo di contributi versati in base a un'attività di lavoro successiva al pensionamento. Come tali essi si collocano fuori dalla portata immediata del principio di solidarietà, che promuove gli interventi legislativi per la rivalutazione delle pensioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ottavo comma, del d.-l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI