N. 1117
SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, co. 3 della legge approvata il 5 maggio 1988 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto: "Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 13 maggio 1988, depositato in cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n.14 del registro ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 13 maggio 1988 e depositato il 23 maggio successivo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, alcune disposizioni del disegno di legge della Regione Sicilia n. 350 del 5 maggio 1988, recante "Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione", per violazione degli articoli 4 e 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. c) dello Statuto speciale, nonché degli articoli 32 e 3 Cost.
Il ricorrente lamenta la violazione, da parte della normativa regionale, del d.P.C.M. 27 giugno 1986, intitolato "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private", sostenendo che tale atto vincolerebbe, a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 43 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la competenza legislativa concorrente di cui la Regione siciliana è dotata, nella materia de qua, ai sensi dell'art. 17 lett. c) dello Statuto speciale. Subordinando il rilascio delle autorizzazioni in questione ad una serie di requisiti indubbiamente inferiori a quelli minimi indicati nel citato d.P.C.M., la legge impugnata violerebbe inoltre il "principio ispiratore" di cui all'art. 4 della l. n. 833 del 1978, attinente all'uniformità delle condizioni e garanzie di salute per tutto il territorio nazionale.
Sarebbero in particolare illegittime - oltre alla norma di cui all'art.6, comma 3, della legge impugnata, che subordina il rilascio delle autorizzazioni al possesso dei requisiti stabiliti nello schema allegato alla stessa legge - le disposizioni contenute nello stesso schema, al punto 6 ('Dotazione di personale') e più specificamente alla lett. a, IV alinea, per contrasto con l'art. 26, comma 5 del ricordato D.P.C.M. (che impone di affidare le funzioni di direttore sanitario ad un medico con rapporto di lavoro a tempo pieno); alla lett. a, X alinea, per contrasto con l'art. 27, comma 2 (che prevede la trasmissione all'autorità sanitaria competente dell'elenco del personale convenzionato); alla lett. f), per contrasto con l'art.32, ultimo comma (che impone determinate cautele per lo svolgimento di alcuni accertamenti diagnostici); alla lett. g), III alinea, per contrasto con l'art. 33, comma 2 (che impone alle case di cura interessate di dotarsi di almeno un assistente anestesista con rapporto di lavoro dipendente); e alla lett. q), per contrasto con l'art. 36, comma 6 (che prevede la presenza notturna di personale ausiliario, in aggiunta a quello infermieristico); nonché al terz'ultimo alinea dello stesso punto 6, che consente deroghe ai requisiti dettati a favore delle case di cura già autorizzate, laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza dei servizi e delle strutture, in relazione alla dimensione della casa di cura e all'attività esercitata, e non anche, come previsto dall'art. 39 del D.P.C.M., in relazione alla specifica finalità dei servizi e delle strutture. Sarebbe infine illegittima l'omessa menzione dell'obbligo, contenuto nell'art. 37 del D.P.C.M., di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Presidente della Regione siciliana, rilevando innanzi tutto che la legge impugnata, in mancanza del Piano sanitario nazionale, non ha potuto conformarsi a standards uniformi di prestazioni sanitarie (da fissarsi appunto con detto Piano), ma ha comunque recepito il "contenuto essenziale" del citato D.P.C.M., al cui rispetto essa non sarebbe tuttavia tenuta, grazie alla salvaguardia della potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale di cui all'art. 80 della legge n. 833 del 1978. La legge regionale, infatti, anche se espressione di competenza "concorrente", non sarebbe tenuta a rispettare "il contenuto specifico di singole prescrizioni" del D.P.C.M., inidonee, in quanto tali, ad assurgere a "principi della legislazione statale". Gli unici principi vincolanti in materia sarebbero quelli enunciati nell'art.1 della legge di riforma sanitaria, che non avrebbero subito alcuna lesione da parte della legge impugnata.
3. Nelle more del presente giudizio il Presidente della Regione siciliana, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 29 dello Statuto speciale, ha promulgato la legge impugnata (legge 9 agosto 1988, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 agosto 1988). Ad essa ha peraltro fatto seguito una nuova legge (legge 8 novembre 1988, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 12 novembre 1988), che, sotto il medesimo titolo ('Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione') ha riprodotto la precedente disciplina, omettendo peraltro le norme contrastanti con l'indicato D.P.C.M. di indirizzo e coordinamento e introducendo invece le disposizioni, previste dal D.P.C.M., che mancavano nella legge impugnata.
La difesa della Regione resistente ha pertanto chiesto, in udienza, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tale richiesta ha aderito l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato in diritto
Come riferito in narrativa la Regione siciliana, nelle more del giudizio, ha provveduto, con la legge 8 novembre 1988, n. 39, ad eliminare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nel ricorso, disponendo la formulazione di una nuova disciplina che si è adeguata integralmente ai contenuti del D.P.C.M. 27 giugno 1986, recante "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private".
Nella legge regionale n. 39 del 1988 le disposizioni dello schema allegato di cui al punto 6, lett. a), IV alinea, lett. g), III alinea, e di cui al terz'ultimo alinea appaiono, infatti, nella identica formulazione prevista dal citato D.P.C.M., rispettivamente negli artt. 26, comma 5, 33, comma 2, e 39. Inoltre, le disposizioni di cui al punto 6, lett. a), X alinea, lett. f) e lett. q) dello stesso schema sono state integrate in conformità agli artt. 27, comma 2, 32, ultimo comma, e 36, comma 6, dello stesso D.P.C.M. Infine, la disposizione dell'art. 37 del D.P.C.M. - che era stata omessa nella legge impugnata - risulta ora inserita al quart'ultimo comma dello schema allegato.
La nuova legge regionale, essendosi tempestivamente adeguata ai rilievi contenuti nel ricorso, appare dunque idonea a far cessare la materia del contendere, secondo la concorde richiesta avanzata dalle parti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI