N. 1116
SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ('Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile') promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 dal Pretore di Mantova nel procedimento civile vertente tra Pincella Attilio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Pincella Attilio e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Luigi Maresca per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 18 febbraio 1988 il Pretore di Mantova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 legge 22 giugno 1984, n. 222, nella parte in cui escludono il diritto alla pensione ordinaria di inabilità per coloro che, pur trovandosi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, siano titolari di pensione di invalidità con decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della legge suddetta.
Ad avviso del giudice a quo, la denunciata discriminazione non potrebbe trovare giustificazione neppure alla luce del principio, più volte enunciato da questa Corte, di gradualità dell'intervento legislativo nell'attuazione della tutela previdenziale, atteso che tale principio se può rilevare quando la disparità di trattamento ratione temporis costituisce conseguenza "logicamente imprescindibile" della fissazione di una determinata decorrenza del nuovo beneficio, non potrebbe altrettanto utilmente essere invocato quando la discriminazione, escludendo un gruppo di potenziali aventi diritto da una fondamentale prestazione, "non costituisce altro che una scelta di convenienza e di opportunità". Nella specie "nulla avrebbe impedito o reso di difficile attuazione consentire l'accesso alla pensioni ordinarie di inabilità agli attuali titolari di pensioni di invalidità che si trovassero nelle condizioni di assoluta inabilità prevista dall'art. 2 l. cit.".
2. Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite entrambe le parti.
In aggiunta agli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione, il ricorrente osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 38, secondo comma, Cost. "attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che essi siano tali da comprometterne il conseguimento" (sent. nn. 10 del 1970 e 33 del 1977). Ne deduce che le modalità stabilite dall'art. 12 impugnato si pongono in aperto contrasto non solo col principio di eguaglianza, ma anche col raggiungimento dei "mezzi adeguati" garantito dall'art. 38 Cost.
L'INPS oppone il principio di immutabilità del titolo della prestazione previdenziale in godimento (cfr., da ultimo, Cass. 1751 del 1983), e sottolinea la diversità di criteri e di requisiti anche in ordine alla consistenza contributiva - richiesti dalla nuova disciplina, per ribadirne la legittimità di trattamenti di quiescenza, differenziati nel fluire del tempo rispetto alla data dell'evento.
3. È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'insindacabilità della discrezionalità legislativa nella determinazione delle condizioni, dei tempi e delle modalità di fruizione delle prestazioni sociali e delle modifiche delle stesse, sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori e della tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti da un lato, e delle disponibilità finanziarie dall'altro.
Considerato in diritto
1. Il Pretore di Mantova ritiene contrastanti col principio di eguaglianza e col principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, di cui agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., gli artt. 2, primo comma, e 12, primo comma, della legge n. 222 del 1984, in quanto precludono il diritto di conseguire la pensione ordinaria di inabilità ai lavoratori affetti da una causa di "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", quando siano già titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge.
La questione non è fondata, quale che sia il significato attribuito alla "revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" attuata dalla legge del 1984.
2. Secondo l'opinione prevalente, tale legge non ha riformato lo stesso istituto dell'invalidità, separandone l'ipotesi di inabilità, ma ha soltanto ristrutturato la disciplina delle prestazioni sostituendo all'unica prestazione (pensione di invalidità) prevista dal regime precedente due prestazioni (assegno di invalidità e pensione di inabilità) differenziate in funzione della distinzione tra invalidità parziale, in grado superiore a due terzi della capacità di lavoro, e invalidità totale o inabilità.
Nell'ambito di questa interpretazione, il discrimine ratione temporis dettato dalle norme impugnate è giustificato dal principio di gradualità dell'intervento legislativo per l'attuazione di un sistema ottimale di prestazioni previdenziali secondo la direttiva dell'art. 38 Cost. (cfr. Corte cost. n. 128 del 1973, n. 26 del 1980). Tale principio legittima differenze di trattamento collegate alla successione temporale delle fasi di sviluppo del sistema. In ciascuna fase, in relazione alle circostanze socio-economiche che la caratterizzano, il legislatore determina discrezionalmente "l'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un lato e delle disponibilità finanziarie dall'altro" (Corte cost. n. 180 del 1982).
3. Nell'ambito dell'altra interpretazione, secondo cui la pensione ordinaria di inabilità non è semplicemente una nuova prestazione innestata nel vecchio tronco dell'invalidità pensionabile, ma configura un nuovo rischio-evento non previsto dal regime precedente, si potrebbe forse sostenere che il titolare di una pensione di invalidità con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 222, il quale si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, primo comma, può chiedere la revoca della pensione in godimento (cfr. Cass. s.u., n. 6713 del 1983) e la concessione della pensione di inabilità, sempre che sia in grado di far valere i più consistenti requisiti di contribuzione cui questa è subordinata.
Ma non di tal fatta è la domanda presentata nella specie dal ricorrente all'INPS. Egli chiede piuttosto la trasformazione della pensione di invalidità di cui è titolare in pensione ordinaria di inabilità. Così formulata, la domanda, prima che dalle norme impugnate e indipendemente da esse, è interdetta dal principio di immutabilità del titolo, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, il quale "rende giuridicamente impossibile conseguire un'altra prestazione relativa ad altro evento protetto non solo in aggiunta, ma nemmeno in sostituzione della prestazione già in godimento" (Cass. n. 4459 del 1981).
4. Quanto all'art. 38, secondo comma, Cost., che la nuova pensione di inabilità esprima una valutazione assoluta ed esclusiva di congruità alle esigenze di vita del pensionato è una tesi non conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "l'adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori dei mezzi ad essi spettanti non è né assoluta né esclusiva di prestazioni aventi un dato ammontare o determinate con un dato criterio" (cfr. Corte cost. n. 128 del 1973, cit.). L'istituzione della pensione di inabilità come prestazione adeguata alle esigenze di vita del lavoratore che versi nelle condizioni indicate nell'art. 2 della legge n. 222 del 1984, non significa un giudizio di sopravvenuta inadeguatezza della pensione di invalidità precedentemente concessa ai lavoratori che si trovavano nelle medesime condizioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 12, primo comma, della legge 12 giugno 1984 n. 222 ('Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile'), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI