N. 1113
SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680 ("Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto"), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna sul ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano ed altri, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 1ª serie speciale - dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Enna, nel corso di un giudizio promosso da Gaetano Di Benedetto ed altri, nipoti ex fratre ed eredi legittimi di una coltivatrice diretta, con ordinanza emessa il 27 ottobre 1987 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680 (Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto).
La disposizione impugnata prevede l'esenzione dalla imposta sul valore globale e da quella di successione sui fondi rustici devoluti da de cuius coltivatore diretto, con atto mortis causa, ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che, per almeno cinque anni antecedenti l'apertura della successione, abbiano coltivato, o la cui famiglia abbia coltivato tali fondi.
L'esenzione è riconosciuta, in linea generale (art. 1, comma primo), nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge, sulle quote aventi ad oggetto fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi.
Rileva l'autorità remittente che la mancata previsione di analogo trattamento per gli eredi legittimi coltivatori diretti che abbiano coltivato il fondo per oltre un quinquennio realizza una disparità di trattamento tra eredi testamentari ed eredi legittimi, ingiustificatamente penalizzati.
La questione è rilevante, ad avviso del giudice a quo, in quanto nella fattispecie la defunta era coltivatrice diretta ed i suoi eredi legittimi, nipoti ex fratre e ricorrenti, sono coltivatori diretti ed hanno coltivato il fondo per oltre un quinquennio; la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata comporterebbe l'accoglimento del ricorso.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
Premesso che questa Corte, con ordinanza n. 9 del 1987, ha dichiarato inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione, già sollevata dalla stessa autorità nel corso di un giudizio pendente tra le medesime parti, osserva in primo luogo l'Avvocatura che la motivazione dell'ordinanza, in punto di rilevanza, appare anche nel caso in esame carente, risolvendosi in una affermazione generica.
Deduce poi l'Avvocatura che il problema posto dal giudice a quo può essere superato dando alla disposizione una interpretazione estensiva, tale da comprendere nell'ipotesi dell'ultimo comma anche i collaterali eredi legittimi, in possesso degli altri requisiti - qualità di coltivatore diretto e conduzione quinquennale del fondo.
L'autorità remittente, conclude l'Avvocatura, non si è peraltro posto preliminarmente il problema interpretativo della soppressione della disposizione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.
Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Enna denuncia (R.O. n. 255 del 1988) l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n.1680, recante "Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto", nella parte in cui prevede un trattamento tributario agevolato nei confronti dei soli eredi testamentari beneficiari di un fondo rustico coltivato dalla famiglia almeno per i cinque anni precedenti l'apertura della successione e non anche nei confronti degli eredi legittimi.
L'art. 1 della legge n. 1680 del 1962, abrogata con l'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, dispone ai primi due commi che nelle successioni, anche a titolo di legato, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione le quote relative a fondi rustici già coltivati dal defunto o dai suoi familiari, devolute in linea retta o al coniuge, quando i chiamati siano coltivatori diretti o facciano parte del nucleo familiare del defunto o traggano sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame, ovvero, per le eredi o legatarie, se coniugate con coltivatore diretto o salariato agricolo.
L'ultimo comma dell'art. 1 estende tali esenzioni ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che, "con atto mortis causa", siano beneficiari del fondo rustico coltivato da essi o dalla loro famiglia per almeno cinque anni antecedenti l'apertura della successione.
Secondo il giudice a quo, la mancata previsione nell'ultimo comma dell'art. 1 di un trattamento analogo per gli eredi legittimi coltivatori diretti che abbiano coltivato il fondo per almeno un quinquennio sarebbe lesiva del generale principio di eguaglianza.
2. - La questione non è fondata.
Dall'esame dell'art. 1 della legge n. 1680 del 1962 si ricava agevolmente che il primo comma pone a base del beneficio nell'ambito di una ristretta categoria di successibili (i discendenti in linea retta ed il coniuge), senza precisare peraltro il titolo della successione mortis causa, che può essere quindi tanto legittima che testamentaria - una qualità personale del chiamato: quella di coltivatore diretto (o comunque di lavoratore agricolo subordinato ovvero dedito all'allevamento del bestiame) o di componente del nucleo familiare del defunto.
L'ultimo comma, denunciato dal giudice a quo, assume invece quale presupposto dell'esenzione un particolare rapporto con il fondo oggetto della trasmissione: l'avere il chiamato o la famiglia di lui coltivato il fondo, per cinque anni almeno, prima dell'apertura della successione. Con ciò volendosi premiare o stimolare - come risulta dai lavori preparatori - l'attività prestata sul fondo dai soggetti ora indicati.
Orbene, sempre che ricorra il particolare rapporto ora descritto con il fondo, rapporto che costituisce - come si è detto - il presupposto del beneficio, non è dato ravvisare ragioni obbiettive per escludere da questo gli eredi legittimi. Sicché l'esclusione non può argomentarsi, secondo quanto fa il giudice a quo, che dall'espressione testuale utilizzata dalla legge: "con atto mortis causa".
Tali considerazioni, ivi compresa l'omessa indicazione, al primo comma, dello specifico titolo ereditario (successione legittima ovvero testamentaria), inducono a ravvisare nella locuzione "atto mortis causa" una espressione ellittica, non infrequente nel linguaggio legislativo, giustificata dalla circostanza che tra i beneficiari della esenzione sono compresi anche soggetti (mezzadri, affittuari etc.) generalmente estranei al defunto, e quindi eredi non legittimi, per i quali costituisce ovviamente titolo necessario per la successione mortis causa il testamento ovvero un legato.
La norma va dunque interpretata nel senso che essa comprende nella esenzione, sempre che ricorra il particolare rapporto col fondo sopra illustrato, gli eredi legittimi. E, così interpretata, essa non incorre nel vizio denunciato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680 ("Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto"), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI