N. 1110
SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371, primo comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1987 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Torri Diego ed altri contro Ubbiali Gesualdo e da Cagnoni Isabella ved. Ubbiali contro la s.n.c. Autosalone Torri, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
1. - Il 19 gennaio 1984 decedeva Gesualdo Ubbiali, al quale il 22 dicembre 1983 era stato notificato il ricorso principale per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata il 22 luglio 1983, nel giudizio tra lo stesso Ubbiali e Diego Torri ed altri. In data 8/10 febbraio 1984 veniva notificato, ad istanza degli eredi dell'Ubbiali, controricorso col ricorso incidentale.
La Corte di cassazione, con ordinanza in data 13 marzo 1987, dopo aver escluso che la notifica del ricorso incidentale potesse ritenersi tempestiva, attesa l'inapplicabilità in via analogica dell'art. 328, primo comma, c.p.c. (prevedente l'interruzione del termine e la decorrenza del nuovo dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza) e dell'art. 299 del codice di rito, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371, primo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte contro la quale il ricorso principale è diretto, durante il termine per proporre ricorso incidentale, tale termine sia interrotto e che il nuovo decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata agli eredi.
Il giudice a quo opina che la omessa previsione dell'interruzione del termine per proporre ricorso incidentale si risolva, per gli eredi della parte cui sia stato notificato il ricorso principale, in una minorata difesa in assoluto dei propri diritti (non essendo essi posti in condizione di disporre di un tempo adeguato per apprestare la propria difesa, tanto più quando il termine sia pressoché totalmente, o addirittura completamente, decorso al momento della morte del de cuius; ed in una irragionevole disparità di trattamento rispetto agli eredi della parte defunta cui sia stata notificata la sentenza, i quali, in ordine alla proposizione del ricorso principale, usufruiscono dell'interruzione e del nuovo termine decorrente dalla rinnovazione della notifica della sentenza a loro stessi, sia pure collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. E ciò senza alcun giustificato motivo, posto che, in relazione al possibile pregiudizio arrecato ad entrambe le parti dalla sentenza impugnata, è del tutto casuale che l'iniziativa che fa decorrere il termine per il notificato (con la notifica della sentenza ovvero del ricorso principale) sia stata presa da una parte anziché dall'altra.
2. - Non si sono costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 371, primo comma, c.p.c., nella parte in cui, richiamando il termine previsto nell'art. 370 c.p.c., entro cui la parte contro la quale è diretto il ricorso principale deve proporre il ricorso incidentale e la decadenza di cui all'art. 333 c.p.c., con cui la sua violazione è sanzionata, non prevede che, se durante la decorrenza di tale termine sopravviene la morte di detta parte, il termine stesso è interrotto e il nuovo termine decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata agli eredi.
2. - La questione è inammissibile.
La Corte remittente ha escluso l'applicazione dell'art. 328, primo comma, c.p.c., che prevede l'interruzione del termine per proporre ricorso principale, in caso di morte, in pendenza dello stesso termine, della parte alla quale sia stata notificata la sentenza, e il rinnovo di tale notificazione.
Ha escluso, altresì, l'applicazione dell'art. 328, ultimo comma, c.p.c., che prevede la proroga del suddetto termine, per l'incompatibilità che sussiste con la natura e la durata del termine per proporre l'impugnazione incidentale; ha ribadito, infine, la inapplicabilità dell'art. 299 c.p.c. al processo per cassazione.
Ora, sebbene non siano da escludersi le particolari difficoltà che incontrano gli eredi del notificato, nell'esercitare la loro legittimazione all'impugnazione, a causa di un evento loro non imputabile, quale è la morte del de cuius, titolare del diritto di proporre ricorso incidentale, e la non sempre tempestiva conoscenza dell'esistenza del giudizio, si osserva che nel sistema dell'attuale codice di rito il ricorso principale è l'atto che mette in moto il termine nei confronti delle altre parti del processo, legittimate anch'esse a proporre impugnazione contro la stessa sentenza.
In altri termini, la parte che per prima impugna la sentenza determina, con il suo comportamento, la modifica dei termini per le altre parti del processo, in quanto ai termini propri dell'impugnazione principale (artt. 325 e 327) si sostituiscono i termini previsti per le altre impugnazioni che divengono incidentali (artt. 343 e 371 c.p.c.).
Del resto, lo stesso ricorrente, da considerarsi ricorrente incidentale per l'avvenuta proposizione del ricorso principale di un altra parte processuale, avrebbe potuto anch'egli proporre impugnazione autonoma a tutela del suo diritto, anche se non si può del tutto escludere che il suo interesse all'impugnazione possa sorgere dall'avvenuta impugnazione principale.
La coesistenza di più impugnazioni autonome, ammessa dalla giurisprudenza ormai costante, porta poi, in sede di giudizio sulle impugnazioni, alla classificazione come principale dell'impugnazione di data anteriore e di "incidentali" delle altre impugnazioni di data successiva.
È, comunque, di peculiare evidenza, e la stessa Corte remittente lo ha notato, che occorre una nuova e specifica disciplina normativa che, inserita nel sistema del codice di rito, ponga rimedio alla diversità di trattamento che attualmente riceve il ricorrente incidentale rispetto al ricorrente principale, nei casi in cui si verifichi uno degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c., tra cui la morte dello stesso ricorrente incidentale, ed appresti, tra i vari meccanismi possibili, quello ritenuto più idoneo a superare le difficoltà in cui possono trovarsi gli eredi, in modo che, con eguale trattamento, sia ad essi garantita la piena tutela del diritto di cui sono divenuti titolari per la morte del de cuius.
Una sentenza additiva o manipolativa di questa Corte, invocata dalla Corte remittente, non può sopperire alla riscontrata lacuna normativa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI