N. 1109
SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra La Cavalla Antonio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di La Cavalla e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
1. - La Cavalla Antonio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino l'I.N.P.S. e chiedeva che fosse integrata al minimo la pensione supplementare liquidatagli ex art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, deducendo che, con successivi versamenti contributivi, aveva raggiunto un numero di contributi pari a quelli occorrenti per la concessione della normale pensione di vecchiaia; il che, a suo avviso, comportava la modifica del titolo della prestazione oppure, ove ciò non fosse consentito dalla normativa vigente, quanto meno l'integrazione al minimo; infine, nel caso in cui le vigenti norme non consentissero tale integrazione, eccepiva l'incostituzionalità delle stesse. Si determinava, invero, sempre a suo avviso, una disparità di trattamento fra i titolari di pensioni che godono della integrazione al minimo e pensionati che non ne possono usufruire, come esso deducente, nonché la lesione del diritto alla percezione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita (violazione degli artt. 3 e 38 Cost.).
L'I.N.P.S. si opponeva alla domanda, date le peculiari connotazioni della pensione supplementare.
2. - Il Tribunale, considerato che, alla stregua della legislazione vigente, l'attore non poteva ottenere l'integrazione al minimo del trattamento erogatogli in quanto tale beneficio non era concesso dalle norme di previsione ai titolari di pensioni supplementari, i quali, peraltro, non possono nemmeno ottenere la modificazione del titolo della prestazione ma, nel caso in cui continuano a versare i contributi, hanno diritto solamente ad ulteriori supplementi, fermo restando il titolo originario del trattamento goduto, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 1338 del 1962 e successive modificazioni, nelle parti in cui non prevedono l'integrazione al minimo delle pensioni supplementari, quando la contribuzione complessiva versata o accreditata sia divenuta sufficiente per il conseguimento del diritto a pensione autonoma, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
Si sarebbe, infatti, determinata, senza giustificato motivo, disparità di trattamento tra coloro ai quali è negata l'integrazione al minimo in quanto titolari di pensione supplementare e coloro per i quali, titolari di altre prestazioni pensionistiche, è possibile l'integrazione, con violazione altresì del principio dell'adeguatezza della prestazione previdenziale alle esigenze di sostentamento del pensionato.
3. - Nel giudizio si sono costituiti sia il ricorrente che l'I.N.P.S.. Il primo, riportandosi alle deduzioni dell'atto introduttivo del giudizio ed alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, ha chiesto la declaratoria di fondatezza della questione. L'I.N.P.S., rilevata la differenza esistente tra i due trattamenti pensionistici posti in comparazione e, quindi, la razionalità del diverso apprezzamento del legislatore, ha concluso per la infondatezza della questione.
È intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha formulato conclusioni nel senso dell'infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1. - Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, nelle parti in cui non prevedono l'integrazione al minimo delle pensioni supplementari nei casi nei quali la contribuzione, complessivamente versata o accreditata, sia divenuta sufficiente per il conseguimento del diritto alla pensione autonoma in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di età. Risulterebbero violati: l'art. 3 Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento che si verificherebbe tra pensionati che possono avere l'integrazione e pensionati che non la possono ottenere, e l'art. 38 Cost. in quanto la prestazione erogata risulterebbe inadeguata alle necessità del sostentamento dell'assicurato e alle sue esigenze vitali.
La questione non è fondata.
All'assicurato che abbia maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti dalle norme di previsione spetta la pensione autonoma. Invece, la pensione supplementare (art. 5, legge 12 agosto 1962, n. 1338) è erogata all'assicurato al quale sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un regime di previdenza sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti la esclusione o l'esonero, allorché abbia raggiunto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia o sia stato riconosciuto invalido ex art. 10 del d.l. n. 636 del 1939, qualunque sia il numero e l'entità dei contributi versati o accreditati.
I contributi che eventualmente il pensionato continua a versare successivamente alla concessione della pensione supplementare danno diritto a supplementi di pensione nella misura stabilita dall'art. 4 della legge in esame.
La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo fondo di adeguamento e sono reversibili, in caso di morte del pensionato.
Qualora l'assicurato muoia prima di avere ottenuto la pensione supplementare, i suoi eredi possono ottenere la pensione supplementare indiretta, da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta, che sarebbe spettata al dante causa, così anche per i supplementi.
In base all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), il calcolo della pensione supplementare avviene in forma retributiva, con le stesse norme previste per la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, fatta eccezione per l'integrazione alla misura del trattamento minimo.
La dinamica di detta pensione è, quindi, identica a quella della pensione autonoma, sia per quanto attiene alla liquidazione, sia al supplemento per i contributi versati successivamente alla liquidazione della pensione (combinato disposto degli artt. 19, d.P.R. n. 488 del 1968, e art. 7 della legge n. 155 del 1981), sia al divieto dello ius variandi, costituito dal principio delle preclusioni alternative, atteso il carattere di unitarietà e complessità del rapporto giuridico previdenziale, sia, infine, alla perequazione automatica delle pensioni (art. 21, legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: legge finanziaria 1984").
Ma la pensione supplementare rimane un trattamento particolare e specifico, con propria regolamentazione, che si distingue dalla pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia raggiunto, sia pure nel minimo, i contributi richiesti dalla legge per la sua concessione. E può dirsi, in un certo senso, un trattamento di favore in quanto per ottenerla sono sufficienti contributi di qualunque entità, che altrimenti l'assicurato che ha già raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia rischierebbe di perdere, se attendesse di raggiungere anche il necessario requisito di contribuzione.
Trattandosi di prestazione avente una propria specificità, non ne è consentita la trasformazione in altra, quale, ad esempio, la pensione di vecchiaia, al momento del conseguimento del requisito contributivo, col connesso istituto dell'integrazione al minimo.
L'ulteriore contribuzione dopo la concessione della pensione, dà luogo solo a supplementi della pensione già liquidata.
La differenza esistente tra i due trattamenti pensionistici rende razionale e giustificata la diversità delle rispettive discipline. E non sussiste, quindi, la denunciata violazione degli artt. 3 e 38 Cost. Spetta al legislatore la scelta delle prestazioni previdenziali ritenute più idonee a sopperire alle varie situazioni di bisogno, con ordinamenti che meglio si adeguino alle loro particolarità, in considerazione anche dei mezzi finanziari disponibili.
Egualmente alla discrezionalità del legislatore è affidata la valutazione in concreto della diversa intensità del bisogno col relativo apprestamento dei mezzi di superamento, in relazione al contesto sociale e culturale del momento, secondo le disponibilità del bilancio. Il suo operato si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale se non sussiste la manifesta irrazionalità della normativa dettata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e delle successive modificazioni, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI