N. 1094
ORDINANZA 30 NOVEMBRE-13 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), così come modificato con l'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1982, n.54, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Antonelli Ermando e l'I.N.P.S., iscritta al n.138 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 20 gennaio 1988 (r.o. 138/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e da esercenti attività commerciali per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al "reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF", anziché al "reddito dell'impresa", come derivante cioè dall'attività (di impresa) tutelata che ha dato titolo alle assicurazioni sociali obbligatorie;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata contrasta con gli artt. 23, 3 e 53 Cost.
Considerato che, successivamente alla pronuncia della predetta ordinanza è intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27, ha stabilito che "Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi";
che, poiché spetta all'interprete stabilire se tale nuova disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere gli atti al giudice a quo affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata in relazione allo jus superveniens.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI