N. 1090
ORDINANZA 30 NOVEMBRE-13 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Ventura Maria Stella e Moschetti Cataldo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui dispone l'obbligo generale del pagamento dell'indennità di avviamento commerciale a carico del locatore e in favore del conduttore, al di fuori dell'ipotesi ed indipendentemente dalla misura del concreto vantaggio ottenuto dal primo in conseguenza dell'avviamento medesimo";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che con sentenza n. 300 del 1983 è già stata dichiarata non fondata la questione di legittimità dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte;
che, per quanto attiene al prospettato contrasto dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978 con l'art. 53 della Costituzione, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle ipotesi in cui la tutela degli interessi economici di determinate categorie deve essere posta a carico dell'intera collettività (v. sentenza n. 139 del 1985);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n.392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Taranto con ordinanza del 16 ottobre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI