Sentenza  1086/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1086)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Udienza Pubblica del 11/10/1988;    Decisione  del 30/11/1988
Deposito de˙l 13/12/1988;    Pubblicazione in G. U. 21/12/1988 n.51
Norme impugnate:  
Massime:  12970
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 1086

SENTENZA 30 NOVEMBRE-13 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Minini Caterina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Gigante Giovanni e l'I.N.P.S., iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Minini Caterina;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Franco Agostini per Minini Caterina;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso al Pretore di Brescia, Minini Caterina, titolare di pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti, chiedeva accertarsi che, in applicazione del disposto dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, non era tenuta alla restituzione delle somme pretese dall'I.N.P.S. sull'assunto della loro erronea corresponsione a titolo di integrazione al minimo di detta pensione. L'Istituto convenuto resisteva alla domanda, negando l'applicabilità alla fattispecie della disposizione eccezionale ex adverso invocata. Nelle more del giudizio sopravveniva la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza di questa Corte n. 314/85, relativamente a talune ipotesi di persistente divieto di integrazione al minimo delle pensioni, in caso di cumulo di più trattamenti, e la ricorrente chiedeva che di tale declaratoria si facesse applicazione anche nel caso controverso.

Il giudice adito, ritenuto che l'invocato art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, in tema di irripetibilità di somme erroneamente corrisposte dall'ente erogatore del trattamento de quo, non poteva trovare applicazione, essendo stato l'errore determinato da inesatte dichiarazioni della ricorrente, la quale aveva taciuto la circostanza della percezione, unitamente a quello di riversibilità, di altro trattamento pensionistico diretto, sollevava, con ordinanza in data 27 gennaio 1988 (R.O. n. 177/88), questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari anche di pensione diretta.

Osservava, in particolare, che la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 314/1985 non era operativa nella fattispecie, siccome attinente a norme formalmente diverse da quella denunciata, sebbene improntate ad identico principio e che la rilevanza della questione, sussistente in relazione al suddetto oggetto del giudizio, non era compromessa dalla nuova disciplina della materia dell'integrazione al minimo dettata dall'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 638, controvertendosi nel giudizio a quo su integrazioni afferenti a periodi anteriori al 1° ottobre 1983, termine iniziale della suddetta disciplina innovativa.

Rileva, infine, che solo con quest'ultima disciplina si è posto fine alla frammentarietà dei singoli divieti di integrazione al trattamento minimo in caso di cumulo, sui quali è venuta ad incidere progressivamente la giurisprudenza di questa Corte e che la situazione disciplinata dalla norma censurata non differisce da quella nella quale analogo divieto è stato caducato, specialmente per effetto delle sentenze n. 34 del 1981 e 314 del 1985, talché la disparità di trattamento che consegue alla persistente vigenza di detta norma è priva di qualsiasi ragionevole giustificazione e contrasta col disposto dell'art. 3 Cost.

2. - Analoga questione - ma non espressamente riferita, come la precedente, al periodo antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 6 della legge n. 638 del 1983 - ha sollevato il Pretore di Taranto con ordinanza in data 26 gennaio 1988 (R.O. n. 193/88), nel corso del giudizio promosso da Gigante Giovanni per ottenere il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti, in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S. che comporti il superamento di detto ammontare minimo.

3. - Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state altresì pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nel giudizio introdotto con l'ordinanza del Pretore di Brescia (R.O. n. 177/88) si è costituita la parte privata, che ha chiesto alla Corte di dichiarare l'illegittimità della norma impugnata, ove tale declaratoria non risulti già contenuta nella recente sentenza n. 184 del 1988.

Nell'imminenza dell'udienza, la difesa di Miniti Caterina ha depositato una memoria nella quale, dopo aver premesso che nella specie non può trovare applicazione la sentenza di questa Corte n. 184 del 1988, sollecita la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, eventualmente con una pronunzia che, analogamente a quanto già disposto con la nota sentenza n. 314 del 1985 - la quale ha avuto una valenza generalizzata per il Fondo dei lavoratori dipendenti - possa definire tutte le ipotesi che concernono i commercianti e gli altri lavoratori autonomi.

Considerato in diritto

1. - I due giudizi, che prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza per la evidente connessione.

1.1 - I due giudici remittenti, con le ordinanze di rinvio, sottopongono all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti, per i titolari anche di pensione diretta I.N.P.S., qualora, anche per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto, perché risulterebbe violato l'art. 3 Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni che, pur in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale di originari divieti.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha emesso molte decisioni in materia e con esse ha perseguito l'intento di far venir meno ogni ostacolo all'integrazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione, così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che, del resto, è stato anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sent. n. 184/1988).

In base ai principi più volte affermati nelle numerose sentenze emesse in materia, è possibile il cumulo dei vari trattamenti pensionistici, sia diretti che di riversibilità, corrisposti dallo Stato, da altri Enti o da Casse di previdenza e, in particolare, dall'I.N.P.S. perché il trattamento dovuto è pur sempre il corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro; e perché i trattamenti pensionistici realizzano per i lavoratori le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta e, comunque, sono diretti a soddisfare i bisogni elementari ed essenziali degli stessi lavoratori e dei loro familiari.

Della norma ora di nuovo impugnata la Corte (sent. n. 184/1988) ha dichiarato già la illegittimità costituzionale nella parte in cui non consentiva l'integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione Speciale Commercianti dell'I.N.P.S. allorché risultasse superato il minimo garantito nel caso di cumulo con una pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con un qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

In applicazione dei detti principi già affermati, la stessa norma va dichiarata costituzionalmente illegittima nell'ipotesi, in esame, dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, erogata dalla stessa Gestione Commercianti, per i titolari di pensione diretta corrisposta dallo stesso Istituto di Previdenza Sociale qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supestiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI